LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 8818 – 2019 R.G. proposto da:
C.P., – c.f. ***** – C.R. – c.f. ***** –
(quali eredi di C.F.), elettivamente domiciliati, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in *****, presso lo studio dell’avvocato Nicola Fiorillo che li rappresenta e difende in virtù
di procura speciale in calce (al ricorso.
– ricorrenti –
contro
MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, – c.f. ***** – in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.
– controricorrente –
avverso il decreto dei 16/27.11.2018 della Corte d’Appello di Perugia;
udita la relazione nella camera di consiglio del 30 giugno 2021 del consigliere Dott. Luigi Abete.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso ex lege n. 89/2001 alla Corte d’Appello di Roma C.F. si doleva per l’irragionevole durata del giudizio promosso con ricorso del 3.7.1976 dinanzi alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale della Campania, e definito con sentenza n. 1352/2009.
Chiedeva condannarsi il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di un equo indennizzo.
2. Con decreto in data 15.6.2015 la Corte d’Appello di Roma dichiarava la propria incompetenza per territorio e accordava al ricorrente termine di 60 giorni per la riassunzione del giudizio dinanzi alla Corte d’Appello di Perugia.
3. Con atto di citazione notificato in data 10.9.2015 C.P. e C.R., eredi di C.F., riassumevano il giudizio.
4. I ricorrenti attendevano alla rinnovazione della notificazione dell’atto di riassunzione all’esatto indirizzo p.e.c. del Ministero dell’Economia e delle Finanze conformemente a quanto disposto all’udienza del 12.3.2018 dalla Corte di Perugia.
5. Con decreto dei 16/27.11.2018 la Corte di Perugia dichiarava l’estinzione del giudizio.
Evidenziava la corte che l’atto di citazione notificato il 10.9.2015 ai fini della riassunzione era stato depositato il 15.9.2015, sicché, in rapporto alla previsione dell’art. 50 c.p.c., comma 2, il giudizio era stato tardivamente riassunto.
6. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso C.P. e C.R. (quali eredi di C.F.); ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.
7. I ricorrenti, in ottemperanza a quanto disposto da questa Corte con ordinanza interlocutoria del 22.10.2020, hanno provveduto alla rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione.
8. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
9. I ricorrenti hanno depositato memoria.
10. Con l’unico motivo i ricorrenti deducono che, qualora alla riassunzione si attenda, così come nella specie, con atto di citazione anziché con ricorso, è sufficiente, onde impedire l’estinzione del giudizio, che entro il prescritto termine si provveda, così come si è provveduto nella specie, alla notificazione della citazione.
Deducono quindi che è irrilevante che l’atto di citazione sia stato depositato successivamente al decorso del termine.
11. Il motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
12. Si dà atto che con l’ordinanza depositata il 15.6.2015 la Corte d’Appello di Roma aveva accordato al ricorrente C.F. termine di sessanta giorni per la riassunzione dinanzi alla Corte d’Appello di Perugia.
Si dà atto che l’atto di citazione in riassunzione è stato notificato (seppur invalidamente ma con successiva sanatoria della nullità in dipendenza della rinnovazione della notificazione all’esatto indirizzo p.e.c. del Ministero dell’Economia e delle Finanze conformemente a quanto disposto all’udienza del 12.3.2018 dalla Corte di Perugia) da C.P. e C.R., eredi di C.F., in data 10.9.2015.
Si dà atto quindi che la notificazione dell’atto di citazione in riassunzione è sopraggiunta entro l’assegnato termine di sessanta giorni.
13. Su tale scorta è sufficiente reiterare l’insegnamento di questa Corte, seppur espresso con riferimento alla riassunzione del processo sospeso o interrotto.
Ovvero l’insegnamento secondo cui, per la valida riassunzione del processo sospeso o interrotto, l’istante può utilizzare, anziché la comparsa o il ricorso al giudice per la fissazione dell’udienza di prosecuzione, la citazione della parte ad udienza fissa, la cui idoneità al raggiungimento dello scopo previsto nell’art. 297 c.p.c. resta condizionata all’avvenuta notifica dell’atto alla controparte prima della scadenza del termine perentorio entro il quale va promossa la prosecuzione del giudizio (cfr. Cass. 6.5.2015, n. 9000; Cass. sez. un. 10.5.1996, n. 4394).
14. In accoglimento del ricorso il decreto della Corte d’Appello di Perugia dei 16/27.11.2018 va cassato con rinvio alla stessa corte in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
15. Non sussistono i presupposti perché, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, D.P.R. cit., comma 1 bis.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto della Corte d’Appello di Perugia dei 16/27.11.2018 e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 30 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2021