Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41426 del 23/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22014-2020 proposto da:

G.I., G.M., nella qualità di eredi del sig.

G.F.W., elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE MAZZINI 73 SC B INT 2, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO AUGUSTO, rappresentate e difese dall’avvocato MARCO CORNARO;

– ricorrenti –

contro

GESSYCA GELATI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, società incorporante CIAO GELATI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA CORSO TRIESTE N. 173 presso lo studio dell’avvocato CIRO INTINO, rappresentata e difesa dall’avvocato ROSALBA ACQUAVIVA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2390/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 09/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ELENA BOGHETICH.

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza n. 2390 depositata il 9.12.2019 la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede e in accoglimento del ricorso principale (respinto il ricorso incidentale del lavoratore), ha rigettato la domanda di G.I. e G.M. in qualità di eredi di G.F.W., nei confronti di Ciao Gelati s.r.l. proposta per la condanna al pagamento di provvigioni, indennità di fine rapporto, indennità sostitutiva del preavviso concernenti il rapporto di agenzia intercorso tra il dante causa e la società nel periodo marzo 1993-dicembre 2004.

2. La Corte territoriale con riguardo alla prospettata omessa contestazione della documentazione prodotta dal lavoratore ha rilevato che il principio della mancata contestazione poteva semmai applicarsi alle circostanze di fatto dedotte nel ricorso introduttivo del giudizio e non certo alla documentazione depositata e, inoltre, che la scarsa intellegibilità dei parametri esposti nel ricorso introduttivo del giudizio impediva l’operatività del principio; ha aggiunto che la valenza probatoria della documentazione prodotta dal lavoratore era stata soppesata anche mediante l’ausilio di un CTU (di cui la Corte territoriale condivideva integralmente le conclusioni), il quale – a seguito di accurata disamina della documentazione contabile e anche sulla scorta delle osservazioni formulate dal consulente di parte nominato dalle eredi – aveva rilevato l’incomprensibilità dei criteri di calcolo utilizzati dal G. per emettere la fattura del marzo 2005, nonché dell’ulteriore documentazione prodotta, che conteneva “imponibili” in parte illeggibili, “non inidoneo comunque a dimostrare la corresponsione di provvigioni in relazione a tali clienti”, “schemi riepilogativi – di incerta provenienza – con dati riferiti a “fatturato”, senza un sicuro riferimento all’attività di quel particolare agente e senza alcun riconoscimento di credito alcuno”; ha, infine, ritenuto infondate la domanda di pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, a fronte della stipulazione di contratti di durata annuale (e “in assenza della benché minima dimostrazione della connotazione fraudolenta della reiterazione contrattuale”) e l’indennità di fine rapporto, non risultando che il G. avesse procurato nuovi clienti alla società né che avesse sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti o che la società avesse continuato a ricevere sostanziali vantaggi da tali clienti.

3. Contro la sentenza, le ricorrenti indicate in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria; la società ha resistito con controricorso.

4. La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO

CHE:

1. Con i due motivi di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo l’ausiliario nominato dalla Corte territoriale formulato un giudizio di inidoneità della documentazione prodotta dall’agente, trascurando il dictum del Tribunale (che su tale documentazione aveva accolto la domanda) e l’ordinanza della Corte territoriale che aveva invitato il CTU a computare le differenze provvigionali in base alla documentazione contabile versata in atti; la Corte territoriale ha inoltre disatteso qualsiasi disconoscimento della documentazione prodotta dall’agente, anche con riferimento ai clienti posti formalmente fuori dalla zona geografica indicata nei contratti stipulati tra le parti.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Come recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, la violazione dell’art. 115 c.p.c. non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (Cass., Sez. U, n. 11892/2016, Cass. Sez. U, n. 20867 del 2020).

4. La violazione dell’art. 116 c.p.c. e’, poi, configurabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (cfr. Cass. Sez.U. n. 11892 del 2016, Cass. Sez.U. n. 20867 del 2020, nonché, ex plurimis, Cass. n. 13960 del 2014).

5. I motivi di ricorso, censurando la valutazione della prova documentale, si risolvono in un’inammissibile critica dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito, al quale sono rimessi in via esclusiva l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, l’assunzione e la valutazione delle prove e il controllo della loro attendibilità e concludenza, nonché la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi.

6. Le censure, inoltre, non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata perché le ricorrenti insistono sulla mancata contestazione della documentazione prodotta dall’agente da parte della società ma nulla deducono sullo specifico ambito di operatività del principio di non contestazione (concernente i fatti allegati dalla parte, e non i documenti) né sulla rilevata inintelleggibilità dei parametri adottati nell’ambito del ricorso introduttivo del giudizio (che nemmeno viene trascritto, con conseguente violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione).

7. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c., liquidate come in dispositivo.

8. Le parti ricorrenti sono comunque tenute al versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato versato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le parti ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole a favore del controricorrente in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021

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