Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41431 del 23/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18380-2020 proposto da:

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato GIANDOMENICO CATALANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORELLA FRASCONA’;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE EMMA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GENNARO TEDESCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1633/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 15/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BOGHETICH ELENA.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza n. 1633 del 15.1.2020 la Corte di Appello di Milano, confermando la pronuncia del Tribunale di Monza, ha accolto la domanda di accertamento negativo della società Immobiliare Emma s.r.l. nei confronti dell’INAIL per le somme richieste in forza del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, quale obbligata solidale con la società appaltatrice D&D s.r.l. per il periodo 1.2.2010-31.5.2011.

2. La Corte territoriale, premesso che il testo normativo dell’art. 29 citato da applicare era quello precedente alla novella del D.L. n. 5 del 2012, trattandosi di legge sostanziale e dovendo dunque far riferimento alla normativa vigente al momento della sussistenza dell’obbligazione solidale, ha ritenuto che l’obbligazione solidale del committente non includeva i premi assicurativi INAIL (a differenza dei contributi previdenziali) considerato il tenore lessicale della disposizione normativa, la specifica novella apportata nel 2012 (che ha inserito l’espresso riferimento ai “premi assicurativi”), la diversa natura e ratio delle due obbligazioni di fonte legale.

3. Per la cassazione di tale sentenza l’INAIL ha proposto ricorso affidato a un motivo e la società ha resistito con controricorso.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo l’Istituto previdenziale denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, del D.L. n. 5 del 2012, art. 21, comma 1, della L. n. 92 del 2012, art. 4, comma 31, lett. a) e b), della L. n. 296 del 2006 (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte distrettuale, erroneamente escluso dall’obbligo di solidarietà a carico del committente i premi INAIL (a differenza dei contributi previdenziali INPS), diversamente da quanto statuito da alcune sentenze della Suprema Corte (Sez. Tributaria, nn. 25679 25680 del 2019) e dovendosi, inoltre, affermare che il termine decadenziale di due anni non opera nei confronti degli enti previdenziali.

2. Il ricorso è fondato, dovendosi dare continuità all’orientamento già espresso da questa Corte nelle sentenze n. 25679 e n. 25680 del 2019 (Sezione Tributaria) e n. 18139 del 2020 (Sezione Lavoro).

3. Il testo del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, nella sua formulazione originaria, prevedeva che “in caso di appalto di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”.

4. Il testo è stato a più riprese modificato: dal D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, art. 6, comma 1, dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 911, dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, art. 21, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 4, comma 31, lett. a) e b), dal D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 2, e infine dal D.L. 17 marzo 2017, n. 25, art. 2, comma 1, lett. a) e b), convertito dalla L. 20 aprile 2017, n. 49.

5. In particolare, per effetto della modifica apportata dal D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, art. 21, comma 1, è stata esplicitamente prevista l’obbligazione solidale del committente imprenditore o datore di lavoro con riferimento anche ai premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, con previsione che è rimasta sino al testo attualmente in vigore.

6. La tesi della Corte territoriale, secondo la quale la formulazione dell’art. 29 anteriore alla detta riforma del 2012 non si riferirebbe ai premi Inail, non è corretta.

7. Invero, il legislatore ha utilizzato il termine “contributi previdenziali” in modo atecnico, con formula ampia idonea a configurare la responsabilità solidale dell’imprenditore appaltante in relazione a tutte le obbligazioni, previdenziali, assistenziali ed assicurative Inail, non essendo spiegabile la lacuna di garanzia per il versamento dei premi che altrimenti si determinerebbe sino al 2012.

8. Già la L. n. 1369 del 1960, art. 3 (abrogato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 85) prevedeva all’ultimo comma l’obbligo dell’imprenditore, in solido con l’appaltatore e relativamente ai lavoratori da questi dipendenti, “all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza”. La previsione era formulata in termini ampi, ed era idonea quindi a configurare la responsabilità solidale dell’imprenditore appaltante in relazione a tutte le obbligazioni, previdenziali, assistenziali ed assicurative Inail.

9. Successivamente, il suddetto D.Lgs. n. 276, art. 29, comma 2, ha mantenuto la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore per i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali, non riportando però il riferimento agli obblighi derivanti dalle leggi di assistenza. Tale esclusione non può ritenersi sintomo della volontà del legislatore di far venire meno la responsabilità solidale del committente per i premi Inail, non potendo ravvisarsi tra gli obiettivi della delega conferita con la L. n. 30 del 2003, quello di indebolire la tutela dell’istituto assicuratore pubblico. Ne’ può ritenersi che la funzione dell’Istituto rientri nel concetto di assistenza, che trova il proprio fondamento nell’art. 38 Cost., comma 1- che prevede che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento dell’assistenza sociale – potendosi qualificare piuttosto l’Inail come ente strumentale per la realizzazione degli obiettivi previsti dall’art. 38 Cost., comma 2, là dove prevede che “i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria” (v. in tal senso Corte Cost. n. 36 del 7/2/2000; v. anche Corte UE 22 gennaio 2002 nel procedimento C218/00, che ne ha evidenziato lo scopo sociale e l’attuazione del principio della solidarietà, così escludendo che la sua attività sia un’attività economica ai sensi del diritto della concorrenza e che, quindi, tale ente costituisca un’impresa ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato).

10. L’utilizzazione atecnica del termine contributi da parte del legislatore non è peraltro un novum nel sistema, potendosi richiamare il D.Lgs. n. 124 del 2004, art. 6, che prevede che “le funzioni ispettive in materia di previdenza e di assistenza sociale sono svolte anche dal personale di vigilanza dell’Inps, dell’Inail, dell’Enpals e dagli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell’ambito dell’attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi”, nonché l’art. 2778 c.c., in materia di privilegi sui mobili, in relazione al quale il Legislatore è intervenuto con il D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 4, comma 3, conv. dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389, equiparando i crediti per i premi Inail a quelli per l’assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti (v. Cass. 15/07/2010, n. 16593).

11. Nel febbraio 2012, con il D.L. n. 5 del 9 febbraio, e la successiva L. di conversione, il Legislatore ha dunque meglio definito i contorni dell’obbligazione solidale del committente, ribadendo con maggiore chiarezza aspetti già previsti dalle precedenti formulazioni della norma, quali la responsabilità solidale del committente anche per i premi Inali e la limitazione dell’obbligazione solidale a quanto relativo al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

12. Non ha pregio in senso contrario il rilievo della Corte d’appello secondo il quale l’art. 29 avrebbe la funzione di tutelare il lavoratore (e non gli enti), funzione che non ricorrerebbe con riferimento all’assicurazione Inail nella quale vige il principio dell’automaticità delle prestazioni (e, conseguentemente, l’interpretazione estensiva sarebbe univocamente motivata da un’esigenza di rafforzamento del credito dell’ente), in quanto non vi sono sicuri elementi testuali per finalizzare la previsione all’esclusiva tutela del lavoratore, considerato che anche a seguito della novellazione del febbraio 2012 è stata mantenuta la formulazione secondo la quale il committente è obbligato in solido “… a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi…”, mentre è evidente che i contributi, così come i premi, sono dovuti agli enti gestori. Inoltre, sia le prestazioni previdenziali erogate dall’INAIL che quelle erogate dall’INPS sono caratterizzate dal principio di automaticità posto dall’art. 2116 c.c. (e ribadito dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 67, nonché dalla L. n. 153 del 1969, artt. 39 e 40, come integrati dalla L. n. 485 del 1973, art. 23 ter) pur in presenza, per entrambe, di una fonte legale dell’obbligazione contributiva che sorge automaticamente all’atto del verificarsi delle condizioni previste dalla legge con riguardo a tutte “le forme di previdenza e di assistenza obbligatoria e le contribuzioni e prestazioni relative” (art. 2114 c.c. e, con riguardo alla riserva di legge, art. 23 Cost.).

13. Il motivo è fondato altresì con riguardo al profilo della inapplicabilità agli enti previdenziali del termine biennale di decadenza, come da ultimo affermato da questa Corte nelle sentenze nn. 18004, 22110, 29618, 31144 del 2019.

14. Invero, “In tema di appalto di opere e servizi, il termine di decadenza di due anni previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 5 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 35 del 2012, non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione”.

15. Come già in precedenza chiarito con riferimento al termine annuale previsto dalla L. n. 1369 del 1960, art. 4 (Cass. Sez. Lav. n. 6532 del 2014), non può estendersi l’efficacia del termine decadenziale ad un soggetto terzo (rispetto alle parti, lavoratore e datore di lavoro) quale l’ente previdenziale, in quanto l’obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa capo agli enti previdenziali, è distinta ed autonoma rispetto a quella retributiva (Cass. n. 8662 del 2019); il regime previdenziale, di per sé indisponibile (da ultimo v. Cass. n. 13650 del 2019) non può, invero, essere condizionato all’iniziativa del lavoratore che denunci l’irregolarità, mentre è risalente il principio in base al quale il rapporto di lavoro e quello previdenziale, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi (v., ex multis, Cass. n. 5353 del 2004; Cass. n. 6673 e n. 15979 del 2003).

16. Il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la fattispecie attenendosi al seguente principio di diritto: “anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, la responsabilità solidale del committente prevista dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, aveva ad oggetto altresì i premi Inail dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, e il termine decadenziale non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione”.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, la quale provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472