Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.41416 del 23/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8787/2016 proposto da:

MINISTERO AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– ricorrente –

contro

B.F., elettivamente domiciliata in ROMA, SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO NASO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 160/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 01/02/2016 R.G.N. 1276/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’.

RITENUTO

Che:

la Corte d’Appello di Roma, riformando la sentenza del Tribunale della stessa sede, ha accolto la domanda con cui B.F., docente a tempo determinato “non residente”, su sede estera, aveva chiesto il riconoscimento del diritto a percepire in misura intera l’assegno di sede;

la Corte territoriale ha ritenuto l’inapplicabilità dell’art. 106 del c.c.n.l. per il Comparto Scuola 2006/2009, in quanto in contrasto con l’art. 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed al principio di parità di trattamento tra lavoratori a termine ed a tempo indeterminato ivi sancito, nella parte in cui prevedeva che il predetto assegno di sede fosse individuato soltanto in una quota dell’indennità prevista per il personale di ruolo;

2. Il Ministero degli Affari Esteri (di seguito MAE) ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, resistito dalla lavoratrice mediante controricorso, poi illustrato da memoria.

CONSIDERATO

Che:

l’unico motivo di ricorso afferma la violazione e falsa applicazione della Direttiva 1999/70/CE e dell’Accordo Quadro ad esso allegato, nonché del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 640, artt. 77 e segg. c.c.n.l. comparto scuola del 29.11.2007, D.Lgs. n. 62 del 1998, art. 27, D.Lgs. n. 165 del 2001, art.45, D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 651, D.P.R. n. 18 del 1967, art. 651, art. 106 del c.c.n.l. di cui sopra con riferimento alla tabella prevista dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 658, ed infine dell’art. 16 del C.C.N.I.E. 24 febbraio 2000;

il motivo evidenzia come i docenti supplenti all’estero siano nominati senza previa selezione concorsuale, mentre il personale di ruolo viene nominato su sede estera attraverso apposite graduatorie, formate previo accertamento linguistico, con diversità di cernita cui corrisponde una differenziata professionalità di base che non consente la comparazione pretesa dai lavoratori in causa, senza contare la diversità di esigenze di sistemazione tra chi sia inviato all’estero per un periodo di nove anni e chi lo sia soltanto per sostituzioni temporanee;

il motivo è infondato, avendo questa S.C. già reiteratamente ritenuto, con pronunce alla cui motivazione si fa rinvio anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. che “in tema di personale scolastico, l’assegno aggiuntivo di sede e gli altri benefici, previsti dal D.Lgs. n. 297 del 1994 e dalla contrattazione collettiva per i docenti a tempo indeterminato che prestino servizio nelle istituzioni scolastiche all’estero, devono essere riconosciuti nella stessa misura anche ai supplenti non residenti assunti con contratto a termine, trattandosi di integrazioni salariali attribuite per il solo svolgimento del servizio richiesto e corrisposte per il disagio del trasferimento all’estero, senza che tra le due categorie di docenti sia ravvisabile una differenza derivante dal mancato superamento, nel caso dei supplenti, del concorso pubblico per l’accesso ai ruoli della P.A.; non ricorre pertanto alcuna condizione oggettiva idonea a giustificare un trattamento economico preferenziale in favore dei docenti a tempo indeterminato, in forza della clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, così come interpretata da CGUE 20 giugno 2019, C-72/18” (Cass. 23 giugno 2020, n. 12369, cui hanno fatto seguito Cass. 18 marzo 2021, n. 7753 e Cass. 27 aprile 2021, n. 11112);

la questione di inammissibilità del ricorso su cui la difesa della docente ancora insiste in memoria può dunque essere assorbita, secondo il noto principio della c.d. ragione più liquida ed alla reiezione del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del grado.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021

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