LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6041-2020 proposto da:
F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO MASCAGNI 186, presso lo studio dell’avvocato JACOPO MARIA PITORRI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 7420/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/12/2019 R.G.N. 7387/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
RILEVATO
CHE:
1. con sentenza 2 dicembre 2019, la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame di F.A., cittadino *****, avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;
2. essa riteneva la vicenda narrata dal richiedente (fuga dal Senegal, da cui si era già allontanato nel 2001 per motivi economici facendovi poi ritorno, per il rifiuto di sposare una cugina quattordicenne, così contravvenendo all’uso locale di matrimoni nell’ambito familiare anche con minorenni e temendo la vendetta e i maltrattamenti dei propri congiunti) fosse ascrivibile ad un contrasto familiare;
3. la Corte territoriale escludeva così i presupposti di riconoscimento delle misure di protezione internazionale richieste, anche considerato il livello di stabilità politica del Paese, conseguito in esito a libere elezioni; ma in assenza di prova di condizioni di particolare vulnerabilità dello straniero, né di un proficuo percorso di integrazione sociale in Italia;
4. con atto notificato il 31 gennaio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con tre motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
CHE:
1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra e del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, per il “mancato riscontro oggettivo di un contesto generale corrispondente alla situazione di pericolo concretamente descritta”, non essendo poi definibile sicura la situazione generalizzata del Senegal, al contrario interessata dalla violazione, rilevata da fonti internazionali, dei diritti umani fondamentali quali la libertà di espressione, con degradate e afflittive condizioni carcerarie, criminalizzazione dei diritti di persone omosessuali, bisessuali, transgender; non avendo “il Tribunale… considerato che il ricorrente è stato vittima di violenza nel senso indicato dalla normativa di riferimento” e richiamati i principi di diritto enunciati, in materia di protezione internazionale e umanitaria, dalla giurisprudenza di legittimità, nonché il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e il Patto internazionale sui diritti civili e politici (primo motivo); omesso esame della storia del ricorrente, in relazione alla situazione di violazione dei diritti umani in *****, senza una sua adeguata considerazione, né comprensione, per una “visione troppo superficiale dei fatti narrati e del contesto” loro, in particolare riferimento alla condizione degli “omosessuali… alla stregua di delinquenti”, in violazione dell’obbligo di cooperazione giudiziale nel regime probatorio attenuato relativo al riconoscimento dello status di rifugiato (secondo motivo); violazione e falsa applicazione della Direttiva 2004/83 CE del Consiglio del 29 aprile 2004 e del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, in relazione ancora al regime probatorio della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato, in pedissequa reiterazione del precedente motivo (terzo motivo);
2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili;
3. i motivi dedotti sono assolutamente generici, siccome privi di alcun riferimento al racconto della vicenda del richiedente (anzi assunte per “trascritte le dichiarazioni rese in Commissione e quindi ripresentate dinanzi al Giudice di prime cure”: così al terz’ultimo capoverso di pg. 16 del ricorso) e pertanto dell’essenziale requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, della esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, necessariamente in modo sintetico: sicché, la sua mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi e alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass. s.u. 22 maggio 2014, n. 11308; Cass. 24 aprile 2018, n. 10072; Cass. 12 marzo 2020, n. 7025);
3.1. inoltre, essi omettono di confutare l’accertamento dalla Corte territoriale della vicenda del richiedente (esaminata, sia pure in modo estremamente succinto, al terz’ultimo capoverso di pg. 2 della sentenza), qualificata alla stregua di “contrasto di carattere familiare” (al penultimo capoverso di pg. 2 della sentenza); e pertanto di vicenda privata, estranea al sistema della protezione internazionale, non rientrando né nelle forme dello status di rifugiato (art. 2, lett. e), né nei casi di protezione sussidiaria (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave solo ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi (Cass. 1 aprile 2019, n. 9043; Cass. 23 ottobre 2020, n. 23281): circostanza quest’ultima neppure risultante dedotta;
4. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021