Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.41471 del 24/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27867-2015 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UMBERTO SABA 84, presso lo studio dell’avvocato FRANCO CAMPIONE, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1313/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 18/05/2015 R.G.N. 1831/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere Dott. MANCINO ROSSANA.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. con sentenza n. 1313 del 2015, la Corte d’appello di Lecce ha rigettato il gravame e dichiarato improcedibile il ricorso, proposto dall’attuale ricorrente, volto ad ottenere la reiscrizione nell’elenco nominativo dei braccianti agricoli per l’ann0 2006, accreditando la relativa contribuzione;

2. a fondamento del decisum la Corte ha ritenuto decaduta l’attuale ricorrente dall’azione avverso il provvedimento definitivo diniego in materia di collocamento agricolo;

3. contro la sentenza T.G. propone ricorso per cassazione formulando un unico motivo, cui resiste con controricorso l’INPS;.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

4. in punto di fatto, è opportuno precisare che, come risulta dal ricorso per cassazione e dalla sentenza impugnata, il provvedimento di disconoscimento delle giornate di lavoro espletate è stato notificato dall’Inps in data 18 gennaio 2010 e il ricorso giudiziario è stato depositato in data 28 febbraio 2012;

5. con il ricorso, articolato sotto il profilo della violazione e falsa applicazione del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, art. 22, conv. con modif. nella L. n. 83 del 1970, e di altro complesso normativo introdotto con decretazione d’urgenza, n. 98 del 2001, si assume la tempestività del ricorso depositato il 2 marzo 2012, riferito a fattispecie verificatesi prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2001, essendosi esaurita la fase amministrativa nel periodo di non vigenza della L. n. 83 del 1970, art. 22;

6. il ricorso è da accogliere;

7. la questione sollevata in questa sede è stata infatti esaminata compiutamente da numerosi precedenti (fra tante, Cass. n. 4305 del 2020 e ivi ulteriori precedenti; da ultimo Cass. n. 23615 del 2021) alle cui motivazioni, pressoché sovrapponibili, si rinvia;

8. va pertanto riaffermato il principio di diritto secondo cui in materia di collocamento dei lavoratori agricoli, la decadenza dall’impugnativa della cancellazione dai relativi elenchi prevista dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22, conv., con modif., dalla L. n. 83 del 1970, è stata abrogata dal D.L. n. 112 del 2008, art. 24, conv., con modif., dalla L. n. 133 del 2008, che fa salva l’applicazione della L. n. 246 del 2005, art. 14, commi 14 e 15, ma non del comma 17, la cui lett. e) stabilisce la permanenza in vigore delle disposizioni in materia previdenziale e assistenziale;

9. la norma sulla decadenza di cui al D.L. n. 7 del 1970, art. 22 ha ripreso vigore dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2011), sicché essa non è stata operante limitatamente al periodo dal 21 dicembre 2008 al 5 luglio 2011;

10. la Corte di merito ha errato nel ritenere intempestiva l’azione introdotta con ricorso giudiziario in riferimento a provvedimento amministrativo comunicato in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2011 (in riferimento a provvedimento amministrativo del pari comunicato in epoca antecedente) e, dunque, nel periodo di inoperatività della norma sulla decadenza, in applicazione dell’art. 252 disp. att. c.c., comma 1, (sull’applicabilità dell’art. 252 disp. att. c.p.c. v. Cass. n. 16661 del 2018);

11. la sentenza va, pertanto, cassata e rinvia alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione, perché proceda all’esame del gravame e alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 7 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2021

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