LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21772/2016 proposto da:
C.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO RICCARDI;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2634/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/04/2016 R.G.N. 4151/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 6.4.2016, la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato decaduto C.A. dal diritto alla rivalutazione contributiva L. n. 257 del 1992, ex art. 13, per i periodi di lavoro in cui era stato esposto ad amianto;
che avverso tale pronuncia C.A. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;
che l’INPS ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, per avere la Corte di merito ritenuto che il beneficio della rivalutazione contributiva fosse assoggettato al regime della decadenza di cui alla disposizione cit.;
che, con il secondo e il terzo motivo, parte ricorrente si duole di violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, per non avere la Corte territoriale verificato se egli fosse stato effettivamente esposto ad amianto e avergli conseguentemente negato il beneficio in questione nonostante sussistessero i presupposti di fatto per il suo riconoscimento;
che il primo motivo è palesemente infondato, essendosi ormai consolidato il principio secondo cui la decadenza dall’azione giudiziaria prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4 (conv. con L. n. 438 del 1992), trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione, potendo l’art. 47 citato, per l’ampio riferimento alle controversie in materia di trattamenti pensionistici in esso contenuto, comprendere tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l’acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso nella previsione di legge anche l’accertamento relativo alla consistenza dell’anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 618 del 2018, 19729 del 2017, 17433 del 2017);
che altrettanto consolidato è il principio secondo cui con la domanda intesa all’accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell’ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici, e dunque intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l’accesso (ovvero, nel caso dei già pensionati, ad ottenerne un arricchimento, ove la contribuzione posseduta sia inferiore al tetto massimo dei quarant’anni), è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli pertinenti al diritto al trattamento pensionistico (così, in specie, Cass. n. 17433 del 2017, cit., ove ulteriori riferimenti alla giurisprudenza di questa Corte);
che del pari consolidato è il principio secondo cui, fermo restando che ai fini della decorrenza del termine di decadenza va tenuto conto esclusivamente della data di presentazione dell’istanza all’INPS (così da ult. Cass. n. 9230 del 2021), la scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo – a loro volta risultanti dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui alla L. n. 533 del 1973, art. 7 e di quello di centottanta giorni previsto dalla L. n. 88 del 1989, art. 46, commi 5 e 6 – determina comunque il decorrere del dies a quo del termine triennale di decadenza, rendendo irrilevante sia la decisione tardiva dell’ente sia la tardiva presentazione di un ricorso amministrativo (così Cass. n. 15969 del 2017); che l’infondatezza del primo motivo determina l’assorbimento del secondo e del terzo, siccome logicamente presupponenti la sua fondatezza;
che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021