LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22678-2020 proposto da:
REGIONE EMILIA ROMAGNA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO MANZARI;
– ricorrente –
FRAER LEASING SPA, in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XXIV MAGGIO n. 43, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA CHIOMENTI, rappresentata e difesa dagli avvocati MASSIMO GUIDO ANTONINI, IRENE PELLECCHIA;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 2385/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA, depositata il 10/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.
RILEVATO
che:
Con sentenza depositata il 10 dicembre 2019 la Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna accoglieva l’appello proposto da Fraer Leasing S.p.A. avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bologna che aveva respinto il ricorso proposto contro l’avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2009, emesso dalla Regione Emilia-Romagna per tasse automobilistiche dovute per veicoli concessi in leasing.
Riteneva la CTR, sulla base della giurisprudenza di legittimità richiamata in sentenza, che, in relazione al periodo d’imposta in considerazione (2009), il soggetto tenuto al pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli concessi in locazione finanziaria fosse l’utilizzatore.
Avverso la suddetta sentenza la Regione Emilia-Romagna ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso la società contribuente e propone ricorso incidentale condizionato.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
CONSIDERATO
che:
Preliminarmente va rilevato che la Regione Emilia Romagna ha depositato il 28.10.2021 atto di rinuncia congiunta al ricorso per cassazione a seguito della intervenuta definizione stragiudiziale della lite, sottoscritto dalle parti e dai loro difensori, con compensazione delle spese del giudizio.
Va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, accettata da controparte, con compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2021