LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5499-2016 proposto da:
COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO N. 15, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PERUZZI E ALESSANDRA CAPPELLETTI;
– ricorrente –
contro
E.J.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE n. 124, presso lo studio dell’avvocato CARLA CORDESCHI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA PETTINI e dall’avvocato Pietro Rizzo;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 746/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 10/11/2015 R.G.N. 905/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 dal Consigliere Dott. BELLE’ROBERTO.
FATTI DI CAUSA
la Corte d’appello di Firenze, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale della stessa città, ha accolto la domanda di E.J.P., assistente bagnanti nelle piscine, finalizzata ad accertare la sussistenza di un rapporto subordinato con il Comune di Firenze per il periodo 1998-2006 e la nullità del contratto a tempo determinato decorrente dal 31.5.2006, con condanna dell’ente alla regolarizzazione contributiva ed al pagamento di quindici mensilità di retribuzione globale di fatto a titolo di risarcimento del danno per l’abusiva reiterazione di contratti di lavoro a termine;
il Comune di Firenze ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui il lavoratore ha opposto difese con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, poi comma 3, del D.L. n. 702 del 1978, art. 5, comma 12, nonché della L. n. 183 del 2010, art. 32 e dei principi in tema di risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo, lamentando nella sostanza il fatto che il risarcimento sia stato riconosciuto a prescindere dalla prova concreta in giudizio del danno subito;
il secondo motivo afferma la violazione delle stesse norme di cui al primo motivo, sostenendo l’erroneità dell’adozione, quale criterio di determinazione del risarcimento, dei parametri di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18;
entrambe le questioni agitate in causa sono state definite da questa S.C., con principio cui deve darsi continuità, nel senso che “in materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso – siccome incongruo – il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l’indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l’onere probatorio del danno subito” (Cass., S.U. 15 marzo 2016, n. 5072);
inoltre, con riferimento a quanto accaduto anche nel caso di specie, questa S.C. ha altresì ritenuto che “in tema di pubblico impiego privatizzato, qualora la P.A. faccia ricorso a successivi contratti formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa e il lavoratore ne alleghi l’illegittimità anche sotto il profilo del carattere abusivo della reiterazione del termine, il giudice è tenuto ad accertare se di fatto si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a riconoscere al lavoratore, in assenza dei presupposti richiesti dalla legge per la reiterazione, il risarcimento del danno, alle condizioni e nei limiti necessari a conformare l’ordinamento interno al diritto dell’Unione Europea” (Cass. 8 maggio 2018, n. 10951) ne deriva, ferme le statuizioni non impugnate e riguardanti la riqualificazione del rapporto e quanto a ciò consequenziale, il rigetto del primo motivo e l’accoglimento del secondo;
pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per una nuova quantificazione del ristoro conseguente al manifestarsi di una reiterazione abusiva di assunzioni a tempo determinato, dapprima conseguenti alla riqualificazione in tal senso di rapporti di lavoro autonomo, seguita poi da ulteriore contratto di lavoro subordinato munito di termine nullo;
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2021