LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14722/2019 proposto da:
A.R.T.E. Srl, elettivamente domiciliato in Roma Via Taranto 44 presso lo studio dell’avvocato Fazio Felice, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
H.S., elettivamente domiciliato in Roma Via E. D’arborea, 30 presso lo studio dell’avvocato Testa Piccolomini Carlo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Fabio Giuseppe;
– controricorrente –
nonché contro B.M., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Euclide 2 presso lo studio dell’avvocato Verghini Emanuele, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7859/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal consigliere ENRICO SCODITTI.
RILEVATO IN FATTO
che:
all’esito del disposto sequestro giudiziario in favore di A.R.T.E. s.r.l., quest’ultima convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma H.S. e B.M. chiedendo l’accertamento di inefficacia della vendita in favore del primo convenuto di veicolo di proprietà dell’attrice per avere il B. venduto il veicolo senza procura rilasciata dalla medesima società attrice, nonché la condanna al risarcimento del danno. Non andata a buon fine la notifica nei confronti del B., e tentata nuovamente invano la notifica dopo il nuovo termine concesso dal Tribunale, l’attrice rinunciò alla domanda nei confronti del B.. Il Tribunale adito, previo rigetto dell’eccezione di estinzione del giudizio sollevata dal convenuto, accolse la domanda e condannò altresì il convenuto al risarcimento del danno nella misura di Euro 6.122,30. Avverso detta sentenza propose appello A.R.T.E. s.r.l. con riferimento alla liquidazione del risarcimento del danno. Propose appello incidentale H.S.. Propose altresì appello incidentale il B., nei cui confronti il giudice di appello aveva disposto l’integrazione del contraddittorio. Con sentenza di data 10 dicembre 2018 la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello incidentale proposto da H.S., dichiarò l’estinzione del giudizio di primo grado ai sensi dell’art. 307 c.p.c., commi 3 e 4.
Osservò la corte territoriale che ricorreva un’ipotesi di litisconsorzio necessario in quanto il falsus procurator era parte necessaria del giudizio diretto a fare dichiarare nei confronti del terzo l’inefficacia del negozio e che, non avendo l’attrice integrato il contraddittorio dopo il nuovo termine concesso dal Tribunale per la notifica al B., ne era derivata l’estinzione del processo.
Ha proposto ricorso per cassazione A.R.T.E. s.r.l. sulla base di tre motivi e resistono con distinti controricorsi le parti intimate. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. E’ stata presentata memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112,161 e 324 c.p.c., art. 2909 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la parte ricorrente che si era formato il giudicato interno sulla questione della mancata dichiarazione di estinzione perché H.S., pur avendo eccepito in comparsa di costituzione in appello la nullità della sentenza per omessa dichiarazione di estinzione, non aveva riproposto la censura nelle conclusioni.
Il motivo è infondato. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, notificato in data 24 aprile 2019, eccezione sollevata da H.S. perché la sentenza impugnata sarebbe stata notificata per via telematica al difensore dell’odierna ricorrente, presso cui risultava l’elezione di domicilio, in data 20 dicembre 2018. Come eccepito in memoria dalla ricorrente, il controricorrente non ha fornito la prova della notificazione della sentenza, idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, perché ha prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione, delle ricevute di avvenuta consegna e di accettazione, ma non della relata di notificazione ai sensi dell’art. 3-bis L. n. 53 del 1994, tant’e’ che nella attestazione di conformità risultano indicati i detti documenti, nonché la sentenza, ma non una relata di notificazione.
Passando allo scrutinio del motivo, va premesso che, avendo la sentenza di primo grado statuito sulla questione del litisconsorzio, affinché tale questione permanesse sub iudice era necessario proporre l’impugnazione a mezzo dell’appello.
Come affermato da Cass. n. 25751 del 2013, il testo dell’art. 342 c.p.c., anteriore a quello risultate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, nel disporre che la citazione di appello debba rispettare il requisito della specificità dei motivi, nonché recare le indicazioni prescritte dall’art. 163 del medesimo codice, deve intendersi nel senso che la previsione del requisito della specificità assorbe i contenuti di cui al citato art. 163, comma 3, nn. 3) e 4), con la conseguenza che la mancata riproduzione, nella parte dell’atto di appello a ciò destinata, delle conclusioni relative ad uno specifico motivo di gravame non può per ciò solo equivalere a difetto di impugnazione, ovvero essere causa di nullità della stessa, se dal contesto complessivo dell’atto risulti, sia pur in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione per quello specifico motivo. Tale principio di diritto vale anche nella vigenza dell’attuale art. 342 c.p.c,. sia perché in esso è rimasto nel comma 1, il riferimento all’art. 163 c.p.c., sia perché va comunque fatta applicazione del principio di idoneità al raggiungimento dello scopo.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che erroneamente il giudice di appello, ai fini del riconoscimento del litisconsorzio necessario, ha richiamato Cass. n. 3281 del 2006 perché la domanda proposta dalla società attrice non mirava alla cancellazione di alcuna formalità pregiudizievole, ma solo all’accertamento dell’intestazione della proprietà, con la relativa annotazione presso il PRA. Conclude nel senso della non configurabilità di un litisconsorzio ai sensi dell’art. 102.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. La parte ricorrente ripropone il secondo motivo sotto il profilo dell’error in procedendo.
Il secondo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente, sono infondati. La sentenza è erroneamente motivata in diritto, nella parte in cui riconosce l’esistenza di un litisconsorzio sostanziale originario rispetto al faisus procurator. Il fatto che in questione sia soltanto l’efficacia per lo pseudo rappresentato del contratto concluso dal faisus procurator non postula che ai fini dell’effetto utile della sentenza per l’attore sia necessaria la partecipazione al giudizio anche del detto faisus procurator, essendo l’accertamento di inefficacia relativo al rapporto giuridico fra pseudo rappresentato e terzo. La rappresentanza senza potere ai sensi dell’art. 1398 c.c., costituisce soltanto l’oggetto di un accertamento incidentale. Sotto il profilo genetico del giudizio il litisconsorzio è dunque facoltativo.
Il dispositivo è tuttavia conforme a diritto, per cui ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., va corretta la motivazione, perché ricorre nella specie un litisconsorzio necessario processuale. Una volta infatti che lo pseudo rappresentato abbia proposto la domanda di accertamento di inefficacia del contratto non solo nei confronti del terzo, ma anche del falso rappresentante, la relativa statuizione giudiziale si impone nei confronti dei tre soggetti con l’efficacia del giudicato (ad esempio anche ai fini di un eventuale giudizio risarcitorio da proporre nei confronti del terzo rappresentato). Il litisconsorzio, nato facoltativo, per effetto del cumulo soggettivo diventa processuale, per cui non può essere sciolto dall’attore, rinunciando alla domanda proposta nei confronti di uno dei due convenuti, né dal giudice mediante la separazione delle cause ai sensi dell’art. 103 c.p.c., comma 2. A differenza del litisconsorzio necessario sostanziale, che ha carattere originario in quanto protettivo dell’interesse dell’attore ad un provvedimento giurisdizionale utile, il litisconsorzio necessario processuale mira a prevenire la formazione di giudicati che, in mancanza della necessaria persistenza delle parti nel giudizio, potrebbero essere contrastanti. Introdotto pertanto il cumulo soggettivo, l’accertamento dell’inefficacia del contratto per l’assenza di potere del rappresentante diventa comune ai tre soggetti, con la conseguenza che non può essere disposta la separazione delle cause e le vicende anomale del processo, quale l’estinzione, concernono tutte le parti. E’ appena il caso di aggiungere che la stessa Cass. n. 3281 del 2007, richiamata in motivazione a supporto dell’esistenza di un litisconsorzio necessario originario, attiene in realtà ad una fattispecie di litisconsorzio processuale ai sensi dell’art. 331 c.p.c..
La circostanza che, per effetto della mancata notificazione della citazione nei confronti del B., non si fosse instaurato il rapporto processuale nei confronti di quest’ultimo non sposta i termini della questione perché ciò che rileva, ai fini della necessità di pronunciare con efficacia di giudicato nei confronti anche del falso rappresentante, è il contenuto della domanda che risulta formulata come accertamento dell’inefficacia del contratto anche nei confronti di costui ai sensi dell’art. 1398. Il rapporto processuale nei confronti del giudice con riferimento ad una siffatta domanda si è ormai costituito, a prescindere dall’esistenza di una valida notifica nei confronti del falso rappresentante, tant’e’ che è insorto il potere del giudice di disporre la rinnovazione della citazione nel termine perentorio di cui all’art. 291 c.p.c. Coerentemente alle regole del litisconsorzio unitario-necessario di carattere processuale, l’estinzione del processo che il giudice deve dichiarare ai sensi dell’art. 307 c.p.c., comma 3, per mancata rinnovazione della citazione non può che essere dell’intero processo, e non limitata alla parte nei cui confronti non è stata rinnovata la citazione, perché la sentenza di merito, nel litisconsorzio processuale, può essere emessa soltanto in presenza di tutti i litisconsorti e, di conseguenza, la cessazione in rito del giudizio per effetto dell’estinzione non può che essere pronunciata nei confronti di tutti.
Vanno in conclusione enunciati i seguenti principi di diritto:
“se la domanda di accertamento dell’inefficacia del contratto è proposta dallo pseudo rappresentato non solo nei confronti del terzo, ma anche nei confronti del rappresentante senza potere che ha contrattato, il realizzato cumulo soggettivo trasforma l’originario litisconsorzio facoltativo in litisconsorzio unitario-necessario di carattere processuale”;
“nel caso di domanda di accertamento dell’inefficacia del contratto proposta dallo pseudo rappresentato nei confronti sia del terzo che del rappresentante senza potere che ha contrattato, l’estinzione, conseguente nella specie alla mancata rinnovazione della citazione al rappresentante senza potere non costituitosi, deve essere dichiarata con riferimento all’intero processo e non nei soli confronti di tale parte”.
La correzione della motivazione, unitamente alla peculiarità della vicenda, costituisce ragione per la compensazione delle spese processuali.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dispone la compensazione delle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021
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