LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21292-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, rappresentato e difeso dall’Avvocato PAOLO CENTORE giusta procura speciale estesa in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2604/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 9/6/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.
RILEVATO
Che:
l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 10189/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che aveva accolto il ricorso proposto da C.R. avverso il rigetto dell’istanza di rimborso della somma versata a titolo di imposta di successione, annualità 2008;
il contribuente resiste con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
1.1. con unico mezzo l’Ufficio finanziario denunzia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, censurando l’impugnata sentenza per aver ritenuto legittima l’istanza di rimborso dell’imposta di successione versata a seguito della liquidazione della stessa con avviso ritualmente notificato e mai impugnato;
1.2. la doglianza è fondata;
1.3. come già affermato da questa Corte, sulla base di principi di diritto che il Collegio ritiene pienamente condivisibili, è inammissibile la domanda di rimborso di una somma versata a titolo d’imposta quando il contribuente non abbia provveduto all’impugnazione dell’avviso di liquidazione nel termine di decadenza, la quale, operando a favore dell’Amministrazione finanziaria, attiene a materia indisponibile, sicchè è rilevabile d’ufficio per la prima volta anche in grado d’appello ai sensi dell’art. 2969 c.c. e, per la stessa ragione, può essere eccepita per la prima volta in sede di gravame dall’Amministrazione, non ostandovi il vincolo di cui all’art. 345 c.p.c. (cfr. Cass. nn. 26378/2019, 3346/2011, 14231/2007, 11521/2004, 10591/2002);
1.4. nel caso in esame, il contribuente, non avendo impugnato l’avviso di liquidazione, come è incontestato, ed avendovi dato esecuzione con il versamento della somma con esso pretesa, ne aveva dunque determinato l’inoppugnabilità e si era così precluso l’esercizio del diritto di chiedere il rimborso, e la decadenza, in cui il contribuente era così incorso, attiene ad una situazione non disponibile da parte dell’amministrazione finanziaria e rientra, perciò, tra quelle ipotesi di decadenza che, in base all’art. 2969 c.c., sono rilevabili d’ufficio dal giudice, con l’ulteriore conseguenza che essa può essere dedotta per la prima volta in appello D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 57, comma 2;
1.4. nella fattispecie, poi, l’inoppugnabilità dell’avviso di liquidazione era stata dunque ritualmente eccepita dall’Ufficio nell’atto di appello (trascritto in parte qua nell’odierno ricorso) e della proposizione dell’eccezione aveva dato conferma la sentenza impugnata;
2. la sentenza d’appello non si è dunque ispirata ai principi di diritto dianzi indicati, al che consegue che essa dev’essere, in accoglimento del ricorso, cassata sotto il profilo appena esaminato, e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, con decisione nel merito di rigetto dell’originario ricorso del contribuente;
3. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, mentre le spese dei gradi di merito possono essere compensate in ragione del posteriore consolidarsi della giurisprudenza in materia.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente; dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito e condanna il controricorrente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 5 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021