LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 8054 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da:
INCOS S.r.l. (C.F.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, F.S. rappresentato e difeso dall’avvocato Flavio Mattiuzzo (C.F.: MTT FLV 50H28 D962L);
– ricorrente –
nei confronti di:
JULIA PORTFOLIO S.p.A., già HYPO ALPA ADRIA BANK S.p.A. (C.F.
*****), in persona dei rappresentanti per procura T.T.
e P.D., rappresentati e difesi dagli avvocati Massimiliano Campeis (C.F. CMP MSM 76R25 E473Z) e Giuseppe Cossa (C.F. CSS GPP 56C15 G751V);
– controricorrente –
Per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Trieste n. 506/2019, pubblicata in data 16 luglio 2019;
udita la relazione sulla causa svolta nella Camera di Consiglio in data 1 dicembre 2021 dal consigliere Tatangelo Augusto.
FATTI DI CAUSA
Incos S.r.l. ha agito in giudizio nei confronti di Hypo Alpe Adria Bank S.p.A. per ottenere la dichiarazione di nullità di alcune clausole di una serie di contratti di leasing immobiliare relative agli interessi, assumendone il carattere usurario, e la restituzione degli importi versati a tale titolo, nonché la corresponsione di importi ancora dovuti a titolo di indennità di recesso. La società convenuta, in via riconvenzionale, ha chiesto il pagamento degli importi ancora dovuti in virtù dei rapporti di leasing in contestazione.
Le domande della società attrice sono state rigettate dal Tribunale di Udine, che ha invece accolto la domanda riconvenzionale della convenuta.
La Corte di Appello di Trieste ha confermato la decisione di primo grado, rigettando l’appello proposto da Incos S.r.l.. Ricorre Incos S.r.l., sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso Hypo Alpe Adria Bank S.p.A..
E’ stata disposta la trattazione in Camera di Consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato.
E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
La ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso e la controricorrente atto di adesione alla suddetta rinuncia.
La controricorrente ha altresì depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La società ricorrente, prima della data fissata per l’adunanza camerale, ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, rinunzia cui ha aderito la società controricorrente.
La rinunzia e l’accettazione risultano regolari in quanto anteriori all’adunanza camerale e sottoscritte dalle parti e/o dai loro procuratori a tanto abilitati, ai sensi dell’art. 390 c.p.c..
Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità per rinunzia, mentre nulla è a dirsi in ordine alle relative spese, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4.
P.Q.M.
La Corte:
– dichiara estinto per rinunzia il giudizio di legittimità.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021