Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41432 del 23/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 8044 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da:

R.S., nata B. (C.F.: *****), in qualità di procuratrice generale della madre B.M., nata H.

(C.F.: *****), rappresentata e difesa dall’avvocato Filippo Tortorici (C.F.: TRT FPP 47A17 G273Y);

– ricorrente –

nei confronti di:

B.J. (C.F.: *****), A.F. (C.F.:

*****), rappresentati e difesi dall’avvocato Stefano Lucido (C.F.: LCD SFN 56H28 1407S);

– controricorrenti –

nonché

F.M. (C.F.: *****);

V.M. (C.F.: *****);

V.S. (C.F.: *****);

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Corte di appello di Palermo n. 1606/2019, pubblicata in data 31 luglio 2019;

udita la relazione sulla causa svolta nella Camera di Consiglio in data 1^ dicembre 2021 dal Consigliere Tatangelo Augusto.

FATTI DI CAUSA

Data pubblicazione 23/12/2021 R.S. (nata B.), quale procuratrice della madre B.M. (nata H.), ha agito in giudizio nei confronti di F.M., V.M. e V.S., nonché B.J. e A.F..

Il Tribunale di Trapani, qualificata la domanda come azione di rivendica, l’ha parzialmente accolta, dichiarando l’attrice proprietaria di un’area di terreno di mq 40 (particelle ***** e ***** del foglio ***** del NCT del Comune di San Vito Lo Capo, secondo quanto indicato nella sentenza impugnata) e condannando i convenuti al rilascio di tale area, nonché a pagare la somma di Euro 3.320,00 a titolo di risarcimento per la sua abusiva occupazione.

La Corte di Appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado, rigettando l’appello della stessa attrice.

Ricorre la R., sulla base di un unico motivo.

Resistono con controricorso B.J. e A.F..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

E’ stata disposta la trattazione in Camera di Consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, e violazione e falsa interpretazione dell’art. 2901 c.c.”.

La ricorrente sostiene di aver proposto, in primo grado, una azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., con riguardo all’atto di vendita avente ad oggetto la particella catastale n. ***** del foglio ***** del N. C.T. del Comune di San Vito Lo Capo, intercorso tra F.M., V.M. e V.S., quali venditori, e B.J. e A.F., quali compratori, mentre il Tribunale di Trapani avrebbe erroneamente ritenuta proposta l’azione di rivendica (anche) in relazione a tale particella, rigettandola.

2. Si premette che la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza impugnata, ha confermato sia la qualificazione della domanda operata dal giudice di primo grado (in relazione alla particella catastale di cui si discute), sia il rigetto della stessa, aggiungendo peraltro che identica sorte avrebbe avuto una eventuale azione revocatoria, in mancanza di prova e, ancor prima, di adeguata allegazione da parte dell’attrice di tutti i presupposti di detta azione richiesti dall’art. 2901 c.c..

3. Tanto premesso, è assorbente e decisivo il rilievo che il ricorso non rispetta i requisiti di ammissibilità prescritti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6.

3.1 In primo luogo, esso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3. Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493. – 01).

La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso in esame non presenta tale contenuto minimo.

La ricorrente si limita ad esporre i fatti che aveva posto a base delle proprie domande in primo grado e sostiene che ricorrerebbero i presupposti necessari per la revoca, ai sensi dell’art. 2901 c.c., del contratto di vendita intercorso tra i convenuti, ma – oltre a non riportare in modo adeguato e specifico il contenuto delle domande concretamente proposte, le specifiche allegazioni effettuate e il tenore letterale delle conclusioni rassegnate davanti al tribunale – omette di dare conto in maniera adeguata del contenuto della sentenza di primo grado (in particolare, nella parte in cui il tribunale aveva qualificato e rigettato la domanda relativa alla particella catastale n. 261) e del proprio atto di appello, contenente le censure avanzate avverso tale sentenza.

3.2 Inoltre, nel ricorso stesso, non solo non è riprodotto, né direttamente né indirettamente, il contenuto dell’atto di cui si assume l’omessa o erronea valutazione (nella specie, l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado), ma nemmeno è localizzato il relativo documento nell’ambito del fascicolo processuale (né di quello del giudizio di merito, né di quello del giudizio di legittimità).

Risultano con ciò violati i principi della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto; il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento; la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22303 del 04/09/2008, Rv. 604828 – 01; Sez. U, Sentenza n. 28547 del 02/12/2008, Rv. 605631 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 15628 del 03/07/2009, Rv. 609583 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 20535 del 23/09/2009, Rv. 613342 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 29 del 05/01/2010, Rv. 610934 – 01; Sez. U, Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109 – 01; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011, Rv. 616097 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17602 del 23/08/2011, Rv. 619544 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 124 del 04/01/2013, Rv. 624588 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 26174 del 12/12/2014, Rv. 633667 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016, Rv. 642130 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 14107 del 07/06/2017, Rv. 644546 – 01, in cui si specifica espressamente che il principio è valido anche ove il ricorrente intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in relazione alla valutazione del documento; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27475 del 20/11/2017, Rv. 646829 – 1; Sez. L, Sentenza n. 20914 del 05/08/2019, Rv. 654796 – 2; in senso analogo, Cass. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 – 01).

4. Tutto quanto sin qui esposto impedisce in radice a questa Corte di valutare il ricorso nel merito, anche solo con riguardo alla questione della qualificazione della domanda in origine avanzata.

E’ quindi appena il caso di osservare, soprattutto a fini di completezza espositiva, che in realtà neanche dalla stessa (lacunosa e sommaria) esposizione del contenuto dell’atto di citazione contenuta nel ricorso (per quanto priva di adeguati e puntuali richiami all’atto stesso) emerge che fossero stati effettivamente allegati i presupposti di fatto necessari, ai sensi dell’art. 2901 c.c., ai fini della sussistenza dell’azione revocatoria che la ricorrente assume di avere proposto.

5. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi Euro 6.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021

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