LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20617-2016 proposto da:
P.M., C.I., PA.PA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato GIANNINI STUDIO, rappresentati e difesi dall’avvocato LUCA GREMIGNI;
– ricorrenti –
contro
T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO NUZZACI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIO CIOFINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 915/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 10/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/09/2021 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
udito l’avv. VITTORIO NUZZACI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. IN PERSONA DEL SOST. PROC. GEN. DOTT. PEPE ALESSANDRO che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1 Nel giudizio di riduzione in pristino per violazione delle distanze legali tra fabbricati promosso nel lontano 1987 da T.G. contro i vicini Pa.Pi., P.M., C.I. e Pa.Pa. – giudizio deciso nel 2007 dalla Corte d’Appello di Firenze con la conferma della sentenza di primo grado (Tribunale di Pisa, n. 610/2004) sfavorevole agli originari convenuti, questa Corte di Cassazione, con sentenza n. 4634/2013 ha accolto il secondo motivo di ricorso proposto da costoro (ad esclusione di Pa.Pi.) e ha cassato la pronuncia della Corte d’appello, con rinvio per nuovo esame della vicenda in fatto, ed in particolare per l’accertamento della eventuale formazione di intercapedini dannose, circostanza ritenuta influente sull’esito finale del giudizio di compatibilità della fattispecie concreta alla norma.
2 Riassunto il procedimento a cura dell’originario attore, la Corte di rinvio, dopo avere disposto una consulenza tecnica di ufficio, con sentenza 915/2016 resa pubblica il 10.6.2016, ha condannato il P., la C. e Pa.Pa. alla demolizione della porzione illegittima della nuova costruzione da loro realizzata, così come precisata in motivazione e ha posto a loro carico le spese dell’intero giudizio, in applicazione della regola della soccombenza, avuto riguardo all’esito complessivo della lite.
Per giungere a tale conclusione la Corte territoriale, dopo aver premesso che non era più in discussione la natura di “nuova costruzione” della sopraelevazione del vano sottotetto, ha osservato, sulla scorta dei condivisibili accertamenti compiuti dal consulente;
– che una porzione della parete realizzata dai convenuti (indicata come zona B) risultava posizionata ad una distanza di mt. 4,82 dalla frontistante parete dell’edifizio T. e quindi inferiore a quella di dieci metri prescritta dalla normativa locale;
– che tale porzione di costruzione aveva determinato la formazione di un’intercapedine e che pertanto andava disposta la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.
La Corte di rinvio ha infine posto le spese dell’intero giudizio a carico dei soccombenti.
3 Contro tale pronuncia il P., la C. e Pa.Pa. ricorrono per cassazione sulla base di cinque censure, contrastate dal controricorso dal T..
Il Procuratore Generale ha fatto pervenire conclusioni scritte insistendo per il rigetto del ricorso, richiamandole in udienza.
Le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Col primo motivo si denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 394 c.p.c. circa il divieto di nuove conclusioni e/o ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 l’omessa pronuncia. Si osserva in particolare che le conclusioni rassegnate davanti alla Corte di rinvio erano diverse da quelle precisate nell’atto di citazione, risultando così violata la regola secondo cui nel giudizio di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale ed ogni riferimento a domande pregresse ha l’effetto di richiamare univocamente ed integralmente le domande già spiegate, anche attraverso il richiamo per relationem.
Rimproverano inoltre i ricorrenti alla Corte d’Appello di aver omesso qualsiasi considerazione in ordine alla modifica delle conclusioni, e di avere omesso di pronunciarsi in ordine alla esatta parte del fabbricato che dovrebbe essere oggetto di demolizione.
Il motivo è infondato sotto entrambi i profili in cui si articola.
Quanto alla dedotta violazione di norme processuali, dispone l’art. 394 c.p.c., comma 3 che “nel giudizio di rinvio….le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione”.
Questa Corte ha chiarito più volte che la riassunzione della causa a seguito di cassazione della sentenza – dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l’altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell’ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione (tra le varie, cfr. Sez. 2 -, Ordinanza n. 5137 del 21/02/2019 Rv. 652698; Sez. 1, Sentenza n. 4096 del 21/02/2007 Rv. 595280; Sez. L, Sentenza n. 13719 del 14/06/2006 Rv. 590354).
Nel caso in esame, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4634/2013, ritenendo corretta la qualificazione di “nuova costruzione” operata dalla Corte d’Appello con riferimento al locale di sgombero trasformato in locale abitativo (cfr. sentenza cit. nella parte relativa alla disamina del primo motivo di ricorso per cassazione), aveva poi circoscritto l’indagine al vano sottotetto oggetto di sopraelevazione, disponendo un nuovo esame proprio per verificare se l’opera di nuova edificazione avesse determinato la formazione di una intercapedine (cfr. sentenza citata nella parte relativa alla disamina del secondo motivo di ricorso accolto).
Ebbene, come si evince dall’originario atto di citazione (che gli stessi ricorrenti hanno riportato a pagg. 2 e 3 del ricorso), il T. aveva agito per ottenere il rispetto delle distanze legali con riferimento anche alla parte realizzata in sopraelevazione ed aveva concluso anche la declaratoria di illegittimità “di quant’altro illegittimo verrà a risultare in corso di causa” (cfr. pag. 3 ricorso): dunque, le conclusioni precisate davanti al giudice di rinvio (finalizzate in definitiva ad ottenere l’abbattimento della porzione di costruzione realizzata a distanza illegale) non solo rientravano nell’ampio contenuto di quelle rassegnate in citazione, ma – come è evidente – apparivano conformi anche alle statuizioni della sentenza di legittimità: la dedotta violazione di legge quindi non sussiste.
Venendo all’omessa pronuncia, secondo la giurisprudenza di questa Corte, poiché il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, per integrare detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronuncia solo nei confronti di alcune parti. Per contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all’attività svolta dal giudice per supportare l’adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio (v. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 5730 del 03/03/2020 Rv. 657560; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28308 del 27/11/2017 Rv. 646428; Sez. 1, Sentenza n. 3388 del 18/02/2005 Rv. 579433).
Nel caso di specie, si è fuori dal vizio processuale denunziato perché la Corte fiorentina si è pronunciata sulla domanda di riduzione in pristino ed ha individuato in modo sufficientemente chiaro la porzione da abbattere facendo richiamo alla motivazione (a sua volta contenente il richiamo alla individuazione della porzione a distanza illegale operata dal consulente tecnico: cfr. sentenza impugnata dispositivo e motivazione a pag. 7).
2 Col secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. circa l’obbligo di uniformarsi al principio di diritto e/o ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e omessa pronuncia. Ad avviso dei ricorrenti nessun accertamento è stato effettuato nel giudizio di rinvio in ordine alla dimostrazione del pericolo di formazione di intercapedini dannose. Si deduce inoltre che il secondo quesito posto dal giudice non ha avuto una risposta specifica da parte del consulente tecnico e che la Corte di Firenze ha omesso ogni considerazione sull’accertamento dell’esistenza delle intercapedini dannose. La Corte d’Appello avrebbe inoltre errato nella individuazione della sopraelevazione ed avrebbe omesso di rispondere al terzo quesito dato al CTU, omettendo così’ di chiarire l’esatta porzione da demolire, omissione ancor più grave se rapportata alla sentenza di primo grado e alla consulenza tecnica ivi svolta. Si evidenzia inoltre la minima entità della sopraelevazione.
Anche tale motivo è infondato.
In linea di principio va ricordato che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua “potestas iudicandi”, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione “ex novo” dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (tra le tante, Sez. 2 -, Sentenza n. 448 del 14/01/2020 Rv. 656830; Sez. 1, Sentenza n. 17790 del 07/08/2014 Rv. 632551; Sez. L, Sentenza n. 6707 del 06/04/2004 Rv. 571860).
Nel caso in esame, la sentenza di appello è stata cassata anche per vizi di motivazione e quindi il giudice di rinvio ben poteva valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere e quindi certamente rientrava nelle sue prerogative accertare, anche attraverso l’ausilio di un esperto, la formazione di intercapedini per effetto della sopraelevazione, trattandosi di un tipico accertamento tecnico.
La Corte di rinvio quindi si è orientata entro i limiti dei poteri conferiti dall’art. 384 c.p.c.. mentre la censura dei ricorrenti si risolve, a ben vedere, in una critica puramente in fatto, tendente ad incidere sull’apprezzamento in fatto riservato al giudice di merito (accertamento della violazione delle distanze e della formazione di intercapedini dannose).
Quanto all’omessa pronuncia sull’esatta porzione di immobile in violazione delle distanze legali, valgono le considerazioni svolte nella trattazione del precedente motivo e pertanto ad esse si rinvia per evitare inutili ripetizioni.
3 Col terzo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 873 c.c. per avere la Corte di rinvio ritenuto definitivamente accertata la natura di nuova costruzione con riferimento alla sopraelevazione del vano sottotetto originariamente destinato a locale di sgombero e per avere omesso di fare applicazione dell’art. 111, lett. u delle norme di attuazione del Comune di Cascina (in cui si trovano gli immobili, ndr), essendo stato accertato che il vano sottotetto oggetto di sopraelevazione era utilizzato a scopo di abitazione. Ritengono che la sentenza della cassazione non doveva vincolare la Corte fiorentina nella valutazione dell’esistenza di una nuova costruzione. Secondo i ricorrenti, il richiamo al concetto di nuova costruzione avrebbe dovuto semmai essere limitato unicamente alla parte sopraelevata.
Il motivo è inammissibile perché si scontra col giudicato interno ormai formatosi sul concetto di “nuova costruzione” e sulla inesistenza della dedotta violazione di legge per effetto della inapplicabilità dell’art. 111, lett. u della normativa locale (che consente limitati aumenti di volume in caso di rialzamento di vani sottotetto abitualmente adibiti a scopo di abitazione). Questa Corte, infatti, nel rigettare il primo motivo di ricorso per cassazione, aveva escluso la violazione della norma locale perché non risultava né dimostrato né affermato che il locale già avesse, prima della contestata immutazione, una vocazione, sia pure di fatto, abitativa; ed aveva ritenuto congruamente motivato il concetto di nuova costruzione in linea con la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sentenza 4634/2013 cit. pag. 3).
4 Col quarto motivo, si deduce la violazione dell’art. 873 e/o ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 l’omessa pronuncia. Richiamando il terzo motivo del precedente ricorso per cassazione (ritenuto assorbito dall’accoglimento del secondo) i ricorrenti rimproverano alla Corte di rinvio di non avere considerato che – come dedotto dallo stesso attore con l’atto di citazione – gli immobili in relazione ai quali sarebbero state realizzate le lamentate violazioni, non appartengono ai medesimi proprietari. Precisano che l’immobile non è in comunione, ma appartiene separatamente agli stessi, essendo costituito da due unità abitative che appartengono separatamente agli stessi ricorrenti.
La censura è infondata.
Premesso che non si discute di litisconsorti pretermessi e che non vi è stata condanna solidale (quanto alla riduzione in pristino), appare corretta la decisione della Corte di fiorentina di condannare i proprietari, fermo restando che in sede di esecuzione saranno adottate le necessarie determinazioni per individuare esattamente le porzioni di ciascuno soggette a demolizione.
5 Col quinto motivo, infine, i ricorrenti, lamentano la violazione o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. dolendosi della mancata compensazione delle spese, stante l’accoglimento della domanda solo in minima parte.
Anche questo motivo, al pari di tutti gli altri, è destituito di fondamento perché in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019 Rv. 653610; Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005 Rv. 582306).
Nel caso di specie, la Corte di rinvio, considerato l’esito globale del giudizio, ha posto le spese della lite a carico della parte risultata soccombente sulla domanda di demolizione.
La decisone dunque appare giuridicamente corretta anche perché, come è noto, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse (Sez. 1 -, Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017 Rv. 645187; Sez. 3, Sentenza n. 406 del 11/01/2008 Rv. 601214). E ancora, quando la lite viene decisa nella sua interezza il giudice deve individuare quale sia la parte totalmente o parzialmente soccombente e quella, per converso, totalmente o parzialmente vincitrice (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15483 del 11/06/2008, Rv. 603368; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4052 del 19/02/2009, Rv. 607022). Inoltre, il criterio di individuazione della soccombenza, sulla base del quale va effettuata la statuizione delle spese, deve essere unitario e globale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17523 del 23/08/2011, Rv. 619214; conf. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466).
In conclusione, il ricorso va respinto con inevitabile addebito di spese alla parte soccombente. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 8 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2021