LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16944-2020 proposto da:
RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI DI SALVO;
– ricorrente –
Contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5799/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 09/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.
FATTO E DIRITTO
Considerato che:
Riscossione Sicilia s.p.a., agente per la riscossione nella provincia di Palermo, propone ricorso per la cassazione della sentenza n. 5799/2019 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia svolgendo un unico motivo, in controversia riguardante l’impugnazione di 15 avvisi di intimazione di pagamento relativi a sanzioni su mancato versamento del contributo unificato I giudici di appello, nel respingere il gravame proposto della concessionaria, hanno ritenuto che la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, con sentenza n. 568/2013, avesse correttamente escluso l’applicazione del D.P.R. n. 602 del 1972, art. 48 anche al giudizio tributario in cui era parte l’Agente di Riscossione, alla quale era concesso prenotare a debito.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
Con unico articolato ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 157 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 48 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere non ritenuto estensibile anche ai giudizi tributari vertenti sull’an, cioè sulla debenza della pretesa impositiva dell’Agenzia, la prenotazione a debito del contributo unificato dovuto dall’Agente per la riscossione, parte processuale in un giudizio quantunque non riferito specificamente all’attività di riscossione.
Il motivo è infondato.
La questione all’esame della Corte è se sia consentito a Riscossione Sicilia Agente della riscossione, prenotare a debito il contributo unificato anche nei giudizi di cognizione dinanzi al giudice tributario, nei quali sostiene la debenza della pretesa fiscale, e non solo con riferimento ad attività riconducibili al procedimento di riscossione vero e proprio.
Ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie occorre muovere l’esame dal dato di riferimento normativo.
Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 48, comma 1, stabilisce che: “Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario”. Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 157 (“Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo”) stabilisce:.”In applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 48, per la procedura esecutiva relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo, il concessionario annota come prenotati a debito il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio e i diritti di copia”.
“L’Ufficio presso cui pende il processo attesta, all’esito del processo e su richiesta del concessionario, la rispondenza delle spese annotate alle norme di legge”. L’art. 158 (“Spese nel processo in cui è parte l’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stessé) prevede:
“Nel processo in cui è parte l’amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell’amministrazione:
a) il contributo unificato nel processo civile e amministrativo; (..)”.
“Le spese prenotate a debito e anticipate dall’erario sono recuperate dall’amministrane, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell’altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore”.
Dello stesso D.P.R. n. 602 del 1973, art. 3, lett. q) stabilisce che:
“amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito è l’amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico (…)”
Secondo l’indirizzo espresso da questa Corte, che si condivide, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 48 è dettato con specifico riferimento al recupero delle tasse e dei diritti per atti giudiziari nei procedimenti di riscossione coattiva delle imposte sul reddito, e non introduce una deroga generale in favore del concessionario alla disciplina in tema di contributo unificato stabilita dal D.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 8958 del 2019).
In questo senso è stato affermato che i giudizi relativi alla impugnazione di una cartella di pagamento dinanzi al giudice tributario, ossia riguardanti l’an della pretesa fiscale, non rientrano tra i procedimenti esecutivi volti al recupero di crediti erariali.
Tale interpretazione è condivisibile, anche tenuto conto dei chiarimenti offerti da circolari e direttive interpretative dell’Amministrazione finanziaria. E’ utile ricordare che la direttiva n. 2/DGT del 14.12.2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito che anche gli Agenti della Riscossione sono tenuti al pagamento del contributo unificato nelle controversie dinanzi alla Commissioni Tributarie, sul presupposto che non possa trovare applicazione a tali controversie l’istituto della prenotazione a debito, con altresì riduzione al 50%
del contributo unificato e delle altre spese per atti giudiziali, previsto dall’art. 157 TUSG per “la procedura esecutiva relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo”, in linea con l’analoga disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 48 “per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva”. Ad avviso del MEF, infatti, la nozione di “procedura esecutiva” di cui all’art. 157 T.U.S.G. deve essere intesa come limitata ai soli atri della riscossione coattiva in senso stretto (devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario), nei quali non possono ricomprendersi né la cartella di pagamento, né il fermo di beni mobili registrati e l’iscrizione di ipoteca, in quanto atti prodromici all’esecuzione, di natura cautelare e conservativa del patrimonio del debitore. Pertanto, solo per l’attività del concessionario afferente le procedure esecutive e di riscossione coattiva (di cognizione del giudice ordinario, presupponendosi l’esistenza di un titolo esecutivo) è prevista la prenotazione a debito.
Un’ulteriore argomentazione a favore della tesi che esclude l’applicabilità della prenotazione a debito del contributo unificato a favore della ricorrente è la circostanza che l’Agente della Riscossione non è una Amministrazione Pubblica.
Questa Corte, con la sentenza n. 23878 del 2020, sopra citata, valorizza anche questo specifico aspetto per escludere l’applicabilità del beneficio.
In tal senso depone il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 158, secondo cui il contributo unificato nel processo civile ed amministrativo è prenotato a debito (se a suo carico) solo nel processo “in cui è parte l’amministrazione pubblica” e dello stesso D.P.R. n. 115 del 2002, art. 3, lett. q), secondo cui:
“amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito è l’amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico (…)”. Inoltre, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 11, stabilisce che:
“Il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti dell’ammirazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico, nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, nell’ipotesi di cui all’art. 12, comma 2, nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno”.
Il concessionario per la riscossione non può essere equiparato all’Amministrazione dello Stato, come precisato anche del Ministero delle Finanze circolare 21 settembre 2011, n. 1/DF, al punto 7, secondo cui, in base all’art. 3, comma 1, lett. q) citato “Sono Amministrazioni dello Stato i Ministeri centrali e i loro Uffici periferici; agli stessi sono equiparati le Agenzie fiscali (Entrate, Dogane e Territorio) di cui al D.Lgs. n. 300 del 1999, cui è demandata la gestione dei tributi erariali”. Il Ministero delle Finanze e dell’Economia ha espressamente riconosciuto l’applicabilità dell’art. 158 TUSG alle predette Agenzie Fiscali. Nulla, invece, il legislatore ha disposto con riferimento agli agenti della riscossione. che, pertanto, non può essere considerata una amministrazione pubblica ammessa per legge alla prenotazione a debito ai sensi del citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 158.
In definitiva, il ricorso va respinto essendosi la CTR conformata ai sopra enunciati principi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di legge.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive Euro 1100,00 oltre spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2021