LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20806-2016 proposto da:
S.F., S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALDO DEGLI UNVALDI 272, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO MASSAFRA, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ACERO 2a, presso lo studio dell’avvocato GINO BAZZANI;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 2481/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. S.F. ed S.E. hanno proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 2481/2016 della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 19 aprile 2016.
2.Resiste con controricorso S.G., che ha altresì proposto ricorso incidentale articolato in un unico motivo.
3.Con citazione notificata in data 11 marzo 2008, S.G. convenne i figli S.F. ed S.E. innanzi al Tribunale di Roma per ottenere la divisione dell’eredità di D.P., coniuge separato dell’attore e madre dei convenuti. Eccepita, da parte di S.F. ed S.E., la carenza di legittimazione attiva dell’attore, per essere stato quest’ultimo escluso dal testamento con cui la de cuius aveva istituito i figli quali unici eredi, S.G. avanzò domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie, della quale i convenuti eccepirono la tardività. Il Tribunale di Roma respinse entrambe le eccezioni dei convenuti con sentenza non definitiva, che venne poi confermata nei successivi giudizi di appello (sent. 2587/2013 della Corte d’appello di Roma) e cassazione (ordinanza n. 2108/2018). Con altra sentenza non definitiva (n. 13277/2015), il Tribunale rigettò la richiesta di attribuzione per intero e pro indiviso dell’appartamento avanzata da S.F. ed S.E. ex art. 720 c.c., contestualmente disponendo, con separata ordinanza, la vendita dell’intero compendio ereditario, in ragione della constatata mancanza di un accordo tra le parti per la divisione. Tale sentenza non definitiva, insieme all’ordinanza che disponeva la vendita, vennero impugnate da S.F. ed S.E. innanzi alla Corte d’appello di Roma, che accolse il gravame rilevando: 1) che la richiesta di assegnazione per intero e pro indiviso dell’appartamento summenzionato (senza il box auto) con addebito dell’eccedenza e dichiarazione di disponibilità a versare ulteriori conguagli avanzata dai convenuti in primo grado, non consentiva il ricorso alla vendita all’incanto, dovendosi la medesima considerare extrema ratio nell’ambito del giudizio di divisione; 2) che nonostante l’autonomia del box a livello catastale, esso avrebbe dovuto seguire le sorti dell’appartamento di cui si chiedeva l’assegnazione; 3) che a S.G. avrebbe dovuto essere assegnato il locale commerciale compreso nel compendio ereditario, non rilevando il fatto della mancata richiesta, da parte del medesimo, di attribuzione di quote in natura, se non nella prospettiva di un accordo, e limitatamente al locale commerciale, secondo il progetto divisionale n. 2 redatto dal c.t.u. (che contemplava anche la corresponsione dell’indennità di occupazione dell’appartamento); ciò in quanto l’assegnazione in natura si rivela funzionale ad una più soddisfacente divisione ed alla ragionevole durata del processo; 4) che doveva ritenersi inammissibile la domanda di indennità per il mancato godimento dell’appartamento avanzata dall’attore in primo grado, in quanto non riproposta con appello incidentale; 5) che doveva ritenersi condivisibile la stima dei beni operata dal CTU (Euro 650.000,00 per l’appartamento, comprensivo di box auto e soffitta; Euro 81.000,00 per il locale commerciale; valore totale dell’asse, dunque, di Euro 731.000,00 di cui i 3/4 – per un valore di Euro 548.250,00 – spettanti a Francesca ed S.E., il restante quarto – per un valore di Euro 182.750,00 – a S.G., con conseguente diritto di quest’ultimo ad un conguaglio di Euro 101.750,00).
La Corte d’appello assegnò, pertanto, l’appartamento con annesso box auto a Francesca ed S.E. ed il locale commerciale a S.G..
4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e art. 380 bis.1 c.p.c..
Le parti hanno depositato memorie.
5. E’ del tutto priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale posta nel ricorso di Francesca ed S.E. con riguardo all’art. 463 c.c. (nella parte in cui tale disposizione non prevede, tra i casi di indegnità a succedere, anche le ipotesi di “grave ingratitudine”), atteso che non investe una norma dalla cui applicazione dipende la definizione del presente giudizio di legittimità.
6. Il primo motivo del ricorso di S.F. ed S.E. allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. “per avere la Corte omesso la decisione sulla domanda riconvenzionale proposta dai convenuti nella prima memoria depositata ex art. 183 c.p.c., comma 6 in ordine alla declaratoria di nullità della compravendita degli immobili di via ***** e del box auto”. I ricorrenti principali portano a “conoscenza della Suprema Corte, non senza un moto di disappunto, lo smarrimento dal fascicolo di parte della memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6 depositata in atti dalla difesa dei convenuti il 23.9.2008 e della documentazione ad essa allegata, nella quale i germani S. avevano spiegato la domanda riconvenzionale per sentire dichiarare la nullità dell’atto di compravendita (rectius donazione) de quo, memoria che risulta presente nel fascicolo d’ufficio del tribunale solo in copia”. Aggiunge il primo motivo del ricorso principale: ” Come è dato leggere nella sentenza parziale del Tribunale di Roma, il giudice unico, con ragionamento non comprensibile e certo non condivisibile, si riservava di decidere sulla domanda riconvenzionale dei convenuti con la sentenza definitiva, pur avendo l’accertamento della dedotta nullità carattere assolutamente pregiudiziale rispetto al giudizio di divisione perché diretto ad accertare quali fossero i beni effettivamente ricaduti nella successione della defunta D.P.. Precedentemente infatti, il giudice, per come è detto nella sentenza, aveva più volte rigettato le richieste istruttorie dei convenuti intese a dimostrare la mancata corresponsione di un prezzo per la compravendita de qua ritenendo la domanda tardiva in quanto a suo dire doveva essere proposta nei modi e nei termini dell’art. 167 c.p.c. contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dei convenuti che ne riteneva l’ammissibilità essendo sorto l’interesse in conseguenza della domanda nuova di riduzione dell’attore proposta solo alla prima udienza di trattazione e non prima perché sarebbe stato incompatibile con la sollevata eccezione di carenza di legittimazione attiva dell’attore in quanto non chiamato all’eredità”. Prosegue ancora la censura: “Giusta o sbagliata che sia tale prospettazione la formulazione della domanda riconvenzionale, deve comportare ex necesse una pronuncia del giudice che invece è stata omessa sia dal giudice di primo grado che dalla Corte d’Appello di Roma nella sentenza impugnata. Tale omissione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 configura error in procedendo, atteso che l’art. 112 c.p.c. nello stabilire il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, impone al giudice un dovere di pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa. A tale riguardo la Corte Romana, nel decidere definitivamente su l’intero giudizio e non solo sulla parte devoluta con l’appello parziale, o è andata ultra petita in quanto ha deciso anche su questioni per le quali il giudice di primo grado non si era ancora pronunciato ovvero ha omesso di decidere sulla domanda riconvenzionale proposta dai ricorrenti, fatto che a loro sommesso ma convinto avviso deve comportare sia nell’un caso che nell’altro la cassazione della sentenza stessa per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. con la rimessione alla stessa Corte territoriale per l’accertamento della nullità e conseguentemente della effettiva consistenza dell’asse ereditario, presupposto necessario per la determinazione dell’eccedenza dovuta dai ricorrenti al S. per effetto dell’attribuzione in loro favore dei predetti cespiti ereditari”.
Il secondo motivo del ricorso di S.F. ed S.E. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., dell’art. 782 c.c. e della L. 16 febbraio 1913, n. 89, artt. 48 e 50, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la Corte d’appello omesso di valutare un fatto decisivo per il giudizio, vale a dire, ancora una volta, la nullità della compravendita dell’appartamento di via ***** e del box auto. I ricorrenti si dolgono inoltre, anche in questa sede, dello smarrimento di documenti di massima importanza che avrebbero dimostrato la simulazione della compravendita tra L.F. e D.P.; secondo la censura proposta, la Corte d’appello, dal momento che con la pronuncia impugnata ha definito l’intero giudizio di divisione e che nell’atto di appello avanzato la questione era stata portata alla sua attenzione (“nell'”antefatto” dell’atto di appello” – ric. p. 13), avrebbe dovuto, una volta rilevata la mancanza di documentazione nel fascicolo, ordinarne nuovamente il deposito alle parti; ciò avrebbe comportato altresì una rideterminazione dell’eccedenza addebitata ai ricorrenti.
6.1. I primi due motivi del ricorso principale di S.F. ed S.E., da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili avendo riguardo ai requisiti imposti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6.
Essi si riferiscono alla questione della nullità della compravendita degli immobili di via ***** e del box auto. I ricorrenti principali a pagina 2 del ricorso narrano che si sarebbe trattato di domanda riconvenzionale proposta nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6 e che la nullità dell’atto di vendita del 16.1.2002 (con il quale D.P. aveva alienato alla figlia la nuda proprietà dell’appartamento di Via ***** e del box auto) discendesse dal fatto che la vendita operata dissimulava una donazione. Si aggiunge anche la narrazione dello smarrimento del fascicolo di parte e della relativa memoria.
Di tale domanda riconvenzionale, come della riferita nullità per simulazione e dello smarrimento dell’atto difensivo e dei documenti, la sentenza impugnata non parla, né i ricorrenti principali adempiono agli oneri di esporre sommariamente al riguardo le vicende di causa, di confrontarsi con la decisione della Corte di Roma e di indicare atti e documenti su cui si fondano le censure, in particolare precisando se e come tali questioni fossero state devolute mediante specifico motivo ex art. 342 c.p.c. alla Corte d’appello (si espone, piuttosto, che se ne era parlato “nell'”antefatto” dell’atto di appello”). I due motivi di ricorso addebitano tanto al Tribunale che alla Corte d’appello di non aver pronunciato al riguardo, ma, in realtà: 1) le stesse censure riferiscono che il Tribunale si era “riservato di decidere sulla domanda riconvenzionale dei convenuti con la sentenza definitiva” (e rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, tanto la facoltà di derogare, in presenza di richiesta della parte, alla regola generale della concentrazione della decisione in un’unica sentenza, quanto quella di separare le domande ai fini di una pronuncia parziale soltanto su alcuna di esse: tra le tante, Cass. Sez. 3, 08/09/2006, n. 19299); 2) le stesse censure riferiscono che il Tribunale aveva più volte rigettato le richieste istruttorie dei convenuti intese a dimostrare la mancata corresponsione di un prezzo per la compravendita, ritenendo la domanda tardiva (ed è noto che la memoria di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1, consente alle parti di precisare e modificare le domande “già proposte”, ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domande o delle eccezioni formulate dalla controparte, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione: Cass. Sez. 6 – 3, 26/11/2019, n. 30745; Cass. Sez. 3, 19/07/2013, n. 17708; Cass. Sez. U, 14/02/2011, n. 3567); 3) l’omessa pronuncia su una domanda (o su un punto di essa) deve essere denunciata, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., con la formulazione di uno specifico motivo di appello, mediante il quale si deduca l’errore commesso dal giudice di primo grado, non essendo il giudice di appello automaticamente investito di ogni domanda, eccezione o conclusione avanzata nel grado precedente (Cass. Sez. U, 08/02/2013, n. 3033); 4) nell’ipotesi di perdita dei fascicoli di parte, o di documenti in essi contenuti, la parte ha l’onere di richiedere al giudice il termine per ricostruire il proprio fascicolo e, disposte infruttuosamente le opportune ricerche tramite la cancelleria, può entro il termine assegnato – depositare nuovamente atti e documenti, a condizione che dimostri di averli già ritualmente prodotti. D’altro canto, le memorie, come tutti gli atti delle parti, si devono altresì inserire in copia nel fascicolo d’ufficio (art. 168 c.p.c. e art. 73 disp. att. c.p.c.).
7. Il terzo motivo del ricorso di S.F. ed S.E. ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. e art. 556 c.c., per aver la Corte d’appello omesso di considerare il fatto delle spese sostenute dai ricorrenti per il mantenimento dell’asse ereditario (documentate già in primo grado con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1).
7.1. Anche tale motivo è inammissibile in rapporto all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6. La censura invoca l’omessa pronuncia da parte della Corte d’appello su una domanda e l’omesso esame delle relative produzioni documentali che si assumono contenute nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 1, n. 6, senza specificare “come” e “quando” tale domanda e tali fatti siano stati poi devoluti al giudice di appello, continuando a supporre che quest’ultimo sia automaticamente tenuto a pronunciare non soltanto sulle questioni e sui punti contestati della sentenza impugnata, ma su tutte le domande ed eccezioni spiegate sin dall’inizio del processo dalle parti.
8. L’unico motivo del ricorso incidentale proposto da S.G. si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c., per aver la Corte d’appello dichiarato inammissibile la domanda volta ad ottenere l’indennità per il godimento dell’immobile oggetto di divisione ereditaria, che avrebbe dovuto essere aggiunta alla somma indicata come conguaglio. Il ricorrente incidentale deduce che non è necessario riproporre la domanda con appello incidentale in caso di rigetto della domanda principale, essendo sufficiente la riproposizione ex art. 346 c.p.c., e evidenzia che tale domanda aveva formato altresì oggetto di perizia espletata in primo grado, nella quale si era accertato il valore dell’immobile e della relativa occupazione/locazione.
8.1. E’ da rigettare l’eccezione di inammissibilità del controricorso avanzata dai ricorrenti principali, risultandone perfezionata la notifica a mezzo del servizio postale con la consegna attestata dall’avviso di ricevimento allegato.
8.2.11 motivo di ricorso incidentale è inammissibile, in quanto non supera lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle, mentre la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione, di cui intende ottenere l’accoglimento, ha l’onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa (tra le tante, Cass. Sez. 1, 13/05/2016, n. 9889).
6. Consegue l’inammissibilità sia del ricorso principale che del ricorso incidentale.
Le frasi di cui a pagina 5 (“parenti sciacalli”) ed a pagina 7 (“il S. latitò”) del ricorso principale, individuate dal controricorrente a sostegno dell’istanza di cancellazione ex art. 89 c.p.c., comma 2, non rilevano quali espressioni sconvenienti o offensive, in quanto la prima non riferita alla controparte e la seconda non eccedente palesemente i limiti di una manifestazione di dissenso verso il comportamento dello stesso controricorrente.
Le spese del giudizio di cassazione vengono regolate con la compensazione delle stesse nei rapporti fra i ricorrenti principali e il ricorrente incidentale in ragione della reciproca soccombenza.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – da parte dei ricorrenti principali ed incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per le rispettive impugnazioni, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed il ricorso incidentale; compensa le spese del giudizio di cassazione nei rapporti fra i ricorrenti principali ed il ricorrente incidentale.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali ed incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2021
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