Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41452 del 24/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27569-2020 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

L.D., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. Lidia CORALLO, presso il cui studio legale sito in Ragusa, alla via Archimede, n. 17/L, è elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2011/06/2020 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, Sezione staccata di CATANIA, depositata il 21/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

RILEVATO

che:

– l’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi nei confronti di L.D., che replica con controricorso, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la CTR ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente ed annullato l’avviso di accertamento sintetico, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38 del maggior reddito da quello conseguito ai fini delle imposte dirette nell’anno 2005;

– i giudici di appello hanno sostenuto, da un lato, che l’appello era ammissibile avendo l’Ufficio correttamente censurato la sentenza di primo grado “per non aver attentamente vagliato (…) i documenti offerti dal ricorrente” e dall’altro ha rilevato l’inammissibilità dell’atto di impugnazione sotto il profilo della mancata illustrazione delle “ragioni per le quali la documentazione offerta dal ricorrente sia da ritenere inidonea a provare” la fondatezza delle tesi di parte ricorrente; ha comunque ritenuto infondato l’appello affermando che il contribuente aveva dimostrato di disporre negli anni 2007 e 2008, cui risalivano gli investimenti patrimoniali (acquisto di due unità immobiliari rispettivamente per l’importo di 240.000,00 Euro e 246.000,00 Euro), di risorse finanziarie sufficienti per sostenere quelle spese, non spettando al medesimo provare “a quale delle singole risorse disponibili abbia attinto per sostenere una siffatta spesa”;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

– Il controricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

1. Va preliminarmente rigettata l’eccezione del controricorrente di inammissibilità del ricorso risultando lo stesso autosufficiente, in quanto contiene tutti gli elementi necessari a porre questa Corte in grado di avere piena cognizione della controversia.

2. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce un vizio di nullità della motivazione perché contraddittoria, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 avendo la CTR dapprima dichiarato ammissibile il ricorso d’appello e quindi immediatamente dopo e contraddittoriamente dichiarato lo stesso inammissibile.

3. Il motivo è infondato e va rigettato in quanto la CTR ha rilevato l’ammissibilità dell’appello per aver l’Agenzia delle entrate correttamente censurato la sentenza di primo grado “per non aver attentamente vagliato (…) i documenti offerti dal ricorrente”, mentre ha rilevato l’inammissibilità dell’atto di impugnazione sotto il profilo, del tutto diverso, della mancata illustrazione delle “ragioni per le quali la documentazione offerta dal ricorrente sia da ritenere inidonea a provare” la fondatezza delle tesi di parte ricorrente. Inammissibilità che, a ben vedere, cela una ragione di infondatezza del motivo tant’e’ che non è stata neppure dichiarata dai giudici di appello che, invece, hanno ritenuto che lo stesso andasse rigettato nel merito ed in tal senso è formulato il relativo dispositivo.

4. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 sostenendo che la CTR aveva errato nell’applicare la citata disposizione in quanto non aveva accertato che le somme che il contribuente dichiarava di avere a disposizione per effettuare gli acquisti, in particolare gli utili percepiti negli anni dal 2004 al 2010 dalla Mangimi L. s.r.l., di cui era socio, e la cui disponibilità l’Agenzia delle entrate non aveva contestato, fossero state tassate o fossero esenti e che fossero state “accantonate ed utilizzate (e, prima, disinvestite) in occasione dei due atti del 2007 e del 2008” (ricorso, pag. 8).

5. Ritiene il Collegio che il motivo sia fondato e vada accolto.

6. Va preliminarmente precisato che non coglie nel segno l’eccezione della controricorrente di inammissibilità del motivo posto che con lo stesso non viene richiesto una non consentita rivalutazione delle risultanze processuali esaminate dai giudici di appello, ma, fermi restando gli accertamenti in fatto compiuti dalla CTR in ordine alla disponibilità in capo al contribuente di somme sufficienti a giustificare gli acquisti immobiliari effettuati negli anni 2007 e 2008, viene correttamente dedotta l’erronea applicazione che di detta disposizione ha fatto la CTR, che ha omesso di accertare se tali somme fossero state assoggettate a tassazione.

7. Invero, è orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui “In tema di accertamento sintetico, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, (nella formulazione applicabile “ratione temporis”), una volta che l’amministrazione abbia dimostrato, anche mediante un unico elemento certo, la divergenza tra il reddito risultante attraverso la determinazione analitica e quello attribuibile al contribuente, quest’ultimo è onerato della prova che l’imponibile così accertato è costituito, in tutto o in parte, da redditi soggetti a ritenute alla fonte o esenti ovvero da finanziamenti di terzi” (Cass. n. 13602 del 2018).

8. In buona sostanza, per la Suprema Corte (cfr. Cass. citata, in motivazione) una volta che l’amministrazione finanziaria abbia accertato presuntivamente una divergenza tra reddito induttivamente accertato rispetto al reddito dichiarato, il contribuente, che deve fornire la prova contraria, deve dimostrare l’esistenza e l’entità di una pregressa e legittima disponibilità finanziaria, oltre alla durata del possesso della stessa (Cass. Civ., sez. 6, 16 luglio 2015, n. 14885), in quanto il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6 prevede anche che “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”. La norma, dunque, chiede la prova della disponibilità di ulteriori redditi esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (anche Cass. Civ., Sez. 5, 20 gennaio 2017, n. 1510; Cass. Civ., sez. 5, 26 novembre 2014, n. 25104). In tal senso, allora, va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali redditi e della “durata” del relativo possesso. In tal, modo si ancora a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che gli stessi siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico, come per un ulteriore investimento finanziario. In tale ultima ipotesi, infatti, tali ulteriori redditi non sarebbero utili a giustificare le spese o il tenore di vita accertati, che dovrebbero ascriversi, quindi, a redditi non dichiarati (in termini anche Cass. n. 25104 del 2014, n. 3804 del 2017, n. 20477 del 2017, n. 7389 del 2018 e n. 29067 del 2018).

9. Orbene, nella specie, la CTR, affermando che “la documentazione depositata agli atti dal ricorrente, comprova che, lo stesso, negli anni 2007 e 2008, cui risalgono i predetti investimenti patrimoniali, disponeva di risorse finanziarie, per le diverse causali analiticamente descritte in atti dal ricorrente, che consentivano appieno i predetti acquisti e senza, peraltro, che possa farsi carico al contribuente di provare a quale delle singole risorse disponibili abbia attinto per sostenere una siffatta spesa”, di fatto si è limitata ad effettuare la verifica del possesso da parte del contribuente di somme sufficienti a giustificare gli acquisti immobiliari effettuati nel 2007 e 2008, ma ha omesso di accertare se quelle disponibilità finanziarie provenissero da redditi soggetti a ritenute alla fonte o esenti; circostanza che l’amministrazione finanziaria aveva espressamente ritenuto sussistente soltanto per l’importo di 95.000,00 Euro perché frutto di donazione effettuata al contribuente dai genitori del medesimo.

10. Ne consegue che, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla CTR perché effettui la predetta verifica e provveda, all’esito, anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2021

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