LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21860-2020 proposto da:
M.R., M.D., M.A., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato DONATELLA MARTUSCELLI;
– ricorrenti –
contro
A.M.I., in qualità di amministratrice di sostegno del sig. M.R., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LIDIA SINATORE;
– controricorrente –
contro
M.M.R., figlia del sig. M.R., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO D’AMATO;
– controricorrente –
contro
PUBBLICO MINISTERO presso il TRIBUNALE DI SALERNO;
– intimato –
avverso il decreto N. 2071/2020 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositato il 04/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PARISE CLOTILDE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. M.D., M.R. e M.A. propongono ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, nei confronti di M.M.R., A.M.I. e il P.M. presso il Tribunale di Salerno avverso il decreto della Corte d’appello di Salerno n. 2071/2020, pubblicato e notificato il 4-6-2020, con il quale è stato rigettato il loro reclamo diretto ad ottenere la declaratoria di nullità o comunque la revoca del provvedimento del Giudice Tutelare di Salerno che disponeva l’amministrazione di sostegno per M.R.-nato il 28-12-1928-, su ricorso dell’altra figlia M.M.R., nominando amministratore di sostegno A.M.I., soggetto estraneo al nucleo familiare.
2. M.M.R. e A.M.I., la seconda nella suindicata qualità di amministratore di sostegno di M.R., resistono con separati controricorsi.
I ricorrenti hanno depositato, tramite PCT, istanza di data 12-7-2021, a cui sono state allegate le procure speciali alle liti, recanti entrambe la data del 25-7-2020, rilasciate da M.R. e M.A.., sottoscritta da questi ultimi e da M.D. (avvocato) che si difende in proprio, chiedendo la sollecita fissazione dell’udienza di trattazione e decisione del ricorso. I ricorrenti hanno depositato, tramite PCT, memoria illustrativa e successiva integrazione di memoria illustrativa.
3. Con i primi cinque motivi i ricorrenti denunciano, sub specie del vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, la violazione degli artt. 404 e 410 c.c., nonché degli artt. 2 e 3 Cost. e art. 8 C.E.D.U., deducendo, previo richiamo della normativa di riferimento e della giurisprudenza di merito e di questa Corte, che: a) il solo lieve declino cognitivo, in soggetto capace di intendere e di volere, autonomo e capace di autodeterminarsi, non giustifica l’apertura dell’amministrazione di sostegno, avendo, peraltro, la Corte di merito omesso, nel caso di specie, di considerare il dissenso del beneficiario e il fatto che quest’ultimo può avvalersi di una famiglia attenta alle sue esigenze (primo motivo); b) la decisione impugnata è stata assunta in violazione dei principi di autodeterminazione e rispetto della vita privata e familiare, per essere stato nominato amministratore di sostegno (di seguito per brevità A.D.S.) un soggetto estraneo alla famiglia e perché l’adozione della misura era mortificante per il beneficiario, persona pienamente lucida che aveva rifiutato la misura e già delegato prima la figlia A. e poi la figlia D. a seguire i suoi affari, essendosi così realizzata un’arbitraria ingerenza dell’autorità giudiziaria nella sua vita (secondo motivo); c) la decisione impugnata è contraria all’interesse del beneficiario e il suo “bene vita” era minacciato dall’A.D.S. (terzo motivo); d) è illegittima ed erronea la scelta dell’apertura della procedura effettuata dalla Corte di merito in base alla sussistenza di un conflitto endo-familiare, che aveva anche determinato, tra l’altro, la nomina di un amministratore di sostegno estraneo alla famiglia (quarto motivo); e) l’errore di calcolo, sulla base del quale il CTU Dott. Lupo aveva ritenuto necessaria la nomina di un A.D.S. non rientra nell’ipotesi di cui all’art. 404 c.c., ancorché indicativo di una condizione patologica, in ogni caso lieve (quinto motivo). Con il sesto motivo, sub specie del vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, i ricorrenti lamentano omessa e insufficiente motivazione circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte d’appello, senza una valida motivazione e senza tenere conto della diversa valutazione del CTP Dott. Cassano, escluso che l’errore di calcolo fosse da ricollegare allo stress emotivo o all’ipoacusia bilaterale del beneficiario. Con il settimo motivo denunciano, sub specie del vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e per violazione dell’art. 112 c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento in ordine allo smarrimento del verbale di primo accesso, per essersi la Corte di merito limitata ad affermare sul punto che la parte non aveva chiesto la ricostruzione del fascicolo d’ufficio.
4. Pregiudizialmente va dichiarata l’imprecedibilità del ricorso per cassazione proposto da M.R. e da M.A..
Le procure speciali alle liti, recanti la data del 25-7-2020, rilasciate dai suddetti due ricorrenti all’altra ricorrente M.D., figlia del beneficiario M.R. e avvocato che ha dichiarato di difendersi in proprio, non sono state depositate nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3, avvenuta a mezzo pec il 3-8-2020, atteso che risultano depositate, tramite PCT, solo in data 13 luglio 2021, in allegato all’istanza di sollecita trattazione del ricorso.
Dall’esame del fascicolo d’ufficio e del fascicolo di parte, consentito a questa Corte vertendosi in ipotesi di vizio di natura processuale, e come peraltro ammesso dagli stessi ricorrenti nella prima memoria illustrativa (pag.2), risulta che le procure alle liti suindicate, recanti la data del 25-72020, non sono state depositate unitamente al ricorso per cassazione, proposto congiuntamente dai suindicati ricorrenti e da M.D., e al fascicolo di parte, che sono stati inviati a mezzo posta, in plico raccomandato, ai sensi dell’art. 134 disp. att. c.p.c., dovendosi, altresì, rimarcare che nel frontespizio dello stesso ricorso è richiamata la procura alle liti di M.R. e di M.A. “allegata nel giudizio di primo grado” (pag.1 ricorso).
La giurisprudenza di questa Corte (Cass. 23958/2020; Cass. 23353/2021 e Cass. 16252/2020) richiamata dai ricorrenti nella prima memoria illustrativa non è affatto pertinente in quanto si riferisce alla fattispecie di difetto di rappresentanza della parte nel giudizio di merito e all’applicazione dell’art. 182 c.p.c..
Consegue l’improcedibilità, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3, del ricorso delle suddette parti, mentre la sanzione di improcedibilità non deve estendersi al ricorso proposto da M.D., che si difende in proprio, sicché la disamina dei motivi che si va ad illustrare riguarda solo l’impugnazione proposta da quest’ultima ricorrente.
5. I primi cinque motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione in quanto tutti collegati alla sussistenza della condizione menomativa legittimante l’adozione della misura di protezione e alle modalità con cui è stata accertata e disposta, sono inammissibili sia perché non sono conducenti rispetto al percorso argomentativo della sentenza impugnata, rispetto al quale non è svolta una critica specifica, sia perché mediante l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge le censure mirano in realtà ad un riesame di merito.
5.1. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha dato conto in dettaglio non solo delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio che ha condiviso, ma anche dei rilievi del consulente di parte dell’odierna ricorrente e delle conclusioni cui era pervenuto altro C.T.U. nominato nel procedimento di primo grado, ed ha accertato, con motivazione adeguata, che il beneficiario è affetto da lieve menomazione psichica, ossia da lieve deficit cognitivo, relativo alla capacità di calcolo anche con riferimento ad operazioni semplici, peraltro in soggetto dotato di ottimo bagaglio culturale (medico) e di 91 anni all’epoca del giudizio del reclamo. La Corte di merito ha inoltre affermato, in conformità alle conclusioni del C.T.U. Dott. L., che quanto riscontrato è indicativo di una situazione patologica idonea a determinare errori nella fase di attuazione della volontà, incidendo negativamente sulla capacità del soggetto di provvedere adeguatamente ai propri bisogni, sì da renderne necessaria la tutela.
5.2. A fronte di detto chiaro percorso argomentativo e dell’accertamento di una condizione di menomazione psichica, seppur lieve, che è finanche riconosciuta dalla ricorrente (cfr. pag. 30 ricorso), le doglianze si risolvono, per un verso, in una mera riproposizione di fatti, tutti in dettaglio esaminati dai giudici d’appello, senza che, peraltro, detto esame sia stato sindacato, con i primi cinque motivi, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e per altro verso in un’impropria richiesta di riesame del merito. All’evidenza sono perciò inconferenti le diffuse deduzioni della ricorrente sulla violazione della dignità e della vita del beneficiario e sulla necessità di valorizzare la sua volontà, una volta accertati in fatto dal giudice del merito, con motivazione adeguata come nella specie, profili di fragilità della persona che la rendono, nel suo preminente interesse, bisognevole di tutela, pur se solo con la misura più “attenuata” e contenuta nelle limitazioni, quale è l’amministrazione di sostegno, rispetto a interdizione e inabilitazione, dovendosi ribadire che la finalità di protezione connotante l’istituto di cui trattasi non esige affatto che il soggetto si trovi nell’incapacità di intendere e volere.
Anche la nomina di soggetto estraneo alla famiglia, in ragione del conflitto tra le figlie che non è negato in ricorso, è frutto di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità, ove configurabile, come nella specie, quale garanzia di una più efficace protezione, al riparo da criticità
6. Anche il sesto motivo è inammissibile.
6.1. La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. S.U. 8053/2014 e successive conformi).
Posto, dunque, che non è più consentita la denuncia della insufficienza della motivazione e che la doglianza è formulata secondo il paradigma previgente del vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ancora una volta la ricorrente sollecita inammissibilmente un riesame di fatti e una rivalutazione delle risultanze probatorie vagliati dalla Corte territoriale, che ha motivatamente escluso la riconducibilità all’ipoacusia o allo stress emotivo della menomazione psichica da cui è affetto il beneficiario.
7. Parimenti inammissibile è il settimo motivo, con cui è espressa una doglianza che non si confronta con il percorso argomentativo esplicitato nella sentenza impugnata in ordine alla questione, su cui la Corte territoriale si è espressamente pronunciata, della nullità del procedimento per smarrimento di un verbale. La Corte di merito ha rilevato che non era stata allegata dai reclamanti la lesione del diritto di difesa derivante dal vizio processuale denunciato, aggiungendo l’ulteriore considerazione che la parte non aveva chiesto al giudice di primo grado la ricostruzione del verbale smarrito. La suddetta ratio decidendi (mancata allegazione del concreto pregiudizio alla difesa) non è stata affatto censurata (cfr. penultima pagina del ricorso).
L’inammissibilità di tutte le censure rende priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente con la memoria illustrativa integrativa.
8. In conclusione, il ricorso proposto da M.D. va dichiarato inammissibile.
9. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, seguono la soccombenza. Risulta dagli atti che il presente procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso proposto da M.R. e da M.A. e dichiara inammissibile il ricorso proposto da M.D..
Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione in favore di M.M.R. delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge.
Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione in favore di A.M.I. delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge.
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021