Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.41406 del 23/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 16717/2020 r.g. proposto da:

U.M., rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato Carolina Marrazzo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Quartu Sant’Elena (CA), alla via Cagliari n. 27.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ope legis, dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in ROMA, Via dei Portoghesi 12;

– resistente –

avverso il decreto, n. cronol. 983/2020, del TRIBUNALE DI CAGLIARI depositato il giorno 06/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/11/2021 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:

1. U.M., nativo del Bangladesh, ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, contro il decreto del Tribunale di Cagliari del 6 aprile 2020, reiettivo della sua domanda – ivi così limitata rispetto a quanto precedentemente domandato innanzi alla competente Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale – volta ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

1.1. In particolare, quel tribunale ritenne insussistenti fatti o accadimenti idonei ai fini dell’invocato rilascio di detto permesso di soggiorno, specificando, peraltro, che il livello di integrazione sul territorio nazionale dell’ U. “e’, in definitiva, talmente modesto che il suo rientro in Bangladesh non determinerebbe lo sradicamento”, né può configurare, “in suo danno, la perdita di diritti fondamentali acquisiti”.

CONSIDERATO CHE:

1. In via pregiudiziale, va ritenuta l’ammissibilità dell’odierno ricorso, benché inviato per la notifica (il 10 giugno 2020) oltre il termine di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, in relazione alla data (9 aprile 2020) di avvenuta comunicazione del provvedimento impugnato ad opera della cancelleria, attese le misure adottate dal legislatore per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19: in particolare quanto disposto dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 2 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020), che ha sospeso, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, successivamente allungato fino all’11 maggio 2020, D.L. n. 23 del 2020, art. 36 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 40 del 2020), il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

1.1. Ancora in via pregiudiziale, rispetto all’esame dei formulati motivi di ricorso, deve essere valutata l’ammissibilità del ricorso stesso sotto il profilo della idoneità della procura ad litem conferita all’Avvocato Carolina Marrazzo.

2. In proposito, è opportuno ricordare che: i) del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), – introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale) ed applicabile ai procedimenti, come quello in esame, introdotti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del medesimo Decreto-Legge (cfr. art. 21, comma 1, del menzionato D.L.) dispone che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”; ii) con ordinanza interlocutoria del 23 giugno 2021, n. 17970, la Terza Sezione di questa Corte ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3,10,24,111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 28 e art. 46, p. 11, della direttiva 2013/32/UE (Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale), nonché agli artt. 18, 19, p. 2 e art. 47 della Carta dei diritti UE e agli artt. 6, 7, 13 e 14 della CEDU, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui, secondo l’interpretazione adottata nell’esercizio della funzione nomofilattica dalle Sezioni Unite, con sentenza 1 giugno 2021, n. 15177, da ritenersi diritto vivente, prevede che la mancanza della certificazione della data di rilascio della procura da parte del difensore, limitatamente ai procedimenti di protezione internazionale, determini la inammissibilità del ricorso.

RITENUTO CHE:

La causa debba essere rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione rimessale dalla predetta ordinanza interlocutoria.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione rimessale dall’ordinanza interlocutoria resa da Cass. n. 17970 del 2021.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021

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