Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.41470 del 24/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27593-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO;

– ricorrente –

contro

L.A., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCELLO DE VIVO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1584/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 02/09/2015 R.G.N. 3193/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere Dott. MANCINO ROSSANA.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. con sentenza n. 1584 del 2015, la Corte d’appello di Bari ha accolto l’impugnazione proposta dall’attuale intimato e, per l’effetto, ha ordinato all’Inps di riscrivere il lavoratore nell’elenco nominativo dei braccianti agricoli per l’anno 2007, accreditando la relativa contribuzione;

2. a fondamento del decisum, per quel che rileva in questa sede, la Corte ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie la disposizione di cui al D.L. n. 7 del 1970, art. 22, che impone, a pena di decadenza, alla parte che intende proporre azione giudiziaria contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del detto decreto, di azionare il relativo diritto nel termine di 120 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dei provvedimenti, sul presupposto che, alla data di proposizione del ricorso giudiziario (22.12.2010), la disposizione di cui all’art. 22 citata non era in vigore essendo stata abrogata dal D.L. n. 112 del 2008, art. 24, convertito in L. n. 133 del 2008 e ripristinata dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 5, convertito in L. n. 111 del 2011;

3. contro la sentenza l’Inps propone ricorso per cassazione formulando un unico motivo, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste con controricorso il lavoratore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

4. in punto di fatto, è opportuno precisare che, come risulta dal ricorso per cassazione ed è incontestato, il provvedimento di disconoscimento delle giornate di lavoro espletate è stato notificato dall’Inps in data 21 gennaio 2009 e il ricorso giudiziario è stato depositato in data 22 dicembre 2010;

5. secondo l’Inps, il lavoratore sarebbe decaduto perché i centoventi giorni previsti dall’art. 22 per proporre l’azione giudiziaria erano scaduti;

6. il ricorso, articolato sotto il profilo della violazione e falsa applicazione del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, art. 22, conv. con modif. nella L. n. 83 del 1970, e di altro complesso normativo, è da rigettare;

7. la questione sollevata in questa sede è stata infatti esaminata compiutamente da numerosi precedenti (fra tante, Cass. n. 4305 del 2020 e ivi ulteriori precedenti; da ultimo Cass. n. 23615 del 2021) alle cui motivazioni, pressoché sovrapponibili, si rinvia;

8. va pertanto riaffermato il principio di diritto secondo cui in materia di collocamento dei lavoratori agricoli, la decadenza dall’impugnativa della cancellazione dai relativi elenchi prevista dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 conv., con modif., dalla L. n. 83 del 1970, è stata abrogata dal D.L. n. 112 del 2008, art. 24, conv., con modif., dalla L. n. 133 del 2008, che fa salva l’applicazione dei della L. n. 246 del 2005, art. 14, commi 14 e 15, ma non del comma 17, la cui lett. e) stabilisce la permanenza in vigore delle disposizioni in materia previdenziale e assistenziale;

9. la norma sulla decadenza di cui al D.L. n. 7 del 1970, art. 22 ha ripreso vigore dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2011), sicché essa non è stata operante limitatamente al periodo dal 21 dicembre 2008 al 5 luglio 2011;

10. nella specie, la Corte di merito ha correttamente ritenuto tempestiva l’azione introdotta con ricorso giudiziario in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2011 (in riferimento a provvedimento amministrativo del pari comunicato in epoca antecedente) e, dunque, nel periodo di inoperatività della norma sulla decadenza, in applicazione dell’art. 252 disp. att. del c.c., comma 1, (sull’applicabilità dell’art. 252 disp. att. c.p.c., v. Cass. n. 16661 del 2018);

11. in applicazione del criterio della soccombenza la parte ricorrente deve essere tenuta al pagamento delle spese del presente giudizio, con distrazione in favore del procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.;

12. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15 per e altri accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell’avvocato Marcello De Vivo, anticipatario. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 7 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2021

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