Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.41472 del 24/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6798-2020 proposto da:

O.B., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ASSUNTA FICO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO”DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE c/o LA PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CROTONE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2042/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 24/10/2019 R.G.N. 1019/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. la Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, ha rigettato l’appello proposto da O.B., cittadino nigeriano, avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso con il quale la competente Commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;

2. il Collegio, per quanto specificamente interessa in questa sede, ha negato credibilità al racconto del richiedente protezione che aveva narrato “di aver lasciato il proprio paese per timore di essere arrestato dopo che il presidente per cui lavorava come autotrasportatore era stato ucciso”; ha ritenuto che “i fatti narrati non sono confortati da alcun elemento di prova concreto e il racconto risulta incoerente e incompleto”, negando altresì l’audizione del richiedente asilo già sentito dalla Commissione. Territoriale; la Corte ha quindi negato i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato nonché della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), così come di quella prevista dalla lett. c) del medesimo articolo, affermando che non vi è “una situazione di violenza indiscriminata nella regione di residenza del richiedente”; ha, infine, negato anche la protezione umanitaria sull’assunto che non era stata allegata la sussistenza di una situazione di emergenza nel Paese di origine e che era insufficiente “la prova di specifiche circostanze riferibili al soggetto richiedente”;

3. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento impugnato il soccombente con 4 motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato al solo fine di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. i motivi di ricorso possono essere sintetizzati come segue: con il primo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e dell’art. 46, comma 3, Direttiva n. 2013/32, violando i doveri di cooperazione istruttoria non procedendo neanche all’audizione dell’interessato, ad eventuale chiarimento della rilevante mole di documenti depositati a supporto del suo racconto; con il secondo si deduce la nullità della sentenza ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c. per omessa valutazione del livello di integrazione del ricorrente e dei documenti prodotti; con il terzo motivo di ricorso è denunciata la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6,7 e 8 oltre che del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, per non avere la sentenza impugnata considerato l’impossibilità del richiedente di poter beneficiare in patria di una adeguata protezione ad opera delle autorità statuali a causa della corruzione del sistema; con il quarto mezzo, da esaminarsi congiuntamente per connessione, si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 268 del 1998, art. 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 per la “mancata comparazione tra integrazione sociale e situazione personale del richiedente”;

2. il Collegio giudica fondate le censure nei sensi esposti dalla motivazione che segue;

in tema di valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, il giudice di merito svolge un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria (tra le altre: Cass. n. 32670 del 2019), per cui ha errato la Corte territoriale a non effettuare i dovuti accertamenti istruttori, senza neanche verificare i numerosi documenti posti dall’interessato a sostegno del suo racconto; in particolare, il giudizio sulla valutazione di credibilità dell’interessato può essere espresso solo all’esito dell’acquisizione di pertinenti informazioni sul suo paese di origine e delle sue condizioni personali (Cass. n. 6738 del 2021) e la questione rileva sotto il profilo della violazione di legge e non come omesso esame di fatto decisivo, e cioè come violazione delle regole procedimentali poste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per inosservanza del dovere di cooperazione istruttoria; questa Corte ha più volte affermato che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice, ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi di quanto narrato dal richiedente, ma secondo la griglia predeterminata di criteri offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (v. Cass. 26921 del 2017; Cass. n. 8282 del 2013; Cass. n. 24064 del 2013; Cass. n. 16202 del 2012);

inoltre, pur corrispondendo ad opinione consolidata che nel procedimento in grado d’appello relativo ad una domanda di protezione internazionale non è ravvisabile una violazione processuale sanzionabile a pena di nullità nell’omessa audizione personale del richiedente (Cass. n. 8931 del 2020; in precedenza: Cass. n. 3003 del 2018; Cass. n. 24544 del 2011), atteso che il rinvio, contenuto nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13, al precedente comma 10, che prevede l’obbligo di sentire le parti, non la configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice d’appello di valutarne la specifica rilevanza, non par dubbio che nella specie la Corte territoriale non ha fornito alcuna reale motivazione circa la dichiarata superfluità, motivazione tanto più necessaria in un caso concreto in cui il richiedente aveva prodotto una serie di documenti a suffragio del suo racconto, che i giudici d’appello hanno ritenuto apoditticamente non credibile, senza neanche ascoltarlo per eventuali chiarimenti;

quanto poi alla valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente, essa deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte (ex plurimis, Cass. n. 17069 del 2018, n. 3016 del 2019, n. 13897 del 2019); in particolare, ai fini della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il giudice è tenuto anche d’ufficio a verificare utilizzando fonti attendibili per scrutinare le “COI” (Country of origin information) – se nel Paese di Erigine sia oggettivamente sussistente una situazione di violenza indiscriminata talmente grave da costituire ostacolo al rimpatrio del richiedente (Cass. n. 19716 del 2018); dovere di fondare la decisione su COI aggiornate e precise che sussiste, peraltro, anche in presenza di una narrazione del richiedente non credibile e contraddittoria, posto che l’ipotesi di danno grave di cui alla lett. c), trovando fondamento in una situazione di violenza indiscriminata e diffusa di grave intensità, non richiede la prova di alcuna personalizzazione del rischio (Cass. n. 10286 del 2020; Cass. n. 8819 del 2020; Cass. n. 5324 del 2021); mentre nella specie la motivazione della sentenza impugnata non ha adeguatamente specificato le fonti informative, pertinenti ed attuali rispetto alla decisione, da cui sono state tratte le conclusioni assunte;

infine, la Corte calabrese ha omesso di effettuare il giudizio comparativo così come prescritto in materia di protezione umanitaria dalle Sezioni unite di questa Corte che, innanzitutto (sent. n. 29459 del 2019), hanno condiviso l’orientamento che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ìneliminabile e costitutivo della dignità personale (indirizzo inaugurato da Cass. n. 4455 del 2018, seguita, tra varie, da Cass. n. 11110 del 2019 e da Cass. n. 12082 del 2019); successivamente le stesse Sezioni unite (sent. n. 24413 del 2021) hanno precisato che, ai fini di detta valutazione comparativa, occorre attribuire alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia; qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d’origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un “vulnus” al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per riconoscere il permesso di soggiorno;

3. conclusivamente il ricorso deve essere accolto nei sensi espressi dalla presente motivazione e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, provvedendo anche sulle spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2021

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