LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6476-2016 proposto da:
MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– ricorrente –
contro
B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CATONE 15, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MAZZUCCHIELLO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO PISANI;
– controricorrente –
e contro
GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA EX USL N. *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3400/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/10/2015 R.G.N. 4890/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.
RILEVATO
– che con sentenza del 22 ottobre 2015, la Corte d’Appello di Napoli, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione di accoglimento resa dal Tribunale di Napoli sulla domanda proposta da B.F. nei confronti del Ministero della Salute e della Gestione liquidatoria della ex USL Napoli *****, avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità del predetto Ministero con riferimento al contagio da epatite B verificatori in danno del B. e la condanna del Ministero medesimo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dallo stesso B., dichiarava inammissibile l’appello proposto dal Ministero;
– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto tardiva l’impugnazione per aver il Ministero appellante effettuato il deposito dell’atto di appello oltre il termine di 30 giorni dall’avvenuta notifica della sentenza – nella specie regolarmente effettuata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, procuratore costituito – cui era tenuto, stante l’intervenuto mutamento del rito, da ordinario a speciale del lavoro, per il principio di ultrattività del rito;
– che per la cassazione della decisione ricorre il Ministero, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il B..
CONSIDERATO
– che con l’unico motivo, il Ministero ricorrente deduce la nullità della sentenza, imputando alla Corte territoriale l’error in procedendo dato dall’aver la Corte medesima equivocato circa l’essere stata la decisione assunta nell’ambito di un giudizio svoltosi secondo il rito del lavoro, per essere stata disposta la riunione della causa in questione avviata dal B. con atto di citazione ad altra promossa dal medesimo con il rito del lavoro e conseguentemente disposto il mutamento del rito;
che il motivo deve ritenersi infondato, risultando dall’impugnata sentenza e dai verbali della causa di primo grado qui depositati dal controricorrente il mutamento del rito, implicante l’essere il deposito dell’atto d’appello effettivamente avvenuto oltre i termini di rito e la tardività dell’impugnazione del Ministero;
– che, pertanto, il ricorso va rigettato;
– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Pisani Angelo, antistatario.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2021