LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13682-2016 proposto da:
T.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO BAIARDO;
– ricorrente –
contro
PROVINCIA AVVELLINO ORA AREA VASTA DI AVELLINO, PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – RIPARTIZIONE LAVORO;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. cronologico 1305/2016 del TRIBUNALE di BOLZANO, depositata il 18/05/2016 R.G.N. 3/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2021 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE.
PREMESSO che con ordinanza n. 1305/2016, depositata il 18 maggio 2016, il Tribunale di Bolzano, pronunciando in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., ha ordinato alla Provincia Autonoma di Bolzano di iscrivere T.F. nel ruolo generale del proprio personale, con inquadramento nella qualifica funzionale, livello retributivo, classe/scatto precedenti alla cancellazione e con il conforme trattamento economico e normativo, disponendone l’effettiva immissione in servizio;
– che a sostegno della propria decisione il Tribunale ha rilevato che la T., proveniente dai ruoli della Provincia Autonoma di Bolzano, era stata collocata in posizione di comando presso la Provincia di Avellino per cinque anni, fino al 31/12/2015; che la dipendente aveva chiesto di essere inquadrata definitivamente nei ruoli della Provincia di Avellino, ove era il centro dei propri affetti e relazioni personali, ma che tale istanza non aveva trovato accoglimento; che il relativo provvedimento era peraltro da ritenersi legittimo, in una corretta lettura del D.L. n. 78 del 2015, art. 4, comma 2, non rientrando le province autonome tra gli enti di provenienza del personale da stabilizzare;
– che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice con plurimi motivi;
– che sia l’Area Vasta di Avellino, già Provincia di Avellino, sia la Provincia Autonoma di Bolzano sono rimaste intimate.
RILEVATO
che la lavoratrice – premessa l’ammissibilità dell’impugnazione con ricorso per cassazione dell’ordinanza cautelare, in quanto tale da incidere sulla sua libertà personale (art. 111 Cost., comma 7) – si duole che il Tribunale di Bolzano non abbia dichiarato inammissibile il reclamo della Provincia di Avellino, stante la natura sostanziale di sentenza dell’ordinanza cautelare di primo grado, come tale impugnabile esclusivamente mediante appello; non abbia accolto l’eccezione di inesistenza/nullità della notifica del reclamo; abbia operato un’erronea interpretazione del D.L. n. 78 del 2015, art. 4, comma 2, convertito in L. n. 125 del 2015.
Osservato:
che “E’ inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso l’ordinanza resa in sede di reclamo cautelare ex art. 669-terdecies c.p.c., ancorché affetta da inesistenza, nullità o abnormità, senza che ciò si ponga in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., trattandosi di provvedimento inidoneo a incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale e ininfluente nel successivo giudizio di merito, o con l’art. 6 CEDU, essendo comunque garantita una duplice fase di tutela davanti a un’istanza nazionale” (Cass. n. 12229/2018);
– che in tal senso è il consolidato, oltre che risalente, orientamento di questa Corte (cfr., fra numerose altre, Cass. n. 8446/2006; n. 6519/2002; n. 3388/2002; n. 10368/1997; n. 5118/1997; Sez. U n. 1832/1996).
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
– che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, essendo le Amministrazioni rimaste intimate.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2021