LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36284-2019 proposto da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA, PRESSO IL TRIBUNALE NAPOLI IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRO-TEMPORE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *****, ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato con sede in Roma, Via Dei Portoghesi 12;
– controricorrente –
e contro
EUROSOCCORSO 2002 DI M.G., elettivamente domiciliato in Napoli, Centro Direzionale, Isola F/10, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Maria Frunzi, che lo rappresenta e difende;
– controric.e ric. incidentale –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli, depositata il 25/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli impugna per cassazione l’ordinanza con cui il Tribunale di Napoli ha deciso l’opposizione ex art. 170 tu. spese di giustizia (da proporsi nelle forme del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15), formulata dalla società Eurosoccorso 2002 di M.G. nei confronti del decreto di liquidazione del compenso per la custodia di materiale elettrico dal 10.5.2006 al 19.10.2017 eseguito nell’ambito di un procedimento penale;
– il tribunale accoglieva in parte l’opposizione liquidando, in luogo dell’originario importo di Euro 662,84 quello di Euro 3123,29, esplicitando il conteggio sulla base del quale perveniva all’importo riconosciuto;
-la cassazione dell’ordinanza è chiesta dalla Procura sulla base di un unico motivo cui resistono con controricorso l’intimato Ministero della Giustizia ed il sig. M.G. titolare della ditta individuale Eurosoccorso 2002, quest’ultimo articolando a sua volta, ricorso incidentale illustrato da memoria.
CONSIDERATO
che:
– con l’unico motivo del ricorso principale il P.M. contesta che nel calcolo il tribunale avrebbe errato applicando due volte le tariffe previste per i primi 12 giorni e per i successivi dal 13 al 40 giorno, una prima volta applicando il tariffario UTE ed una seconda volta il tariffario disposto con decreto prefettizio prot. 64255 del 30.12.2008;
– la censura è inammissibile non avendo il ricorrente indicato quale sarebbe il vizio denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, ed art. 366 c.p.c., n. 4, con l’indicazione delle norme di diritto sulle quali si fonda;
-inoltre, il D.M. n. 256 del 2006, art. 5 di cui il tribunale ha fatto applicazione nell’ordinanza impugnata, prevede per i beni diversi il rinvio all’art. 58 t.u. spese di giustizia che richiama usi locali;
-tuttavia, neppure tali usi sono stati indicati dal ricorrente (Cass. 4853/2007) e ciò rende il ricorso inammissibile anche sotto questo profilo per difetto di specificità;
-passando all’esame del ricorso incidentale, Eurosoccorso impugna la statuizione “nulla sulle spese” adottata nonostante l’accoglimento, anche solo parziale dell’opposizione;
– la censura è inammissibile;
– posto che nessuna spesa è stata posta a carico del ricorrente incidentale, parzialmente vittorioso nell’opposizione per essere stata in parte accolta la sua richiesta di un maggiore compenso per la custodia svolta, la dizione “nulla spese” va ricondotta sostanzialmente ad una statuizione di compensazione delle spese;
– ciò posto, la censura è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, costituendo principio consolidato, cui il tribunale risulta essersi conformato, che la nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell’accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (cfr. Cass. 22381/2009; id.10113/2018);
-nel caso di specie, il parziale accoglimento quantitativo del compenso richiesto giustifica la sostanziale compensazione delle spese, sottesa alla dizione “nulla spese”;
– attesa l’inammissibilità del ricorso principale del P.M. e di quello incidentale della parte privata, le spese di lite sono irripetibili;
-sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, -, da parte della ditta Eurosoccorso, ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammiss4421 ricorso principale e quello incidentale.
Spese irripetibili.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2021