LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15691-2016 proposto da:
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– ricorrente –
contro
R.P.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 543/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 22/06/2015 R.G.N. 1710/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2021 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE.
PREMESSO che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha appellato la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, con la quale era stato condannato a pagare a R.P. la somma di Euro 11.714,80 a titolo di differenze retributive tra l’indennità da questo percepita nel periodo dal febbraio 2003 al marzo 2005 e la retribuzione che il dipendente avrebbe percepito se fosse stato mantenuto in servizio nel periodo di sospensione cautelare conseguente a procedimento penale;
– che la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza n. 543/2015, pubblicata il 22 giugno 2015, ha dichiarato l’improcedibilità del gravame, sul rilievo che il ricorso in appello, depositato il 22 dicembre 2011, e per la cui trattazione era stata fissata l’udienza del 18 dicembre 2014, risultava essere stato notificato solamente in data 4 dicembre 2014, in violazione del termine a comparire di cui all’art. 435 c.p.c., comma 3, e che l’istanza di assegnazione di un nuovo termine per la notifica dell’appello, pur avanzata dal Ministero, non avrebbe potuto sanare l’improcedibilità già prodottasi e rilevata d’ufficio, l’art. 154 c.p.c. consentendo la proroga del termine originario solo per i termini a carattere ordinatorio;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con unico motivo;
– che il dipendente è rimasto intimato.
RILEVATO
che con il motivo proposto viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 291,348 e 435 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, osservandosi che, ove la notifica dell’atto di appello non sia inesistente ma – come nel caso di specie – sia affetta da un vizio che ne determina la nullità, il giudice è tenuto a ordinarne la rinnovazione, che, tempestivamente effettuata, produce l’effetto di impedire la decadenza dell’impugnazione.
Osservato che il motivo è fondato;
– che “Nel rito del lavoro, all’inosservanza del termine a comparire ex art. 435 c.p.c., comma 3, consegue non già l’improcedibilità dell’appello, bensì la nullità della notificazione suscettibile, perciò, di essere rinnovata, previa fissazione di una successiva udienza e concessione di un nuovo termine per la notifica, sebbene la stessa sia stata eseguita in un termine ab initio insufficiente” (Cass. n. 12691/2019, fra le molte conformi);
ritenuto che il ricorso deve conseguentemente essere accolto;
– che, avvenendo la cassazione della sentenza impugnata per un errore che ha precluso al giudice di appello l’esame del merito della causa, il rinvio allo stesso riveste carattere meramente restitutorio e, pertanto, giustifica la designazione del medesimo giudice che l’ha pronunciata;
– che, pertanto, la Corte di appello di Catanzaro, alla quale la causa viene rinviata, procederà – all’esame della causa nel merito, nonché alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2021
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