LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27062-2016 proposto da:
C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DOMENICO JACHINO 63, presso il Dott. ALESSANDRO BEATRICE, rappresentato e difeso dall’avvocato VICTOR VINKO JERKUNICA, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
CO.MI., GARLASCA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 55, presso lo studio dell’avvocato CORRADO GRILLO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NICOLA BRENNA, giusta delega in atti;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2286/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 08/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere SERGIO GORJAN.
FATTI DI CAUSA
Co.Mi. e srl Treci ebbero ad evocare in causa, avanti il Tribunale di Lecco, C.R. al fine di sentir dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di compera vendita immobiliare stipulato il 19.6.2007, poiché il terreno oggetto dell’affare, avente finalità edificatoria, era divenuto, nelle more, inedificabile. Resisteva il C., contestando la domanda attorea e chiedendo, in via riconvenzionale, la pronunzia di sentenza ex art. 2932 c.c. e provvedeva a chiamare in causa Co.Fr. e P.D. a fini di manleva in caso di accoglimento della domanda attorea.
Costituitisi i chiamati, che contestavano la domanda contro di loro esposta dal C., il Tribunale lecchese, istruita la causa, emetteva sentenza di accoglimento della domanda attorea e di rigetto delle pretese di manleva verso i chiamati.
C.R. gravò la decisione avanti la Corte d’Appello di Milano che, resistendo Co.Mi. e la srl Treci – rimasero contumaci il P. ed il Co.Fr. – rigettò l’impugnazione procedendo solo a correzione della prima sentenza, emendandola da errore materiale, poiché la comune volontà delle parti era di vendere un terreno edificabile e la procrastinazione della confezione del definitivo fu sempre concordata tra le parti, sicché l’apposizione del vincolo non era addebitabile a ritardi colposi di alcuno.
Il C. ha proposto ricorso per cassazione fondato su sei motivi, esclusivamente nei riguardi degli originari attori.
Co.Mi. e la srl Garlasca – già srl Treci -, ritualmente evocati, resistono con controricorso.
Con atto datato 9.6.2021 depositato in Cancelleria e ritualmente notificato alla controparte costituita, il difensore del C., ritualmente abilitato dalla procura ricevuta, ha proposto rinuncia all’impugnazione mossa e detta rinuncia risulta ritualmente accettata dai soggetti resistenti, a spese compensate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il procedimento di legittimità conseguito al ricorso proposto da C.R. va dichiarato estinto per intervenuta rituale rinuncia ex art. 390 c.p.c. all’impugnazione proposta.
L’accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti costituiti, ex art. 391 c.p.c., comporta che nulla s’ha da provvedere circa le spese di questo giudizio di legittimità.
PQM
Dichiara estinto il presente procedimento di legittimità per intervenuta rinuncia all’impugnazione da parte del ricorrente C..
Nulla per le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2021