Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.41394 del 23/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5030/2020 proposto da:

O.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SAN SALVATORE IN CAMPO 33, presso lo studio dell’avvocato NICOLINA GIUSEPPINA MUCCIO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOEMI NAPPI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, anche per la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE presso la PREFETTURA

– UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI AREZZO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 277/2019 del GIUDICE DI PACE di AREZZO, depositata il 13/12/2019 R.G.N. 3412/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/09/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

RILEVATO

Che:

1. il Giudice di Pace di Arezzo, ha convalidato il decreto di espulsione di O.C., cittadino nigeriano;

2. la convalida è stata motivata dall’essersi l’ O. trattenuto nello Stato con il permesso di soggiorno scaduto da più di sessanta giorni in assenza di circostanze dimostrative dell’impossibilità di procedere a tempestiva richiesta di rinnovo e di circostanze ostative all’espulsione; non sussistevano i denunziati vizi formali del decreto di espulsione in quanto: a) le emergenze in atti deponevano per la sufficiente padronanza della lingua italiana nella quale era stato redatto il provvedimento; b) il decreto opposto era stato adottato dal Vice Prefetto Vicario in forza di delega prefettizia, espressamente indicata nel provvedimento; c) la motivazione adottata faceva riferimento a condizioni che giustificavano la espulsione;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso O.C. sulla base di due motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 4 e 4 bis, censurando il provvedimento impugnato per avere, in sintesi, ritenuto che l’ O. avesse conoscenza della lingua italiana nella quale era stato redatto il provvedimento di espulsione;

2. con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa valutazione di un fatto decisivo relativo alle condizioni di salute addotte dall’interessato sia a giustificazione del ritardo nella presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno ma anche a giustificazione dell’impossibilità di rientrare nel Paese di origine a causa delle carenze del sistema sanitario;

3. il primo motivo di ricorso è inammissibile;

3.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di espulsione amministrativa dello straniero, grava sulla P.A. l’onere di provare l’eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue veicolari da parte del destinatario del provvedimento, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l’atto in una di dette lingue. E’ compito del giudice di merito accertare in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto, a tal fine valutando gli elementi probatori del processo, tra i quali assumono rilievo anche le dichiarazioni rese dall’interessato nel c.d. foglio-notizie, nel quale egli abbia dichiarato di conoscere una determinata lingua nella quale il provvedimento sia stato tradotto” (Cass. 11887/2018; Cass. 18268/2016; Cass. 22607/2015). (Cass. 24015/2020);

3.2. il provvedimento impugnato ha ritenuto la sufficiente padronanza della lingua italiana dal fatto che l’opponente si era recato a sporgere denunzia, aveva compilato il foglio notizie, era presente sul territorio nazionale sin dal 2013, aveva partecipato all’udienza senza mai avvalersi di interprete;

3.3. tale accertamento di fatto, motivato in maniera congrua e logica e fondato su una pluralità di elementi di valenza presuntiva, non risulta validamente contrastato dal motivo in esame che si limita in termini assolutamente apodittici, senza evocare alcuna documentazione a supporto, a negare alcune delle circostanze ritenute dal giudice di Pace rivelatrici della conoscenza della lingua italiana;

4. il secondo motivo è inammissibile in quanto parte ricorrente non chiarisce se ed in che termini la questione dei problemi di salute del richiedente e della inadeguatezza del sistema nigeriano riguardo agli stessi era stata dedotta nel ricorso in opposizione; nulla viene, infatti, detto circa la concreta patologia sofferta e neppure viene trascritto, in violazione del precetto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il contenuto dei documenti destinati ad attestarla e dei quali si lamenta l’omesso esame; in particolare, manca la allegazione delle caratteristiche della patologia sofferta e del relativo carattere di indifferibilità ed urgenza, quale circostanza ostativa alla esecuzione del provvedimento di espulsione, come richiesto alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale lo straniero presente, anche irregolarmente, nel territorio dello Stato italiano ha diritto di fruire di tutte le prestazioni sanitarie indifferibili ed urgenti, secondo i criteri indicati dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 35, comma 3, trattandosi di diritto fondamentale della persona che deve essere tutelato ai sensi dello stesso D.Lgs. n. 286, art. 2, di modo che non si può eseguire l’espulsione nei confronti di colui che, per l’immediata esecuzione del provvedimento, potrebbe subire un irreparabile pregiudizio al suo diritto costituzionale alla salute (Cass. n. 13252/2016, Cass. Sez. Un. 14500/2016, Cass. n. 20561/2006); non viene inoltre specificamente contrastata l’affermazione del Giudice di Pace relativa alla valutazione di inidoneità dell’ultima certificazione medica a configurare causa di forza maggiore in relazione alla domanda di presentazione del permesso di soggiorno che ha ritenuto l’ultima certificazione medica rilasciata inidonea a configurare causa di forza maggiore nella presentazione del permesso di soggiorno;

le spese sono liquidate secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 2100,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, deciso nella adunanza camerale, del 23 settembre 2021, a seguito della riconvocazione della Camera di consiglio, il 9 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021

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