LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14394-2016 proposto da:
P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE MACCARI 123, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO PORFIDIA, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO PORFIDIA;
– ricorrente –
contro
A.M.P., P.R., P.B., P.G., QUALI EREDI DI P.M., rappresentati e difesi dall’avv. VINCENZO ADINOLFI;
– controricorrenti –
P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA 107, presso lo studio dall’avvocato MARIANGELA ZUPA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO D’ONOFRIO;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 428/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO CHE:
1. P.L. citava in giudizio i fratelli P.M. ed E.; deducendo che la madre aveva fatto testamento con cui aveva disposto delle sue sostanze e che aveva donato in vita alcuni beni immobili a ciascuno dei figli, assumeva di essere stata lesa nei suoi diritti di legittimaria e nella propria quota di riserva; chiedeva che, dichiarata aperta la successione della madre, previa ricostruzione dell’asse ereditario, fosse ordinata l’integrazione della quota di riserva di sua spettanza. Si costituiva P.M.; si costituiva, tardivamente, P.E., aderendo alla domanda della sorella di apertura della successione e di ricostruzione dell’asse ereditario, e, dedotto che il testamento ledeva anche la sua quota di riserva, chiedeva a sua volta l’integrazione della sua quota; l’attrice eccepiva l’inammissibilità per tardività della domanda proposta nei suoi confronti; in comparsa conclusionale M. eccepiva l’inammissibilità delle domande di lesione della legittima stante l’accettazione dalle sorelle dei due legati in sostituzione; replicavano le due sorelle rilevando che nel testamento erano state istituite eredi ex re certa.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere pronunciava una prima sentenza non definitiva, n. 2774/2000, con cui dichiarava inammissibile la domanda di reintegra della quota di riserva formulata da P.E. nei confronti di P.L., ammissibile la domanda di reintegra nella quota di riserva formulata da P.E. nei confronti di P.M. e precisava che l’immobile sito in Caserta era stato oggetto di donazione indiretta da parte di R.R. alla figlia P.E. e che andava valutato ai fini della formazione della massa ereditaria.
Con sentenza definitiva n. 579/2008, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarava aperta la successione di R.R., accoglieva la domanda di riduzione di P.L. e disponeva l’integrazione della sua quota di legittima, accoglieva la domanda di riduzione di P.E. e disponeva l’integrazione della sua quota, condannava P.M. alla reintegrazione delle quote di legittima spettanti a P.E. e L..
2. Avverso tali sentenze proponeva appello principale P.E.; appello incidentale era proposto da P.L.; gli eredi di P.M. proponevano autonoma impugnazione; le impugnazioni venivano riunite.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza 2 febbraio 2016, n. 428, dichiarava parzialmente fondati l’appello principale degli eredi di P.M. e quello incidentale di P.L.; rigettava integralmente l’appello di P.E..
3. Contro la sentenza ricorre per cassazione P.E.. Resiste con controricorso P.L., che fa valere ricorso incidentale. Resistono gli eredi di P.M. ( A.M.P., P.R., B. e G.) con due controricorsi, uno avverso il principale di P.E. e l’altro avverso quello incidentale di P.L., chiedendo di rigettare entrambi i ricorsi.
Memoria ex art. 380-bis c.p.c. è stata depositata da P.L..
CONSIDERATO
CHE:
I. Il ricorso principale di P.E. è articolato in cinque motivi.
1) Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, “nullità della sentenza in ragione della violazione dell’art. 52 c.p.c., comma 3, in connessione all’art. 111 Cost., comma 2 e all’art. 101 Cost., comma 1”: avendo la ricorrente proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Napoli (nel frattempo deciso dalla Corte di cassazione con sentenza n. 18989/2019, di inammissibilità del ricorso, essendo l’ordinanza di rigetto non suscettibile di ricorso straordinario per cassazione) che aveva rigettato l’istanza di ricusazione, la Corte d’appello aveva l’obbligo di sospendere il processo, in virtù dell’art. 52 c.p.c., comma 3 e non di proseguire e decidere il medesimo.
Il motivo è infondato. E’ vero che ai sensi dell’art. 52 c.p.c., comma 3 l’istanza di ricusazione sospende il processo, ma l’ordinanza di rigetto dell’istanza “segna automaticamente il dies ad quem dell’effetto sospensivo, ricollegato alla proposizione di quell’istanza” (così, ex multis, Cass. 24007/2017).
2) Il secondo motivo contesta “violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. quanto alla denunciata nullità della sentenza parziale del Tribunale (violazione degli artt. 50-bis e ter c.p.c. connesso agli artt. 158 e 161 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)” in quanto pronunciata dal giudice monocratico, mentre la sentenza definitiva è stata resa dal Collegio.
Il motivo è inammissibile. La ricorrente, nel censurare il rigetto del primo motivo d’appello, non considera infatti l’articolata motivazione data dalla Corte che ha dichiarato il motivo inammissibile per mancanza di specificità, in quanto l’appellante non aveva chiarito la ragione per la quale la sentenza parziale era viziata e perché, anche qualora l’appellante avesse voluto denunciare un vizio della sentenza per inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del Tribunale, il vizio, ove sussistente, non avrebbe prodotto l’effetto della rimessione della causa al primo giudice, rimanendo pertanto intatta la potestà del giudice d’appello di decidere nel merito la controversia.
3) Il terzo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 770 c.c., comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”: la Corte d’appello avrebbe “grossolanamente” errato nel qualificare quali donazioni indirette gli atti di liberalità della madre alla figlia P.E., aventi ad oggetto un appartamento sito in Casetta e un terreno agricolo in Pompei.
Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha anzitutto correttamente precisato che anche la donazione cd. remuneratoria, ossia la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale remunerazione, è donazione vera e propria e in quanto tale
“assoggettata alla disciplina della reintegrazione di quanto spetta ai legittimari e, di conseguenza, all’azione di riduzione” (cfr. Cass. n. 20387/2008). Inoltre la Corte d’appello ha escluso che ricorra nel caso di specie l’ipotesi di cui all’art. 770 c.c., comma 2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, perché possa escludersi il ricorrere della donazione remuneratoria e “ricorra invece l’ipotesi prevista nel comma 2 del citato articolo, di semplice liberalità in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi, che donazione non è (o quanto meno che è figura che non comporta gli effetti normali della donazione), occorre che l’attribuzione venga effettuata in funzione di corrispettivo o in adempimento di un’obbligazione derivante dalla legge o in osservanza di un dovere nascente dalle comuni norme morali e sociali e sussista una qual certa equivalenza economica fra il suo valore e quello dei servizi ricevuti dal disponente; nei casi in cui l’elargizione da parte del donante sia diretta anche al soddisfacimento di prestazioni ricevute, l’intero rapporto è regolato in base al criterio della prevalenza, ricercando quale dei due cennati intenti si sia voluto principalmente perseguire” (così Cass. n. 2452/1976). Nel caso in esame la Corte d’appello ha affermato la mancanza di prova della corrispettività (in termini economici) tra gli allegati servigi offerti in termini assistenziali e il valore delle liberalità, la mancanza di prova che la sola P.E. abbia prestato cure e assistenza alla madre e ha ritenuto dirimente l’affermazione contenuta nel testo olografo, e proveniente dalla de cuius circa la liberalità, senza alcuna diversa indicazione che non la causa di liberalità pura e semplice (“ad E. quando sposò le comprai l’appartamento a Caserta”), così escludendo l’applicazione della fattispecie di cui all’art. 770 c.c., comma 2.
4) Il quarto motivo contesta “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”: l’impugnata sentenza sarebbe errata avendo accolto l’appello incidentale di P.L. includendo l’intero appartamento in Caserta, in contrasto con il rogito di acquisto del medesimo dal quale “si attesta che la coerede P.E. è acquirente per la metà mentre l’altra metà venne acquistata dal coniuge P.D.”, errore che sarebbe stato evitato se il consulente tecnico d’ufficio avesse “eseguito le chieste doverose indagini presso il catasto e il comune di Caserta”.
Il motivo è inammissibile. Si denuncia infatti l’omesso esame di un fatto decisivo, ossia che l’appartamento di Caserta fosse stato acquistato solo per metà dalla ricorrente, essendo l’altra metà stata acquistata dal coniuge. Il fatto è stato tuttavia considerato dalla Corte d’appello: si vedano le pp. 13 e 14 della sentenza impugnata, ove la Corte considera l’allegazione della difesa dell’acquisto dell’appartamento da parte della ricorrente e del coniuge, nonché p. 23, ove la Corte ha riportato e accolto la doglianza di P.L. circa la necessità di computare nell’asse ereditario l’intero valore dell’immobile, affermazione quest’ultima corretta, avendo la de cuius dato alla figlia l’intera somma per l’acquisto dell’appartamento, cosicché l’intero valore doveva essere computato nell’asse ereditario, come ha stabilito la sentenza non definitiva n. 2774/2000.
5) Il quinto motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (omessa pronuncia) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 (error in procedendo, diritto alla difesa e al giusto processo)”: la Corte d’appello, lungi dal pronunciare sulle censure relative alla valutazione irrisoria del terreno sito in Recale, alla inclusione nella quota assegnata alla ricorrente di un lotto di terreno con edificabilità ridotta e all’assoluto difetto di imparzialità del consulente tecnico d’ufficio, con formulazione di richiesta della sua sostituzione, ha invece assunto “il ruolo di difensore del consulente tecnico d’ufficio”.
Il motivo è inammissibile. Il giudice d’appello ha puntualmente esaminato le critiche rivolte dalla ricorrente all’operato del consulente tecnico d’ufficio e ha sottolineato come il secondo consulente avesse ripetuto l’indagine; con apprezzamento insindacabile da parte di questa Corte di legittimità ha condiviso le osservazione del consulente in risposta ai rilievi rivolti al suo operato dalla difesa della ricorrente, anche sottolineando come il consulente avesse tenuto un comportamento neutrale ed equidistante dalle parti (v. pp. 15 e 18 della sentenza impugnata).
6) Il sesto motivo contesta “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 729 e 2646 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”: la Corte d’appello avrebbe dovuto nominare un altro consulente tecnico d’ufficio che avrebbe così potuto “smascherare il disegno fraudolento” di P.L. e M., attribuendo le porzioni in favore di P.E. e L. mediante estrazione a sorte e poi procedendo al “frazionamento delle rispettive quote di riserva”; conseguentemente la Corte non si sarebbe accorta della concreta e attuale impossibilità di procedere alla trascrizione della sentenza.
Il motivo non può essere accolto. Quanto alla nomina di un altro consulente tecnico d’ufficio, la Corte d’appello ha ampiamente motivato la propria adesione alle attività svolte dal consulente tecnico e ha affermato l’imparzialità dell’attività da egli svolta (v. supra sub 5). Quanto alla violazione dell’art. 729 c.c., la ricorrente non si confronta con quanto affermato dal giudice d’appello, ossia che la disposizione invocata e della quale il consulente tecnico avrebbe omesso il rispetto riguarda i giudizi di scioglimento delle comunioni, mentre oggetto della controversia è la reintegrazione nelle quote di legittimari e l’eventuale riduzione delle medesime per lesione di legittima (v. p. 9 della sentenza impugnata). Quanto, infine, al riferimento alla impossibilità di trascrivere la sentenza, si tratta – come ha sottolineato la controricorrente P.L. – di una questione nuova e in ogni caso genericamente introdotta.
Il ricorso principale va quindi rigettato.
II. Il ricorso incidentale di P.L. – a p. 17 dell’atto definito condizionato ma poi, nelle conclusioni, esplicitato come meramente incidentale – è basato su due motivi.
1) Il primo motivo denuncia “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizi in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”: la Corte d’appello, dopo avere conferito mandato al consulente tecnico d’ufficio di determinare il valore delle migliorie e delle spese straordinarie sostenute per la conservazione dell’immobile sito in Napoli, ha poi contraddittoriamente rigettato la domanda della ricorrente di decurtazione dal valore dell’immobile delle spese di conservazione e miglioramenti.
Il motivo è inammissibile. Anzitutto viene richiamato un parametro non applicabile ratione temporis alla fattispecie. Inoltre, la Corte d’appello, richiamata la pronuncia di questa Corte n. 5982/1979 secondo la quale ai fini della riduzione delle donazioni ad integrandum legitimam il bene deve essere valutato in relazione al valore del bene stesso all’epoca dell’apertura della successione, ma nello stato in cui si trovava al tempo della donazione, ha escluso con accertamento in fatto che vi sia stato un effettivo incremento di valore dell’immobile a seguito delle spese effettuate dalla ricorrente.
2) Il secondo motivo contesta “contraddittorio ed omesso esame di un fatto decisivo per il presente giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”: la Corte d’appello, con ordinanza del 17 febbraio 2014, aveva conferito al consulente tecnico d’ufficio specifico incarico con il quale chiedeva, in relazione alla determinazione del valore del fondo sito in Recale, che il consulente desse “adeguata documentazione e chiarisse da quali specifici documenti avesse tratto le sue motivazioni, spiegando altresì le ragioni della sua preferenza rispetto ai documenti invocati dai consulenti tecnici di parte”; con la sentenza impugnata la Corte d’appello, disattendendo il richiamato incarico conferito, al consulente tecnico, avrebbe omesso di fornire alcuna determinazione in ordine alla scelta della documentazione utilizzata per valutare il valore di mercato del terreno.
Il motivo è inammissibile, in quanto denuncia l’esame al tempo stesso contraddittorio ed omesso di un fatto decisivo, fatto decisivo che viene però identificato non in un fatto storico, ma nella mancata menzione nella motivazione del provvedimento impugnato delle ragioni che hanno portato il giudice d’appello a condividere le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in ordine alla valutazione del valore del terreno sito in Recale. Il vizio denunciato pertanto non è l’omesso o contraddittorio esame di un fatto, ma un eventuale difetto di motivazione, difetto non invocabile in quanto a seguito della novella del 2012 non è più denunciabile il difetto di motivazione, ma la sola mancanza ovvero l’omesso esame di un fatto storico decisivo (v., al riguardo, le pronunzie delle sezioni unite n. 8053/2014 e n. 8038/2018).
Il ricorso incidentale va pertanto dichiarato inammissibile.
III. Considerata la reciproca soccombenza delle parti ricorrenti, le spese del presente giudizio vanno compensate tra P.E. e P.L.; le due ricorrenti vanno invece condannate a rimborsare le spese dei controricorrenti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale e di quella incidentale dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa tra P.E. e P.L. le parti le spese e condanna le due ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dei controricorrenti A.M.P., P.R., B. e G., che liquida in Euro 5.800, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore dell’avvocato Vincenzo Adinolfi, che si è dichiarato antistatario.
Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater i presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale e di quella incidentale dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 23 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2021
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