LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 477-2018 proposto da:
G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI n. 39, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA GIUFFRE’, rappresentata e difesa dall’avvocato FEDERICO BERGAMO;
– ricorrente –
contro
REGIONE CAMPANIA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1117/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/06/2017 R.G.N. 2544/2012;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/10/2021 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI.
RITENUTO
1. G.A. ricorre nei confronti della Regione Campania, prospettando quattro motivi di impugnazione, per la cassazione della sentenza n. 1117 del 2017 emessa tra le parti dalla Corte d’Appello di Napoli.
2. La Regione Campania è rimasta intimata.
3. La lavoratrice ha esposto quanto segue.
3.1. Con convenzione stipulata in base alle previsioni della L. n. 219 del 1981, art. 60 la Regione Campania le aveva affidato funzioni di supporto al Gruppo di lavoro istituito per il coordinamento degli interventi nelle zone terremotate.
Tale convenzione era stata prorogata ex lege sino al 31 dicembre 1986, fino a quando la L. n. 730 del 1986 aveva previsto (oltre che un’ulteriore proroga) l’immissione nei ruoli speciali ad esaurimento del personale assunto in forza della richiamata normativa, se in servizio da almeno un anno nel periodo di riferimento con rapporto convenzionato ex lege n. 219 del 1981, a domanda, previo superamento del concorso previsto dalla suddetta L. n. 730 del 1986, art. 12.
La ricorrente aveva partecipato al concorso con esito positivo, con conseguente passaggio nel ruolo previsto dalla legge statale e istituito dalla Regione Campania con la L.R. n. 4 del 1990, e inquadramento con atto deliberativo dell’Ente.
Con la medesima L.R. n. 4 del 1990, la Regione Campania aveva istituito il ruolo speciale ad esaurimento, prevedendo otto livelli di inquadramento funzionali e due dirigenziali, e stabilendo che al personale assunto nel ruolo speciale fosse riconosciuto il trattamento giuridico ed economico previsti dal proprio ordinamento organico.
3.2. La Regione aveva inquadrato la ricorrente nella VI qualifica funzionale in luogo della VIII qualifica funzionale che gli sarebbe spettata in ragione dei requisiti posseduti.
Solo con decreto n. 2447 del 1999, la posizione della lavoratrice veniva riesaminata attribuendole l’VIII qualifica funzionale, in ragione della precedente erronea determinazione di inquadramento.
Tuttavia, mentre la decorrenza giuridica veniva ricondotta alla data di immissione nel ruolo speciale (18 aprile 1990), quella economica conseguiva solo a seguito della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro avvenuta il 2 giugno 1999.
3.3. La lavoratrice aveva adito il Tribunale di Napoli che, con sentenza n. 24290 del 2011, disattendendo l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Regione Campania, aveva solo parzialmente accolto la domanda riconoscendo il diritto della lavoratrice ad ottenere le differenze retributive limitatamente al periodo dal 1 luglio 1998 – attese le modifiche introdotte al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 56 dal D.Lgs. n. 80 del 1998 e dal D.Lgs. n. 387 del 1998 – al 1 giugno 1999.
3.4. Il giudice di secondo grado, fermo il giudicato interno formatosi – in mancanza di impugnazione da parte della Regione – sulla porzione di domanda accolta, rigettava l’appello della lavoratrice per difetto di allegazione e prova dell’espletamento di un’attività corrispondente alla VIII qualifica funzionale.
Ne’ – proseguiva la Corte partenopea – dalla delibera n. 24447 del 1999 emergeva una confessione stragiudiziale che potesse costituire prova legale della circostanza dell’effettivo espletamento delle mansioni corrispondenti al livello rivendicato dalla lavoratrice, mansioni che non erano descritte neppure nel ricorso introduttivo.
Concludeva, quindi, ricordando che solo in ragione dell’effettivo espletamento delle mansioni relative alla VIII qualifica la ricorrente avrebbe potuto vantare il diritto al relativo corrispettivo, stante la natura sinallagmatica del rapporto.
CONSIDERATO
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotto error in procedendo. Nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 353 c.p.c.
La ricorrente lamenta che la Corte d’Appello, pur affermando la giurisdizione del giudice ordinario erroneamente declinata dal primo giudice, non gli abbia poi rimesso la causa ai sensi dell’art. 353 c.p.c..
2. Il motivo non è fondato.
2.1. Occorre premettere che allorché con il ricorso sia denunciato un “error in procedendo”, questa Corte deve decidere la questione mediante l’accesso diretto agli atti processuali, dichiarando, se del caso, la nullità della sentenza impugnata.
2.2. Nella specie, dall’esame della sentenza di primo grado (se ne veda pag. 2) emerge che il Tribunale di Napoli – contrariamente a quanto asserito dall’odierna ricorrente non ha affatto declinato la propria giurisdizione, ma ha semplicemente accolto solo in parte la domanda della lavoratrice in ragione della disciplina delle mansioni superiori nel pubblico impiego, che solo a partire dal 1 luglio 1998 consentiva di riconoscere il diritto al corrispettivo economico nel caso di svolgimento di mansioni superiori (conformemente a Cass., n. 91 del 2004, n. 9130 del 2007).
2.3. A sua volta la Corte d’Appello, dopo aver affermato che sussisteva giudicato interno sulla condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti della Regione Campania per mancata impugnazione sul punto, esaminava la restante porzione della domanda della lavoratrice di cui era stata investita in via di gravame (si v. pag. 3, primo capoverso, della sentenza oggi impugnata).
2.4. Dunque non vi sono nella specie le condizioni per la rimessione della controversia al primo giudice ex art. 353 c.p.c.
3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto error in procedendo. Nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4; art. 111 Cost., motivazione apparente.
Assume la ricorrente che, diversamente da quanto affermato dal giudice di appello, la Delib. n. 2447 del 1999 (di cui riporta stralcio) e il contratto individuale di lavoro avevano natura confessoria, da parte della Regione, dell’effettivo svolgimento dell’attività corrispondente all’VIII qualifica funzionale.
3.1 Il motivo è inammissibile.
3.2. Lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica – anche non immediatamente – superiore a quella di inquadramento formale comporta, in forza del disposto del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52, comma 5, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore ove ne siano state svolte le funzioni in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale e dunque ove le mansioni superiori assegnate siano state espletate, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all’attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (cfr., ex aliis, Cass., n. 30580 del 2019).
3.3. La Corte d’Appello, con una prima ratio decidendi, ha affermato il mancato adempimento da parte della lavoratrice dell’onere di allegare prima e provare poi di avere espletato attività corrispondente alla VIII qualifica funzionale onde rivendicarne il trattamento economico.
Nel caso in esame, ha proseguito la Corte d’Appello, non solo era mancata una concreta allegazione (estrinsecantesi nel richiamo delle declaratorie contrattuali rilevanti, nella comparazione tra le stesse e nella individuazione di quella confacente alle concrete mansioni svolte), ma era del tutto mancata la prova degli elementi costitutivi del diritto al trattamento retributivo rivendicato.
3.4. Quanto alla citata Delib. n. 2447 del 1999, essa statuiva, in considerazione dell’evoluzione del rapporto convenzionale con la professionista e del parere espresso dai Ministeri competenti, di reinquadrarla nella VIII qualifica funzionale con il profilo professionale di funzionario architetto. Prevedeva, inoltre “che gli effetti economici del reinquadramento” dovessero decorrere dalla data di effettivo espletamento delle mansioni riferite alla nuova qualifica. Quindi veniva disposto il reinquadramento con decorrenza giuridica dal 18 aprile 1990, data di immissione nel ruolo speciale, ed economico dal primo giorno successivo a quello della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e di assunzione delle relative funzioni.
La Corte d’Appello, pertanto, con una seconda ratio decidendi, ha affermato che da tale atto non emergeva alcuna confessione stragiudiziale che potesse costituire prova legale della circostanza dell’effettivo espletamento delle mansioni corrispondenti al livello rivendicato dalla lavoratrice, mansioni che non erano state neppure descritte nell’ambito del ricorso introduttivo del giudizio.
3.5. La lavoratrice si limita ad invocare la Delib. Giunta regionale, ma in tal modo non contesta in modo adeguato la prima ratio decidendi della sentenza di appello relativa al mancato adempimento dell’onere di allegazione e prova, per il periodo controverso, dell’effettivo svolgimento delle mansioni corrispondenti alla VIII qualifica funzionale nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità (cd. rapporto trifasico).
Ne’ può assumere rilievo il giudicato interno, atteso che (cfr., Cass., n. 18901 del 2019) lo svolgimento di mansioni superiori non può comportare l’acquisizione delle corrispondenti qualifiche (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 1, seconda parte e, precedentemente, D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25 come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998), ma solo il diritto alle maggiori retribuzioni per il corrispondente periodo; ne deriva che, in tale ambito, lo svolgimento di mansioni superiori non comporta la maturazione di “effetti destinati a durare nel tempo”, né esso è fonte di una stabile modifica alla configurazione del rapporto di durata quale preesistente tra le parti.
La ricorrente, quanto alla citata Delib. n. 2447 del 1999, ne sollecita soltanto una diversa interpretazione, trascurando però la giurisprudenza di questa S.C. (cfr. Cass., n. 9461 del 2021) secondo cui per denunciare la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., bisogna non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione con specifica indicazione delle norme asseritamente violate e ai principi in esse contenuti, ma è altresì necessario precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati, non potendo la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata.
3.6. Pertanto il motivo è inammissibile.
4. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta violazione falsa applicazione della L. n. 730 del 1986, art. 12; violazione e falsa applicazione della L.R. n. 4 del 1990, art. 3. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52. Violazione dell’art. 36 Cost.
Espone la ricorrente che, in forza di tali disposizioni, dalla data del reinquadramento dovevano decorrere anche gli effetti economici e non solo quelli giuridici.
La L. n. 730 del 1986 all’art. 12, comma 4, stabiliva: “Il trattamento economico del personale immesso nei ruoli speciali previsti dal presente articolo è pari a quello iniziale del livello di inquadramento rideterminato sulla base di una anzianità pari al periodo di servizio prestato.”
La L.R. Campania n. 4 del 1990, art. 3 sanciva: “Al personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento, istituito con la presente legge, si applicano le disposizioni del trattamento giuridico ed economico di cui alla L.R. 16 novembre 1989, n. 23 (recante Stato giuridico e trattamento economico del personale per il triennio 19851987) nonché di previdenza e quiescenza dei dipendenti della Giunta regionale della Campania”.
La corrispondenza naturale e la coincidenza tra inquadramento giuridico e trattamento economico era sancita dal citato art. 52. La Corte costituzionale aveva affermato la diretta applicabilità al rapporto di lavoro dell’art. 36 Cost.
4.1. Il motivo è inammissibile.
4.2. In tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., n. 4, impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa.
Il principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione – da intendere alla luce del canone generale “della strumentalità delle forme processuali” – comporta, infatti, fra l’altro, l’esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti, illustrative delle dedotte inosservanze di norme o principi di diritto, che precisino come abbia avuto luogo la violazione ascritta alla pronuncia di merito (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675), in quanto è solo l’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (v. ex multis, Cass. 7 novembre 2013, n. 25044; Cass. 16 marzo 2012, n. 4233).
4.3. Nella specie, la ricorrente, senza adempiere tali oneri nella prospettazione del motivo, si limita a richiamare le disposizioni invocate senza tuttavia porvi a confronto le statuizioni della sentenza di appello sulla disciplina delle mansioni superiori e sulla conformazione del rapporto di lavoro anche in ragione della Delib. Giunta regionale n. 2447 del 1999, con la conseguente inammissibilità del motivo.
5. Con il quarto motivo di ricorso è prospettato error in procedendo: nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 416 c.p.c.
Deduce la ricorrente che la Regione non aveva contestato che la lavoratrice avesse espletato attività proprie dell’VIII qualifica funzionale, come si poteva rilevare dall’esame della memoria di costituzione della Regione in primo grado e dalla memoria depositata in appello.
5.1. Il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza.
5.2. Infatti, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., n. 20908 del 2020), l’onere del convenuto di prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti costitutivi dell’avversa domanda fa da contraltare all’omologo onere dell’attore di loro chiara e precisa esposizione.
5.3. Nella specie, il motivo di ricorso non precisa le circostanze che sarebbero state allegate dall’attrice e che non sarebbero state adeguatamente contestate dalla convenuta; peraltro, la statuizione della Corte d’Appello sul mancato adempimento dell’onere di allegazione da parte della lavoratrice non è superata dall’esame del secondo e terzo motivo di ricorso, della cui inammissibilità si è già detto.
Pertanto, anche il quarto motivo di ricorso è inammissibile.
6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
7. Nulla spese in mancanza di attività difensiva della Regione Campania, che è rimasta intimata.
8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 27 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021