Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41428 del 23/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5628-2021 proposto da:

E.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO PERONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 625/2020 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 25/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA SOLAINI.

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Potenza ha respinto il gravame proposto da E.M., cittadino nigeriano, avverso l’ordinanza del Tribunale di Potenza che, confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale, aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in seguito alle minacce ricevute dagli appartenenti alla setta degli Ogboni, nonché alla setta dei Bakanga, delle quali faceva parte il padre.

A sostegno della propria decisione di rigetto, la Corte d’appello ha ritenuto il racconto stereotipato e non privo di contraddizioni, non essendo stato dimostrato nessun rischio attuale, concreto e reale che l’istante subirebbe, se facesse ritorno nel proprio paese. La Corte territoriale non ha, pertanto, riconosciuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ma neppure quelli della protezione sussidiaria, non essendo ravvisabile il rischio di subire un “danno grave” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 neppure declinato secondo l’ipotesi di cui alla lett. c) in quanto, dalle fonti informative disponibili, nella zona di provenienza del ricorrente non risulta esistere una situazione di violenza indiscriminata dovuta a conflitto armato. Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo la pronuncia, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità.

Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria; (ii) sotto un secondo profilo, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Il primo motivo è inammissibile, perché non censura il sostanziale giudizio di non credibilità (“il racconto è stereotipato e non privo di contraddizioni”, v. p. 4 del decreto), essendo, invece, volto a richiedere una rivalutazione della domanda nel merito;

il secondo motivo è inammissibile, perché contesta nel merito il giudizio comparativo e chiede, nella sostanza, un nuovo giudizio sull’umanitaria, a sé più favorevole.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021

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