LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27801/2018 proposto da:
TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, ENZO MORRICO, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 209, presso lo studio dell’avvocato LUCA SILVESTRI, rappresentato e difeso dall’avvocato ERNESTO MARIA CIRILLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1270/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/03/2018 R.G.N. 7808/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.
RILEVATO IN FATTO
Che:
1. il giudice di primo grado, pronunziando sull’opposizione di Telecom Italia s.p.a. all’atto di precetto intimato da S.C. sulla base di precedente sentenza inter partes che aveva condannato la società a risarcire al S. il danno da demansionamento parametrato a Euro 900,00 mensili per il periodo dal luglio 2004 al giugno 2009, ha dichiarato il diritto dell’opposto al pagamento della somma di Euro 75.902,56 detratto l’importo di Euro 41.422,00 già corrisposto dalla società in esecuzione della sentenza n. 11925/2011 del Tribunale di Napoli;
2. la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione, ha revocato il precetto, dichiarato l’avvenuto pagamento di Euro 41.422,96 e non dovute le somme calcolate a titolo di 13 mensilità;
3. per quel che qui rileva, il giudice di appello ha ritenuto inammissibile, in quanto fondata su circostanza allegata solo con il ricorso in appello e quindi tardivamente, la censura della società intesa alla detrazione dal dovuto delle ulteriori somme corrisposte al S. con la busta paga dell’agosto 2011; secondo la Corte di appello l’opponente avrebbe potuto far valere la circostanza già con il ricorso in opposizione depositato il 27 settembre 2011 e quindi in epoca successiva all’emissione dello statino dello stipendio di agosto 2011;
4. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Telecom Italia s.p.a. sulla base di un unico motivo; la parte intimata ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che;
1. con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., e omesso esame di un fatto controverso e decisivo; denunzia l’errore della sentenza impugnata per avere affermato la tardività della eccezione relativa all’avvenuto pagamento da parte di Telecom Italia s.p.a. di ulteriori somme da portare in detrazione alla somma richiesta dal lavoratore con il precetto; evidenzia a tal fine che il ricorso in opposizione, come risultante dagli atti, era stato depositato in data 5 agosto 2011, prima quindi del pagamento da parte della società delle somme di cui allo statino stipendiale riferito all’agosto 2011 e che l’affermazione della Corte distrettuale in ordine al deposito del ricorso in opposizione in data 27 settembre 2011 era priva di riscontro e frutto in realtà di svista del giudicante; in base alla prospettata ricostruzione temporale Telecom non avrebbe potuto eccepire con il ricorso in opposizione un pagamento non ancora avvenuto; sotto un secondo profilo parte ricorrente denunzia l’errore in diritto della Corte di merito per avere affermato il carattere di eccezione in senso stretto dell’eccezione di pagamento, in contrasto con la consolidata giurisprudenza sulla rilevabilità di ufficio dell’avvenuto pagamento e del connesso effetto estintivo;
2. è fondata la censura relativa alla natura in senso lato e non in senso stretto della eccezione di pagamento formulata dalla società con il ricorso in appello;
2.1. la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che l’eccezione di pagamento ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dal tramite di una manifestazione di volontà della parte, sicché integra un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (Cass. n. 14654/2015Cass. n. 599/1998, Cass. n. 1154/1997Cass. n. 2618/1989, Cass. n. 6867/1988); a tale giurisprudenza, maturata nell’ambito di posizioni dottrinarie secondo le quali l’art. 112 c.p.c., nello stabilire che il giudice “non può pronunciare d’ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti”, detta una disposizione in materia di onere di allegazione fissando un principio di carattere generale secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi possono sempre essere rilevati d’ufficio, ammenoché la legge (come ad es. avviene in tema di prescrizione), con una norma costituente deroga espressa al principio in questione, non subordini il rilievo all’iniziativa della parte, si ritiene di dare continuità;
3. la sentenza impugnata risulta pertanto errata per avere ritenuto preclusa la verifica relativa all’ulteriore pagamento dedotto dalla società dalla qualificazione in senso stretto della relativa eccezione; si impone quindi, assorbita ogni altra censura, l’accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata;
4. al giudice del rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2021