Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.41473 del 24/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6839-2020 proposto da:

T.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FABRIZIO IPPOLITO D’AVINO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI PADOVA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 5442/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 02/12/2019 R.G.N. 3007/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere Dott. AMENDOLA FABRIZIO.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. la Corte di Appello di Venga, con la sentenza impugnata, ha rigettato l’appello proposto da T.A., originario del Mali, avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso con il quale la competente Commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;

2. il Collegio, per quanto interessa in questa sede, ha confermato la mancanza di credibilità al racconto del richiedente protezione “alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva”, in quanto caratterizzato “da assoluta vaghezza”; sulla base di fonti internazionali specificamente indicate, ha escluso poi che, per la regione di provenienza dell’istante, sussistessero le condizioni per riconoscere la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); ha infine negato la protezione umanitaria, non essendo sufficiente la condizione di instabilità politica del paese di origine e non risultando neanche una significativa integrazione dell’istante in Italia;

3. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento impugnato il soccombente con 3 motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato al solo fine di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza per vizio di costituzione del collegio giudicante, composto da un giudice ausiliario e da un giudice di primo grado applicato, deducendo che l’organizzazione di tali collegi giudicanti da parte del Presidente della Corte distrettuale era stata dichiarata illegittima dal CSM con delibera del 23.10.2019;

la censura è inammissibile in quanto non prospetta alcuna violazione del principio del giudice naturale (cfr. Cass. n. 34709 del 2021); in particolare è stato affermato (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 26831 del 2014) che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse alla astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito; tale impostazione, del resto, è quella adottata anche dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Provvedimento del 23.5.2021 Sezione IV – Caso IANCU contro Romania) che ha escluso la violazione dell’art. 6 p. 1 della Convenzione, relativamente alla fattispecie di una sentenza formata dalla presidente dell’organo giudiziario a nome della presidente del collegio che era andata in pensione, proprio per la mancanza di conseguenze concrete sull’esito della causa; nel caso de quo, il ricorrente si è limitato a denunciare il fatto che nel Collegio giudicante vi fosse un giudice ausiliario ed un giudice di Tribunale applicato in Corte di appello per la definizione del contenzioso in materia di immigrazione, in virtù di un provvedimento del Presidente della Corte di appello di Venezia poi non approvato dal CSM, senza però specificare, ih concreto, quale pregiudizio abbia subito nel suo diritto di difesa e di fare valere le proprie pretese;

la contestazione relativa alle modalità con cui l’applicazione è stata disposta non consente, poi, di ipotizzare alcuna nullità della decisione assunta con la partecipazione del magistrato applicato; invero, posto che l’art. 156 c.p.c., prevede che la nullità di un atto per inosservanza di forme non può essere pronunciata se non è comminata dalla legge, nessuna norma contempla una nullità di atti ricollegata alle modalità con cui il Presidente della Corte d’appello si avvale del potere di disporre l’applicazione al suo ufficio dei magistrati del distretto (in termini, da ultimo: Cass. n. 33676 del 2021);

2. parimenti inammissibile il secondo motivo, con cui si denuncia la violazione del criterio di valutazione della prova di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, avuto riguardo alla credibilità del ricorrente;

in tema di valutazione della credibilità di quanto narrato dal richiedente protezione questa Corte ha costantemente ribadito (tra le tante v. Cass. n. 14674 del 2020) i seguenti principi: la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non può essere affidata alla mera opinione del giudice ma deve essere il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiere non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), del D.Lgs. cit.), senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto (Cass. n. 26921 del 2017; Cass. n. 19716 del 2018; Cass. n. 2956 del 2020); solo sulla base di un esame effettuato nel modo anzidetto, le dichiarazioni del richiedente possono essere considerate inattendibili e come tali non meritevoli di approfondimento istruttorio officioso; la dispensa dalla cooperazione istruttoria vale tuttavia soltanto per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente, che può rilevare ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), ma non per l’accertamento dei presupposti per la protezione sussidiaria di cui alla lett. c) dell’art. 14 cit., la quale non è subordinata alla condizione che l’istante fornisca la prova di essere interessato in modo specifico nella violenza indiscriminata ivi contemplata, a motivo di elementi che riguardino la sua situazione personale; essa neppure può valere ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria in quanto il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente relativo alla specifica situazione dedotta a sostegno della domanda di protezione internazionale, non può precludere la valutazione, da parte del giudice, delle diverse circostanze che rilevano ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria (vedi, per tutte: Cass. n. 10922 del 2019; Cass. n. 2960 del 2020; Cass. n. 2956 del 2020);

ove la valutazione della sussistenza o meno della credibilità soggettiva sia stata effettuata con il metodo indicato dalla specifica normativa attuativa di quella di origine UE e, quindi, in conformità alla legge ed il ricorrente per cassazione non abbia indicato “in qual modo si sarebbe discostato dai criteri dettati dal D.Lgs. n. 251 n. 2007, art. 3” (così Cass. n. 12086 del 2020), essa può dare luogo ad un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, come tale censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo novellato, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero come mancanza assoluta della motivazione, ovvero come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (v. ex multis Cass. n. 30105 del 2018; Cass. n. 3340 del 2019; Cass. n. 29279 del 2019; Cass. n. 8020 del 2020);

nel caso, la Corte d’Appello ha confermato la valutazione già compiuta in prime cure dell’esame delle dichiarazioni del richiedente, ritenendole non credibili e comunque inidonee ad integrare i presupposti per la protezione richiesta, sicché la doglianza in esame, che non specifica adeguatamente i parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, che si assumono violati nello scrutinio dell’attendibilità del narrato, costituisce una mera contrapposizione alla valutazione che il giudice di merito ha compiuto, come tale non proponibile in sede di legittimità;

3. il terzo motivo denuncia “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio sulla domanda di proteiione umanitaria”;

la censura è formulata in modo inammissibile perché, pur richiamando il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non rispetta gli enunciati posti da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, che onerano il ricorrente di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o tratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonché la sua “decisività”;

4. conclusivamente l’intero ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese in difetto di attività difensiva del Ministero intimato;

occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, comma 1-bis, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2021

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