LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 112-2020 proposto da:
M.C., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DONATO ATTANASIO;
– ricorrente –
ALLIANZ SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. FUSCO, 104, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO ANTIGNANI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 755/2019 del TRIBUNALE di MACERATA, depositata il 21/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
RITENUTO
Che:
1.- M.C. ha agito in giudizio contro Allianz spa, quale impresa designata per il Fondo Vittime della Strada: ha sostenuto di essere stata tamponata da un SUV di colore nero, la cui conducente, avendo nell’urto perso la targa, è scesa dal veicolo per recuperarla, ed ha invitato la ricorrente a spostarsi in una stazione di carburante, che stava nei pressi, onde compilare il modulo di constatazione amichevole. La ricorrente ci ha creduto, ha spostato la vettura, salvo però ad avvedersi che l’altra conducente era, invece, andata via, senza rispettare la parola data.
Ha sporto denuncia querela, che però è finita con una archiviazione contro ignoti.
2.-In primo grado il Giudice di Pace di Macerata ha accolto la domanda ritenendo che gli indizi offerti erano sufficienti a dimostrare l’incidente.
Invece, su impugnazione della Allianz, il Tribunale ha ritenuto che il fatto fosse del tutto sfornito di prova: gli elementi offerti indicavano semplicemente un incidente, ma non già quello prospettato dalla ricorrente, e non secondo le modalità da questa indicate.
3.- M.C. ricorre con tre motivi. La Allianz si è costituita ed ha chiesto il rigetto del ricorso, proponendo ricorso incidentale.
CONSIDERATO
Che:
5.-Il primo motivo denuncia omesso esame di un fatto controverso e rilevante. Secondo la ricorrente, il Tribunale ha omesso di tener conto della querela e del relativo provvedimento di archiviazione.
Adduce che in quest’ultimo provvedimento v’era un accertamento dell’incidente, che poteva tornare utile a giudizio, salva la non identificazione degli autori: ove se ne fosse tenuto conto, se ne sarebbe ricavata prova dell’avvenuto scontro. Il motivo è inammissibile.
Lo è non tanto in quanto denuncia omesso esame di una prova, piuttosto che di un fatto, ed in particolare di una prova documentale; ma lo è soprattutto in quanto non riporta il contenuto di quella archiviazione, da cui si sarebbe potuta arguire la modalità del fatto.
Il giudizio sulla rilevanza del fatto omesso presuppone che ne sia descritto il contenuto, in difetto del quale il motivo di ricorso non è sufficiente a consentire una qualche valutazione di quella rilevanza e dunque della illegittimità e della decisività della omissione.
Ne’ basta dire che nel provvedimento di archiviazione si dava atto che un incidente v’era stato, posto che anche nella sentenza impugnata se ne dà atto, salvo a ritenere non necessariamente dimostrato che sia proprio quello denunciato dalla ricorrente. In sostanza, non è detto quale fosse il fatto su cui si è chiusa l’indagine penale, indicazione necessaria a stabilire se quella archiviazione potesse tornare utile e decisiva.
6.-Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 116 c.p.c..
Secondo la ricorrente il Tribunale ha attribuito alle prove un significato opposto a quello che invece è legittimo ricavare da esse (p. 16).
Avrebbe il Tribunale, in particolare, compiuto una errata ricostruzione del fatto, rispetto a quanto emerso in giudizio (p. 17).
Vengono dunque riportate le prove che sarebbero state travisate.
Il motivo è inammissibile.
A ben vedere esso si risolve in una censura di erronea valutazione della prova, piuttosto che di travisamento di essa, e per certi versi ne dà atto il ricorrente: ” il Giudice del gravame… ha ricostruito in maniera del tutto erronea ed inconferente il fatto” (p. 17).
L’erronea valutazione delle prove non è qui censurabile se non sotto il profilo dell’assoluto difetto di motivazione, che però non è fatto valere.
Del resto, il Tribunale fornisce una complessiva valutazione di tutte le prove, concludendo nel senso che non sono sufficienti a stabilire la dinamica dell’incidente, anche complessivamente intese.
7.-Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c..
In primo luogo, la ricorrente si duole della circostanza che si sia fatto affidamento su elementi invero mai emersi in primo grado (testimonianza del carrozziere, il fatto che a bordo del veicolo antagonista vi fosse una donna e non due ecc.), ed in secondo luogo che su quegli elementi è stata riposta una motivazione contraddittoria ed insufficiente.
Il motivo è infondato.
Intanto, il riferimento a quegli elementi – errati – è nell’atto di appello, e non nella sentenza, che non fa leva affatto su quelle circostanze; in secondo luogo, il difetto di motivazione è rilevante se assoluto, ossia se non è dato intendere le ragioni che hanno portato alla decisione: nella fattispecie, il Tribunale ritiene insufficienti le prove – e già questo è un motivo – e comunque indica le ragioni di questa carenza probatoria, in modo sintetico ma rilevante.
7.1.- V’e’ poi il motivo di ricorso incidentale, che denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c..
Allianz, in appello, aveva chiesto espressamente – e ne dà atto nel controricorso riportandone i relativi punti – che la ricorrente venisse condannata, in caso di accoglimento dell’appello, alla restituzione delle somme percepite dopo la decisione di primo grado, e che Allianz assumeva di avere corrisposto.
Ritiene la compagnia di assicurazioni che su tale domanda non v’e’ stata alcuna pronuncia.
Il motivo è fondato.
Infatti, pur avendo il Tribunale accolto l’impugnazione, e ritenuto non dovuto il risarcimento, non ha tuttavia pronunciato sulla domanda di restituzione delle somme percepite dalla ricorrente in forza della sentenza di primo grado, restituzione che la Allianz Assicurazioni aveva espressamente chiesto.
8.- Il ricorso principale va dunque rigettato e va accolto quello incidentale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie quello incidentale. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Macerata, in diversa composizione, anche per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2021