LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22390-2020 proposto da:
S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 43, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ROMANO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO SARRACINO;
– ricorrente –
contro
COMUNE di BENEVENTO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati MARCO DRESDA, VINCENZO CATALANO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9222/24/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 06/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa CAPRIOLI MAURA.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
S.V. impugnava avanti la CTP di Benevento gli avvisi di accertamento Imu anno di imposta 2013 e 2014 dolendosi dell’omessa motivazione degli avvisi e del valore venale del bene sul quale era stata calcolata l’imposta.
Con sentenza nr 100/2018 accoglieva parzialmente il ricorso.
Avverso tale decisione il contribuente proponeva appello avanti la CTR della Campania che con sentenza nr 9222/2019 lo rigettava.
Il Giudice di appello riteneva che i provvedimenti impugnati contenevano una sufficiente indicazione dei presupposti di fatto e di diritto in particolare con riferimento alla determinazione del valore delle aree fabbricabili mediante il richiamo alla delibera comunale nr 35/2013 la quale, allegata agli atti di causa, aveva indicato per ciascuna zona del territorio comunale, compresa quella relativa all’immobile oggetto di imposizione, il valore per mq dei terreni edificabili specificando i criteri di stima seguiti.
Osservava che i primi giudici, ben lungi dal recepire in modo acritico i valori Orni, avevano adeguatamente e correttamente motivato in fatto i criteri in base ai quali avevano inteso non attenersi ai valore di cui alla delibera del Consiglio correggendoli in senso favorevole al contribuente.
Con unico articolato motivo, illustrato da memoria, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1 e della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162 in relazione all’art. 360 comma 1 nr 3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto non necessaria la riproduzione o allegazione della ricerca di mercato richiamata solo genericamente negli avvisi impugnati.
Si è costituito con controricorso il Comune di Benevento. Il motivo è infondato.
La CTR ha ritenuto la validità degli avvisi di accertamento impugnati ritenendo che gli stessi contenevano una sufficiente indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa impositiva in particolare con valore alla determinazione del valore delle aree fabbricabili operata dal Comune mediante il richiamo alla Delib. comunale n. 35 del 2013, la quale indicava per ciascuna zona del territorio comunale, compresa quella oggetto di imposizione, il valore per mq dei terreni edificabili, specificando i criteri di stima seguiti.
Il ricorrente non censura sotto questo profilo la decisione, orientando invero la sua critica sul difetto di motivazione dell’atto,a suo dire, non rispondente ai precetti contenuti nella L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, per il generico riferimento ai valori di mercato di cui lamenta la mancata allegazione, senza tuttavia svolgere alcuna contestazione in relazione al fatto che alla delibera del consiglio comunale sia stata allegata (e anch’essa pubblicata sull’albo pretorio) la relazione intitolata “La valutazione delle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria”, la quale, come ha rilevato la CTR, conteneva i criteri di determinazione del valore delle aree fabbricabili.
Il contribuente non spiega poi le ragioni per le quali questa sarebbe inidonea a supportare la motivazione degli avvisi di accertamento e a far conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, onde poterla efficacemente contrastare (Cass. n. 1209 del 2000, Cass. n. 21571 del 2004; Cass. n. 14385 del 2010). Neppure spiega perché la mancata allegazione della suddetta ricerca rilevi ai fini della motivazione dell’avviso e del conseguente esercizio del suo diritto di difesa.
Il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di legge vigenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in Euro 1400,00 oltre accessori di legge ed al 15% per spese generali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021