LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12341-2020 proposto da:
S.C., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA CALIFANO;
– ricorrente –
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. ANTONIO BOSIO 2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LUCONI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1223/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata l’11/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI LAURA.
RITENUTO
che:
S.C. ha proposto ricorso per cassazione con un mezzo avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, in epigrafe indicata. La Banca Monte dei Paschi di Siena SPA ha replicato con controricorso.
La Corte salernitana, accogliendo l’appello della banca, ha riformato la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda di ripetizione dell’indebito proposta per varie causali da S., rispetto ai rapporti di conto corrente e conto anticipi intercorsi con la banca.
Segnatamente la Corte distrettuale ha accolto l’appello osservando che S., onerato dell’onus probandi per avere agito in ripetizione, non lo aveva assolto perché non aveva prodotto in giudizio i contratti di conto corrente n. 8918/X e n. 735.09, nonché del conto anticipi n. 737.92, oltre che l’intera sequenza degli estratti conto analitici dal momento dell’apertura al momento della rispettiva chiusura e che ciò non aveva consentito di valutare la fondatezza delle contestazioni formulate con l’atto introduttivo del giudizio in ordine a mancanza di pattuizione scritta degli interessi ultralegali, natura usuraia dei tassi convenuti, indeterminatezza e indeterminabilità delle commissioni di massimo scoperto, indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per carenza di reciprocità nel conteggio con quelli attivi, applicazione di spese non concordate, atteso che l’accertamento dell’eventuale sussistenza dei vizi denunciati richiedeva necessariamente la preventiva disamina dei regolamenti negoziali.
Ha, quindi, affermato che a tale onere probatorio il ricorrente non poteva sottrarsi neppure invocando, anche se tardivamente, la mancata conclusione dei contratti in forma scritta, perché era tenuto a dimostrare anche i fatti negativi, in presenza di contestazione.
Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 167 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., del TUB, art. 117 e degli artt. 3 e 24 Cost..
Il ricorrente sostiene che, in violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa la Corte di appello avrebbe valutato l’assolvimento dell’onere probatorio esclusivamente in capo ad esso ricorrente, esonerando la controparte processuale dall’onere di provare le proprie asserzioni e difese.
Il ricorso è inammissibile perché si fonda sulla prospettazione di una circostanza che si assume incontestata, e cioè quella dell’inesistenza dei documenti genetici contrattuali circostanza che, peraltro, non sembra essere stata nemmeno dedotta tempestivamente in fase di merito dall’odierno ricorrente – che non trova riscontro nella sentenza impugnata.
Al contrario, la Corte di appello, nel rimarcare che S. non aveva assolto al suo onere probatorio nemmeno mediante una presunzione da cui poter desumere il fatto negativo dell’inesistenza dei contratti in forma scritta, come, ad esempio, l’avere infruttuosamente richiesto alla banca il rilascio di copia dei documenti necessari ad avvalorare la propria domanda – ha sottolineato che la banca, nel costituirsi in giudizio, aveva espressamente eccepito il deficit probatorio di cui era connotata la domanda dell’attore, per cui non può nemmeno ritenersi che fosse pacifica la conclusione verbis tantum o per fatti concludenti dei contratti.
In punto di diritto, la decisione, invero, risulta conforme al principio di legittimità secondo il quale “Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (Cass. n. 33009 del 13/12/2019; Cass. n. 19566 del 08/07/2021), onere a cui il cliente avrebbe potuto sopperire – come rettamente evidenziato dalla Corte distrettuale esercitando il diritto ad ottenere, a proprie spese, copia dei contratti e della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 119, comma 4, e che può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest’ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato (Cass. n. 24641 del 13/09/2021), ma non risulta averlo fatto.
2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).
PQM
– Dichiara inammissibile il ricorso;
– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 8.000,00=, oltre Euro 100,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge;
– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021