LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 5603/2015 r.g. proposto da:
BARACLIT S.P.A., con sede in *****, in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante Dott. B.F., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Prof. Giulio Ponzanelli, e dagli Avvocati Valeria Giudici, Francesco Tafi, e Marco Passalacqua, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via Salaria n. 259.
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** S.R.L., in persona del curatore Prof.
P.R., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato Giuseppe Pancani, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla Piazza dell’Emporio n. 16/a, presso lo studio degli Avvocati Prof.ri Giuseppe Guizzi, ed Ilaria Pagni.
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE DI FIRENZE depositato il 21/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/11/2021 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
1. La Baraclit s.p.a. propose opposizione L. Fall., ex art. 98, al fine di vedere riconosciuto il privilegio ipotecario al proprio credito di Euro 284.456,91, ammesso allo stato passivo del fallimento ***** s.r.l. solo in via chirografaria. Dedusse di aver iscritto ipoteca giudiziale su diversi immobili di proprietà della società debitrice il 26 marzo 2013 e che quest’ultima, dopo aver presentato, il 14 giugno 2013, domanda di concordato L. Fall., ex art. 161, comma 6, era stata dichiarata fallita, il 28 novembre 2013, successivamente all’ammissione al concordato ma prima della sua omologazione.
1.1. Con decreto del 21 gennaio 2015, l’adito Tribunale di Firenze respinse l’opposizione. Ritenne, infatti, che l’ipoteca predetta, iscritta nei novanta giorni antecedenti la pubblicazione del ricorso per concordato preventivo della ***** s.r.l. nel registro delle imprese, dovesse considerarsi inefficace ai sensi della L. Fall., art. 168, comma 3, che considerò applicabile, malgrado il sopraggiunto fallimento della proponente il concordato, giusta il principio di consecuzione tra le due procedure.
2. Contro il menzionato decreto ha proposto ricorso per cassazione la Baraclit s.p.a., affidandosi a due motivi. Ha resistito, con controricorso, il fallimento ***** s.r.l.. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO
Che:
1. I formulati motivi denunciano entrambi “violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. In particolare: i) il primo censura l’avvenuta applicazione, da parte del tribunale, della L. Fall., art. 168, comma 3, da ritenersi, al contrario, utilizzabile esclusivamente laddove alla proposizione della domanda concordataria abbia fatto seguito la sua omologazione, non anche ove vi sia stata – come nella specie – la mera apertura della corrispondente procedura prima della dichiarazione di fallimento della proponente il concordato medesimo; ii) il secondo ascrive al giudice di merito di avere indebitamente esteso il perimetro applicativo della L. Fall., artt. 69-bis e 169, a tenore dei quali, invece, nell’ipotesi di successione tra procedure concorsuali, non si realizza un’automatica trasmigrazione di tutti gli effetti della procedura minore nell’ambito di quella maggiore e viceversa.
RITENUTO CHE:
1. La questione giuridica complessivamente posta dai motivi di ricorso – se la L. Fall., art. 168, comma 3, come novellato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, alla cui stregua restano inefficaci, rispetto ai creditori anteriori al concordato preventivo, le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la pubblicazione del relativo ricorso nel registro delle imprese, si applichi, o non, pure nell’ipotesi in cui la procedura concordataria, benché aperta, si chiuda senza pervenire all’omologa e si dichiari il fallimento della debitrice proponente il concordato stesso – merita maggiore approfondimento, al fine di valutare se il principio e le argomentazioni tutte rinvenibili nella recente ordinanza resa da Cass. n. 8996 del 2021 possano giustificare, o meno, una rivisitazione di quanto specificamente sancito, sulla questione predetta, dall’ordinanza pronunciata da Cass. n. 6381 del 2019;
1.1. appare opportuno, pertanto, disporre la trattazione in pubblica udienza per l’odierno procedimento, a ciò non ostando l’originaria sua fissazione in sede camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. (cfr. Cass. n. 24018 del 2021; Cass. n. 19164 del 2021; Cass. n. 23911 del 2020; Cass. n. 15796 del 2020; Cass. n. 5082 del 2020; Cass. n. 3098 del 2020; Cass. n. 17371 del 2019; Cass., SU, n. 14437 del 2018; Cass. n. 19115 del 2017; Cass. n. 5533 del 2017).
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021