LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16701-2016 proposto da:
ASPA COSTRUZIONI DI M. E C. SNC e C.L., rappresentati e difesi dall’avvocato Gianluigi Perra con studio in Cagliari via Carbonia 22;
– ricorrenti –
contro
A.G., D.E., P.G., B.J.P. e B.M. quali eredi di B.A. rappresentati e difesi dall’avvocato Stefano Camedda con studio in Cagliari via Tuveri 58;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 827/2015 della Corte d’appello di Cagliari, depositata il 28/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– la società Aspa Costruzioni di M. e C. s.n.c. ed il geom. C.L. ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari che, in riforma della sentenza di primo grado, ha accertato la loro responsabilità ex art. 1669 c.c. per i vizi denunciati da A.G. e altri condannando gli odierni ricorrenti ed originari convenuti al risarcimento dei danni come rispettivamente liquidati a favore degli appellanti B.A., D.E., A.G.;
– il contenzioso era stato proposto in primo grado dai sig.ri A.G., + ALTRI OMESSI quali soci assegnatari della cooperativa S’Ollastru s.r.l. per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente risentiti in conseguenza dell’inadempimento da parte della società Aspa al contratto di appalto stipulato per la realizzazione di abitazioni e al contratto d’opera stipulato da parte del geometra C.L. con la medesima cooperativa;
– la corte d’appello ha disatteso l’eccezione di clausola compromissoria, contenuta nella clausola n. 22 del contratto di appalto, ritenendola non operante nei confronti dei soci assegnatari degli immobili realizzati dall’appaltatrice;
– nel merito, poi, la corte territoriale ha reputato che non era maturato al momento della notifica della citazione in data 25/2/1995 il termine di prescrizione previsto dall’art. 1669 c.c., comma 2, poiché esso decorre dalla conoscenza della gravità e causalità dei gravi difetti riscontrati nell’edificio;
– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta sulla base di due motivi, cui resistono con controricorso P.G., B.J.P. e M. quali eredi di B.A.;
– non hanno svolto attività difensiva gli intimati D.E. ved. P.’ e A.G..
CONSIDERATO
che:
– osserva in via preliminare il collegio che il ricorso per cassazione non risulta notificato a tutte le parti che hanno partecipato al giudizio d’appello conclusosi con la sentenza oggetto del presente ricorso;
– tuttavia, essendo decorso il termine dell’art. 327 c.p.c. e trattandosi di cause scindibili, non va disposta la litis denuntiatio ex art. 332 c.p.c. nei confronti delle altre parti del giudizio d’appello, cui non è stato notificato il ricorso per cassazione;
– ritiene il collegio che il ricorso appaia infondato per le seguenti considerazioni;
– con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto attinenti alla giurisdizione – assumono i ricorrenti che la clausola compromissoria, sebbene non espressamente richiamata nell’atto di assegnazione delle unità immobiliari, doveva ritenersi operante anche nei confronti dei singoli assegnatari con l’effetto di far ritenere improponibile la domanda ed inevitabile la conseguente declaratoria di difetto di giurisdizione del tribunale adito così come della stessa corte d’appello;
– la censura è infondata;
– il tenore letterale della clausola compromissoria è il seguente: per qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall’applicazione ed esecuzione della presente convenzione, le parti si obbligano di deferirne la risoluzione ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, dei quali, uno nominato dalla committente, uno dall’impresa ed il terzo nominato dai primi due. Per il deferimento dell’eventuale controversia collegio arbitrale sarà sufficiente la richiesta fatta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata da una delle due parti all’altra. Il Collegio deciderà con i più ampi poteri e secondo equità (arbitrum-merum);
– ciò posto, costituisce principio consolidato la non estendibilità della clausola compromissoria al subappaltatore, considerato terzo rispetto al contratto di appalto (cfr. Cass. 18196/2004);
– alalo stesso modo non può seriamente dubitarsi che gli assegnatari degli immobili realizzati dall’appaltore i quali agiscano ai sensi dell’art. 1669 c.c. sono comunque come terzi rispetto al contratto di appalto;
– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1667 e 1669 c.c. per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che il decorso del termine annuale di prescrizione dell’azione intentata dagli attori decorreva dall’atto notarile di assegnazione degli alloggi avvenuto in data 2 giugno 1994 e non dalla lettera di contestazione del 24 novembre 1993 inviata dagli avvocati Garau e Cassanello agli appellati;
– la censura è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, per avere la corte deciso le questioni di diritto in conformità al consolidato orientamento di legittimità (cfr. Cass. Sez. Un. 7155/2017);
– il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall’art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, esperibile sia dal committente che dall’acquirente od assegnatario dell’immobile oggetto dell’appalto, decorre dal giorno in cui il committente o l’acquirente/assegnatario conseguano un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti; il relativo accertamento, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto. e per un verso si tratta altresì di accertamento di fatto motivato sul concetto di scoperta inteso nel caso di specie collegato al momento della consegna del bene, in quanto tale incensurabile (cfr. Cass. 567/2005; id. 2238/2012, id. 27693/2019);
-la corte d’appello ha richiamato espressamente il suddetto principio ed ha spiegato perché non ha considerato utile ai fini del decorso dell’anno, ai sensi dell’art. 1669 c.c., comma 2, la lettera del 1993 inviata quando gli attori non erano ancora assegnatari degli immobili ed avuto riguardo al fatto che essi al tempo contestavano solo difformità riscontrate rispetto al progetto costruttivo;
– per contro, solo nell’atto di citazione notificato il 25/2/1995 sono stati indicati vizi ulteriori rispetto a quelli indicati nella lettera del 1993 (vizi relativi al vespaio privo di sfoghi per l’umidità; infiltrazioni d’acqua che fuoriesce dai pavimenti, dalle scale dai punti elettrici; diversità dei materiali utilizzati nelle mansarde rispetto a quelli negli appartamenti e di qualità scadente e poco coibentanti; difetti nel manto impermeabile del tetto, lesioni tra tegole e cornicioni; difetto di costruzione nelle scale; marmi delle verande spaccati; caminetti con crepe e da cui esce il fumo; malfunzionamento dei portoncini d’ingresso) e rispetto ad essi l’apprezzabile scoperta della loro effettiva sussistenza e della loro causa è intervenuta dopo gli accertamenti tecnici esperiti in corso di causa, sicché al più il termine decorreva dall’atto notarile di assegnazione del 2/6/1994 con la conseguenza che al momento della notifica del giudizio con la citazione del 25/2/1995 non era trascorso il termine annuale di prescrizione;
– la conclusione appare legittima rispetto ai parametri interpretativi e la censura finisce per proporre un’alternativa valutazione dei fatti;
– il ricorso va dunque respinto ed i ricorrenti sono condannati, in applicazione del principio di soccombenza, alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti nella misura liquidata in dispositivo;
– sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti e liquidate in Euro 5600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile il 15 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2021