LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
C.B. (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Patrizia Bortoletto, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Faenza, Via XX Settembre n. 29.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro.
– intimato –
avverso la sentenza n. 1574/2020 della CORTE D’APPELLO di Bologna, depositata il 8.6.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9.11.2021 dal Consigliere Relatore Dott. Amatore Roberto.
RILEVATO
-Che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha rigettato l’appello proposto da C.B., cittadino del Gambia, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 30.12.2017 dal Tribunale di Bologna, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.
– che viene proposto da C.B. ricorso avverso la predetta Sentenza n. 1574/2020, depositata il 8.6.2020, affidato ad un unico motivo;
La Corte d’Appello ha ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito allo stato di provenienza del richiedente (Gambia), collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela infine sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che non era stata dimostrata una condizione di soggettiva vulnerabilità da parte del richiedente;
– che l’amministrazione intimata non ha svolto difese;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione della convenzione di Ginevra in materia di protezione internazionale, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, degli artt. 2 e 32 Cost., dell’art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dell’art. 11 del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e del patto internazionale ratificato con la L. n. 881 del 1977, sul rilievo che la corte territoriale avrebbe errato nella valutazione della situazione interna del Gambia e sul profilo dell’integrazione sociale del richiedente;
2. che il motivo, per come formulato, è inammissibile;
2.1 che il ricorrente intende sollecitare questa Corte di legittimità ad una rivalutazione del merito della decisione in ordine alle condizioni interne del Gambia, profilo quest’ultimo sul quale la Corte territoriale ha speso un’adeguata motivazione censurabile in questa sede solo attraverso l’allegazione del vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (secondo il paradigma applicativo indicato dalla giurisprudenza di vertice: S.U. n. 8053/2014), vizio neanche prospettato dal ricorrente;
2.2 che anche l’ulteriore censura, articolata dal ricorrente in riferimento al giudizio sulla sua integrazione sociale, non è ammissibile in ragione della sua evidente genericità di formulazione e per difetto di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, posto che il ricorrente non si è premurato di specificare ove la questione della proroga del contratto di lavoro fosse stata allegata nel corso del giudizio di merito; che, per il resto, il motivo di censura si limita a generici riferimenti normativi e giurisprudenziali degli istituti protettivi di cui si invoca l’applicazione, così rendendo il ricorso viepiù inammissibile;
3. nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio stante la mancata difesa della parte intimata.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021