Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza Interlocutoria n.41487 del 24/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3338-2017 proposto da:

P.M., P.G., rappresentate e difese dall’avv.to AMEDEO BARBERIO domiciliato in Laterza via Cappuccini n. 4;

– ricorrenti –

contro

D.C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, V.QUINTINO SELLA 20, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MONTALI, rappresentata e difesa dall’avvocato CARMELO MOBILIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 513/2016 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, depositata il 07/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

RITENUTO

CHE:

1. P.M. e G. convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Taranto, D.C.V. e G. per sentir dichiarare la esclusiva responsabilità dei convenuti in relazione ai fenomeni di umidità riscontrati su un muro di loro proprietà e, per l’effetto, di sentirli condannare a rimuovere il muro di tufo costruito sulla proprietà degli attori, e ad eliminare o arretrare il pluviale non rispettoso della distanza di cui all’art. 889 c.c. e causa delle dette infiltrazioni.

2. Il Tribunale di Taranto accoglieva le domande attoree e condannava i convenuti a rimuovere il muro realizzato sul lastrico di proprietà degli attori e ad arretrare il pluviale posto in prossimità del confine tra le due proprietà e a risarcire i danni causati dall’infiltrazioni liquidate in Euro 400.

3. Avverso la suddetta sentenza P.G. e M. proponevano appello.

4. La Corte d’Appello di Lecce, per quel che ancora rileva, accoglieva il terzo motivo di appello in quanto il muro oggetto di contestazione sorgeva su un muro sottostante comune e, dunque, riteneva che gli appellanti si fossero avvalsi della facoltà di innalzamento del muro riconosciuta dall’art. 885 c.c., comma 1.

Il consulente tecnico d’ufficio, infatti, sulla base della identica tipologia costruttiva e delle tipologie costruttive della zona aveva desunto che i due immobili erano stati realizzati come un unico corpo di fabbrica e aveva chiaramente indicato in planimetria che il muro posto tra il locale dei P. e l’immobile dei convenuti era un muro comune. Tale conclusione era condivisibile perché avvalorata dall’unicità del muro e presunta ex art. 880 c.c. in virtù della natura divisoria dello stesso. Pertanto, poiché il muro oggetto dell’ordine di demolizione sorgeva proprio sul muro comune doveva ritenersi che i convenuti avessero legittimamente esercitato la facoltà di cui all’art. 885 c.c., comma 1, senza sconfinare illecitamente nella proprietà dei P.. La comunione del muro divisorio non doveva intendersi nel senso che ciascuno dei proprietari avesse la piena proprietà della metà del muro secondo la linea mediana dello stesso, ma come il diritto di ciascun comproprietario sull’intero muro.

La Corte d’Appello accoglieva anche il motivo relativo alla causa dell’umidità rinvenuta nei locali dei P., nel senso che tale fenomeno non era causato dal vecchio canale di raccolta di scolo dell’immobile dei D.C.. Le conclusioni del consulente recepite dal Tribunale, infatti, si fondavano su una mera supposizione, non avendo il consulente tecnico eseguito alcun accertamento concreto sulla possibile causa delle infiltrazioni. Il perito aveva omesso qualsiasi accertamento concreto sullo stato della manutenzione del canale di gronda al servizio del locale dei P., così come qualsiasi accertamento sullo stato del lastrico solare, nonostante le contestazioni mosse dal consulente di parte. Questi aveva eccepito che non era stato accertato lo stato di manutenzione della copertura del sistema di smaltimento delle acque al servizio del locale dei P.. Inoltre, il perito del Tribunale era caduto in forte contraddizione, affermando che la dismissione da parte dei convenuti del vecchio sistema di raccolta delle acque era la causa delle infiltrazioni e che il fenomeno di infiltrazione persisteva nonostante esso fosse stato rimosso. Per giustificare questa contraddizione il giudice di primo grado aveva fatto riferimento a una fase di regressione dell’umidità, ma di tale regressione non vi era alcun riscontro negli atti. Pertanto, la mancanza di accertamenti concreti in ordine alle cause dell’infiltrazione discendente di acqua nella quarta campata del locale dei P. e il persistere del fenomeno senza alcuna regressione, nonostante la rimozione del vecchio impianto di smaltimento di raccolta dell’acqua piovana al servizio dell’immobile dei D.C. portava ad escludere che la causa di dette infiltrazioni fosse da ricondurre causalmente alla cattiva tenuta dell’impianto di smaltimento dismesso e, pertanto, la pretesa risarcitoria degli attori doveva rigettarsi.

4. P.M. e P.G. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi.

5. D.C.G. e D.C.V. hanno resistito con controricorso.

6. In prossimità dell’udienza i controricorrenti hanno depositato documentazione dalla quale risulta che la notifica del controricorso non è stata possibile a causa del decesso dell’avvocato delle ricorrenti presso il quale erano domiciliate.

RILEVATO

CHE:

In tema di giudizio di cassazione, la revoca della “procura ad litem”, quale espressione dell’autonomia negoziale della parte, attuata mediante l’esercizio del diritto potestativo di recesso dal rapporto professionale con il difensore, non integra una causa interruttiva del processo, che prosegue senza la necessità di alcun particolare adempimento, mentre, in caso di morte dell’unico difensore dopo il deposito del ricorso e prima dell’udienza di discussione, sebbene non operi l’interruzione del processo, tuttavia, trattandosi di evento sottratto alla disponibilità della parte, la Corte ha il potere di differire l’udienza, disponendo la comunicazione del provvedimento alla parte personalmente, per consentire la nomina di un nuovo difensore, salvo il caso in cui la stessa parte risulti essere stata già informata del detto evento e, nonostante il congruo tempo a sua disposizione, non abbia provveduto ad effettuare tale nomina (Sez. 3, Sent. n. 7751 del 2020, conf. Sez. U, Sent. n. 477 del 2006).

In applicazione del suddetto principio di diritto la Corte dispone, pertanto, il differimento dell’udienza, non risultando che le ricorrenti siano state informate della morte dell’avvocato Amedeo Barberio, unico difensore, con comunicazione alle parti personalmente dell’invito a eleggere nuovo domicilio e a nominare nuovo difensore.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo e dispone la comunicazione alle parti della presente ordinanza di rinvio con invito a nominare nuovo difensore.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile, il 13 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2021

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