LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5379-2021 proposto da:
O.O.T., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA CANNATA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 4853/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FIDANZIA ANDREA.
RILEVATO
– che viene proposto da O.O.T., cittadino della Nigeria affidandolo a tre motivi, ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 29.12.2020, che ha rigettato l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 21.11.2018 che ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;
– che il Ministero intimato si è costituito tardivamente in giudizio ai soli fini di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis.
CONSIDERATO
1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6 e 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per avere il giudice di secondo grado fondato la propria valutazione negativa in ordine alla credibilità del racconto del richiedente su parametri diversi da quelli normativi, non valutando la credibilità dello stesso sulla base di riscontri oggettivi relativi alla situazione del paese;
– che, in particolare, afferma il richiedente che in Nigeria sussiste una situazione di violenza generalizzata che caratterizza l’intero territorio;
2. che il motivo è inammissibile, in primo luogo, in quanto non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato, quantomeno con riferimento al punto in cui è stata rigettata la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato;
– che, in particolare, il giudice di secondo grado ha fondato il diniego della richiesta di protezione internazionale non sulla asserita non credibilità del racconto del richiedente, bensì sul rilievo che quest’ultimo non aveva riferito alcun atto realmente persecutorio né da parte dello zio che voleva farlo asseritamente diventare wuddista (sul punto, al ricorrente bastò trasferirsi a casa di un compagno di scuola), né dal padre della ragazza che aveva messo incinta (che si limitò ad allontanare la figlia dalla propria casa senza nessun atto di violenza nei confronti del ricorrente, che avrebbe potuto facilmente rintracciare);
che, in ordine alla dedotta situazione di violenza generalizzataa nell’Edo State della Nigeria, le censure del ricorrente si appalesano parimenti inammissibili;
che, sul punto, il Tribunale ha accertato l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata nella regione di provenienza- sul rilievo che una situazione di conflitto armato è presente solo nel nord della Nigeria – ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità (Cass. 2/12/2018 n. 32064);
3. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere il giudice d’appello esaminato i diritti che più direttamente interessano la sfera personale ed umana del ricorrente, quale il diritto alla salute ed alla alimentazione;
4. che il motivo è inammissibile;
– che, in particolare, quanto al diritto alla salute, va preliminarmente osservato che, ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per gravi ragioni umanitarie (nella disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, applicabile “ratione temporis”), questa Corte ha già avuto modo di affermare che la condizione di vulnerabilità per motivi di salute richiede, alla luce della giurisprudenza unionale (CGUE, 24 aprile 2018, in causa C-353/16), l’accertamento della gravità della patologia, la necessità ed urgenza delle cure nonché la presenza di gravi carenze del sistema sanitario del paese di provenienza (Cass. 17118/2020);
– che tali profili della gravità delle condizioni di salute e di carenza del sistema sanitario del Paese d’origine non sono stati neppure dedotti dal ricorrente, che si è limitato ad affermare solo in astratto la lesione del suo diritto alla salute, in difetto di elementi individualizzanti;
che, anche quanto al diritto all’alimentazione, le censure del ricorrente si appalesano parimenti generiche, essendosi limitato a dedurre che la prova dell’inadeguatezza delle condizioni di vita del ricorrente nel paese d’origine sia “in re ipsa”;
5. che con il terzo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per avere il giudice d’appello erroneamente considerato che il paese di provenienza del ricorrente non presentasse particolari problematiche;
6. che tale motivo è inammissibile per palese genericità;
5. che non si liquidano le spese di lite in relazione all’inammissibilità della costituzione tardiva del Ministero dell’Interno.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021