LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15719/2016 proposto da:
V.P., in proprio, V.D., V.R., tutti quali eredi di D.M.M.L., domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Longo Giuseppe, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
Comune di Conversano, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria n. 2, presso lo studio del Dott. Placidi Alfredo, rappresentato e difeso dall’avvocato Valla Giacomo, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
P.D., elettivamente domiciliato in Roma, Via del Telegono n. 31/b, presso lo studio dell’avvocato De Nittis Margherita, rappresentato e difeso dagli avvocati Albanese Giovanni, Valla Giacomo, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
B.D., B.S., V.P.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 239/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 08/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/10/2021 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che chiede rigettarsi il ricorso.
RILEVATO
Che:
1. Con sentenza n. 258/2012 il Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di Rutigliano, in accoglimento della domanda proposta dai coniugi V.P. e D.M.M.L., dichiarava che era di esclusiva proprietà degli attori l’area esistente in abitato di *****, denominata “*****” e posta a confine con la pubblica *****, con proprietà L.N., P.D. e proprietà degli stessi coniugi V. – D.M., nonché dichiarava l’inesistenza di ogni e qualsivoglia diritto di proprietà pubblica da parte del Comune di Conversano su detta area, condannando il Comune di Conversano all’immediato rilascio in favore degli attori dell’area denominata “*****” libera e sgombera da cose che possano impedirne il legittimo godimento. Il Tribunale, nel dichiarare che gli attori avevano il diritto di disporre di quanto in loro proprietà esclusiva anche ai sensi dell’art. 841 c.c., accertata la illegittimità dell’occupazione perpetrata dal Comune di Conversano in danno dei signori V.P. e D.M.L. dell’area denominata “*****” a far tempo dall’8 maggio 1990, condannava il Comune alla corresponsione, in favore degli attori dell’indennità di occupazione nella misura di Euro 58.400,00, oltre interessi come per legge sulla somma annualmente rivalutata a far tempo dall’8.5.1990 fino all’effettivo soddisfo.
2. Con sentenza n. 239/2016 depositata l’8-3-2016, la Corte d’Appello di Bari, riuniti ex art. 335 c.p.c., gli appelli proposti da P.D. e dal Comune di Conversano, ha accolto entrambi i gravami per quanto di ragione e, in totale riforma dell’impugnata sentenza del Tribunale di Bari, ha rigettato ogni domanda, anche risarcitoria, proposta in primo grado da V.P. e D.M.M.L. e, dopo il suo decesso, dai suoi eredi, nei confronti del Comune di Conversano e, in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale da detto ente proposta in primo grado, ha dichiarato che il “*****”, in *****, non è di proprietà privata degli attori in primo grado V.P. e D.M.M.L., e, dopo il decesso di costei, dei suindicati suoi eredi, bensì è una strada pubblica di proprietà del Comune di Conversano.
3. Avverso questa sentenza V.P., in proprio e quale erede di D.M.M.L., V.R. e V.D., quali eredi di D.M.M.L., propongono ricorso affidato a quindici motivi, resistito con separati controricorsi dal Comune di Conversano e da P.D.. V.P., B.D. e B.S. sono rimasti intimati.
4. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c..
La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo rigettarsi il ricorso. I ricorrenti e il Comune di Conversano hanno depositato memorie illustrative.
RITENUTO
Che:
1. I motivi di ricorso pongono le seguenti questioni: i) rilascio della licenza edilizia subordinatamente all’impegno dei privati di procedere all’attuazione di opere di urbanizzazione ai sensi della L. n. 1150 del 1942, artt. 28 e 31, nel testo vigente alla data del 6-8-1966, requisiti di validità del suddetto atto di impegno (nello specifico, in relazione ai profili denunciati in ricorso, rilevanza dell’assenza di sottoscrizione da parte di uno dei comproprietari, della determinatezza dell’oggetto, della trascrizione dell’atto, della mancanza della forma di atto pubblico) e relativa qualificazione dell’atto di interesse nella specie – cessione gratuita al Comune, datata 6-8-1966, della striscia di suolo antistante il fabbricato – (motivi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo); ii) usucapibilità di bene occupato, in tesi illecitamente, dall’Ente pubblico in assenza di provvedimento ablatorio, interversione del possesso e decorrenza del termine utile per usucapire, atti idonei a realizzare l’interruzione del possesso dell’amministrazione, qualificazione della natura pubblica o privata della strada, indici di demanialità (nello specifico, in relazione ai profili denunziati in ricorso, rilevanza dell’inserimento con delibera di consiglio comunale tra le strade pubbliche, della presenza di toponomastica stradale e numerazione civica, di servizi, di ubicazione all’interno dell’abitato, di comunicazione diretta con pubblica via – mancata impugnazione dell’atto amministrativo) e presunzione legale di demanialità ai sensi della L. n. 2248 del 1865, art. 22, all. F (motivi nono, undicesimo, dodicesimo e quattrodicesimo).
Il secondo ordine di questioni involge, principalmente, la generale tematica della possibilità di usucapione di beni immobili da parte della Pubblica Amministrazione al di fuori di una legittima procedura espropriativa o di un procedimento sanante del D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 42 bis. Si tratta di tematica risolta, come noto, dalla giurisprudenza della Corte EDU in senso preclusivo di istituti giurisprudenziali di acquisto della proprietà per effetto di fatti illeciti, nonché affrontata ripetutamente, con riguardo all’occupazione dell’area innervata su un procedimento espropriativo, dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. di Stato, sez. 4, n. 3838/2017, n. 329/2016, n. 3988/2015, Ad. plenaria n. 2/2016 e da ultimo Cons. Staton. 5430/2020), e dalla giurisprudenza, anche delle Sezioni Unite, di questa Corte (cfr. la fondamentale sentenza n. 735 del 19/1/2015 delle Sezioni Unite e da ultimo Cass. n. 18791/2021, che ha rimarcato la distinzione tra la fattispecie, integrante espropriazione larvata vietata, di acquisto della proprietà del bene da parte della P.A. conseguente ad un suo comportamento illecito, e la fattispecie legale, ex art. 1158 c.c., di acquisto della proprietà da parte dell’Ente Pubblico per effetto del prolungato possesso del bene, pur illecitamente acquisito, goduto uti dominus nell’inerzia del proprietario per un ventennio, ove ricorrenti tutte le condizioni e i presupposti di legge).
2. Poiché le suindicate questioni appaiono meritevoli di approfondimento, il procedimento, già fissato in Camera di consiglio, va rimesso alla pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo, per la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 20 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021