Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41461 del 24/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22645-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.M.A.M., M.G., in qualità di eredi della sig.ra M.F., a sua volta erede di M.V., e per la sig.ra M.M.N., in qualità di erede del sig. M.V., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA E.Q.

VISCONTI 99, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BATTISTA CONTE, rappresentati e difesi dall’avvocato SAMUELE DONATELLI;

– controricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (ADER);

– intimata –

avverso la sentenza n. 3782/28/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 24/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 17/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso una cartella di pagamento relativa ad IRPEF e la Commissione Tributaria Regionale dichiarava l’appello dell’Agenzia delle entrate inammissibile per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c., in quanto essa non risulta soccombente in alcun modo, non avendo Equitalia sud s.p.a. proposto appello.

L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il motivo d’impugnazione l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., e nullità della sentenza per avere la stessa erroneamente dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo non correttamente che difettasse l’interesse ad impugnare della stessa Agenzia.

Il motivo di impugnazione è fondato.

Secondo questa Corte infatti:

“nulla rileva, nel presente giudizio, la circostanza che la società Equitalia Servizi di Riscossione sia stata sciolta ope legis per effetto del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193.

Infatti al giudizio dinanzi a questa Corte, caratterizzato dall’impulso d’ufficio, non si applicano le regole sull’interruzione del processo (art. 299 c.p.c. e ss.), ed il trasferimento del diritto controverso non ha di norma conseguenze processuali né quando avvenga a titolo particolare (ipotesi che resta disciplinata dall’art. 111 c.p.c.: cfr., ex multis, Sez. 1 -, Ordinanza n. 7152 del 22/03/2018, Rv. 647841 – 01, con riferimento alla successione dell’Agenzia del Demanio dei diritti già spettanti al Ministero delle Finanze); né quando avvenga per effetto di successione in universum ius (così Sez. U -, Sentenza n. 15911 del 08/06/2021, Rv. 661509 – 03, con riferimento per l’appunto alla successione “a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali”, di Agenzia delle Entrate-Riscossione alle società del gruppo Equitalia, prevista dal D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 3, secondo cui tale successione non ha causato alcuna soluzione di continuità nell’attività della riscossione).

Poiché dunque al momento della notifica del ricorso (28 aprile 2017) la società Equitalia Servizi di Riscossione era esistente ed operativa, in quanto il suo scioglimento è avvenuto soltanto con decorrenza dal 1 luglio 2017, ai sensi del suddetto D.L., art. 1, comma 1, il successivo scioglimento della società, avvenuto nelle more del giudizio di legittimità, non riverbera effetti su quest’ultimo (ex multis, Sez. 3 -, Sentenza n. 7751 del 08/04/2020, Rv. 657500 – 01; Sez. 1 -, Sentenza n. 2625 del 02/02/2018, Rv. 646866 – 01, con riferimento specifico alle ipotesi della cancellazione delle società commerciali dal registro delle imprese; Sez. 1 -, Sentenza n. 7477 del 23/03/2017, Rv. 645844 – 01; Sez. L, Sentenza n. 1757 del 29/01/2016, Rv. 638717 – 01; si tratta del resto di principio indiscusso, già stabilito da Sez. 3, Sentenza n. 425 del 06/03/1962, Rv. 250671 – 01 e da allora in poi sempre tenuto fermo da questa Corte)” (Cass. n. 27128 del 2021);

l’interesse ad agire postula che colui che agisce si qualifichi titolare di diritti o di rapporti giuridici e non anche l’attualità della lesione del diritto poiché è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza di un rapporto giuridico o sull’esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, dovendosi ritenere che la rimozione di tale incertezza non rappresenti un interesse di mero fatto ma un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l’intervento del giudice (Cass. n. 12893 del 2015; Cass. n. 15603 del 2020).

La Commissione Tributaria Regionale non si è conformata ai predetti principi laddove – dichiarando l’appello dell’Agenzia delle entrate inammissibile per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c., in quanto la stessa non risulta soccombente in alcun modo – per un verso non ha tenuto in debito conto della successione “a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali”, di Agenzia delle Entrate-Riscossione alle società del gruppo Equitalia, prevista dal D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 3 – secondo cui tale successione non ha causato alcuna soluzione di continuità nell’attività della riscossione – e per un altro verso non ha considerato che, quand’anche il vizio derivi da un errore del concessionario della riscossione, ciò nonostante è evidente l’interesse ad agire dell’Agenzia delle entrate in quanto l’annullamento della cartella fa venire meno il credito del Fisco nei confronti della parte contribuente.

Pertanto, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2021

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