LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
B.B.J. (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Franco Berretti, con cui elettivamente domicilia in Reggio Emilia, Via Malta n. 7, presso lo studio del difensore.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro.
– intimato –
avverso la sentenza n. 2293-2020 della CORTE D’APPELLO di Bologna, depositata il 24.8.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9.11.2021 dal Consigliere Relatore Dott. Amatore Roberto.
RILEVATO
-Che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha rigettato l’appello proposto da B.B.J., cittadino del Gambia, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 29.12.2017 dal Tribunale di Bologna, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.
– che viene proposto da B.B.J. ricorso avverso la predetta sentenza n. 2293-2020, depositata il 24.8.2020, affidato ad un unico motivo;
La Corte d’Appello ha ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in mancanza dei presupposti applicative della richiesta tutela protettiva, neanche allegati dal ricorrente; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito allo stato di provenienza del richiedente (Gambia), collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, perché il ricorrente non aveva dimostrato un saldo radicamento nel contesto sociale italiano, non rilevando a tal fine il lavoro espletato in ragione della mancanza di stabilità dello stesso, e perché il richiedente non versava in una condizione di soggettiva vulnerabilità, neanche rilevando a tal fine le difficili condizioni economiche del ricorrente e dovendosi considerare rispettata la tutela dei diritti fondamentali in Gambia, anche in riferimento alla libertà religiosa;
– che l’amministrazione intimata non ha svolto difese;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
1.che con l’unico motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, nonché omesso esame di fatto decisivo in ordine alla richiesta protezione umanitaria, sul rilievo che la corte di merito non avrebbe adeguatamente valutato la tutela dei diritti fondamentali in Gambia;
2. che il motivo, per come articolato, è inammissibile;
2.1 che il ricorrente pretende una rivisitazione da parte di questa Corte di legittimità del merito della decisione, in relazione al diniego della richiesta protezione umanitaria, attraverso la rilettura delle fonti informative internazionali, per accreditare un diverso giudizio sulla tutela dei diritti fondamentali in Gambia, scrutinio quest’ultimo che, come noto, è invece inibito al giudice di legittimità, e ciò peraltro a fronte di una motivazione adeguata e scevra da criticità argomentative che, tramite la consultazione di qualificate fonti di conoscenza internazionale, ha accertato in fatto le condizioni interne dello Stato di provenienza del richiedente per escludere la denunciata condizione di soggetto vulnerabile; senza neanche considerare che le doglianze così proposte si dimenticano di censurare l’altra ratio decidendi posta a sostegno del contestato dinieego di tutela, e cioè la mancanza di una adeguata integrazione del richiedente nel contesto sociale italiano, così rendendo il motivo di ricorso viepiù inammissibile;
3. che nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa della parte intimata.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021