Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.41486 del 24/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7026-2017 proposto da:

S.S., rappresentato e difeso dall’Avvocato CLAUDIO DEFILIPPI per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G., quale ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI VARESE, depositato il 11/1/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/10/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

1. Rilevato che: S.S. ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Varese che ha respinto il reclamo dal medesimo presentato nei confronti della declaratoria di insussistenza dei presupposti per l’apertura del procedimento di cui alla L. n. 3 del 2012, art. 7 e ss..

2. Considerato che: come questa Corte ha recentemente chiarito, il decreto con cui il tribunale respinge il reclamo proposto contro la decisione di rigetto della domanda di apertura della procedura disciplinata dalla L. n. 3 del 2012, artt. 7 e ss. successivamente modificata dal D.L. n. 179 del 2012, conv. in L. n. 221 del 2012, ha la stessa natura del decreto che respinge il reclamo avverso il rigetto dell’istanza di fallimento, sicché esso non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, difettando dei requisiti della definitività, in quanto la domanda di apertura della procedura è riproponibile, e della decisorietà, in quanto non incide su un diritto del debitore (cfr. Cass. n. 17836 del 2019; Cass. n. 15821 del 2020);

3. Ritenuto che: il ricorso e’, quindi, inammissibile, e come tale dev’essere dichiarato, senza alcuna pronuncia sulle spese, in difetto di controricorso.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2021

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