LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12688-2016 proposto da:
C.A., rappresentato e difeso dall’avv.to ALESSANDRO BELTRAME ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Manzano (UD) via Roma n. 13/9;
– ricorrente –
contro
PREFETTO PROVINCIA TREVISO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2743/2015 del TRIBUNALE di TREVISO, depositata il 10/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
FATTI DI CAUSA
1. C.A. proponeva appello avverso la sentenza del giudice di pace di Treviso con la quale era stata rigettata l’opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione al codice della strada per il superamento del limite di velocità asserita mente avvenuto lungo l’autostrada *****.
2. Il Tribunale di Treviso rigettava l’impugnazione. Preliminarmente, il giudice dell’appello affermava la tardività della costituzione dell’Avvocatura dello Stato, tanto nel primo quanto nel secondo grado di giudizio; dalla contumacia dell’amministrazione, tuttavia, non derivava alcuna conseguenza sul piano probatorio e dal verbale di accertamento acquisito ritualmente emergeva che la vettura al momento della violazione procedeva lungo la direttrice Trieste Venezia. Nella specie non assumeva alcun rilievo il fatto che nel verbale la strada percorsa fosse descritta come autostrada *****, essendo tale espressione riferibile alla qualifica dell’autostrada e non alla direttrice di percorrenza. Dal medesimo verbale, inoltre, risultava che i rilievi, come anche l’indicazione del chilometraggio, erano stati effettuati con riferimento alla carreggiata ovest direzione Trieste Venezia, dove peraltro era apposto l’apparecchio autovelox che, dunque, era preceduto e non seguito dalla segnalazione mediante segnaletica verticale. Non vi era alcuna contraddizione tra la localizzazione dell’autovelox e quella della segnaletica.
Quanto alla deduzione dell’appellante circa l’applicabilità quale ius superveniens del disposto della sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2015 di declaratoria di incostituzionalità dell’art. 45 C.d.S. nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità fossero sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura, la questione non poteva essere presa in considerazione nel giudizio di appello, non essendo stata mai oggetto di doglianza la circostanza di fatto della presunta omessa taratura. Pertanto, la mancata produzione in giudizio del certificato da parte dell’amministrazione non equivaleva all’accertamento della mancata taratura. Anche la deduzione circa la mancata precisazione del carattere temporaneo o permanente della postazione di rilevazione era stata sollevata solo in appello ed anzi addirittura solo all’udienza di discussione.
3. C.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso.
4. Il Ministero dell’interno si è costituito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45.
La censura attiene all’applicabilità della sentenza della Corte Costituzionale al caso di specie in quanto non sarebbe stato provata in giudizio la regolare effettuazione della taratura dello strumento di accertamento della velocità e, inoltre, risulterebbe violato l’art. 2909 c.c., in quanto la mancata produzione del relativo certificato da parte dell’amministrazione non equivarrebbe all’accertamento della mancata taratura dello specifico apparecchio.
Secondo il ricorrente, era onere dell’amministrazione di fornire la prova che l’apparecchiatura di rilevamento dell’infrazione fosse corretta mente tarata.
2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli artt. 142 – 200 C.d.S..
Secondo il ricorrente la deduzione circa l’incertezza sul carattere temporaneo o permanente del segnale di preavviso non era tardiva in quanto questione di puro diritto da risolvere indipendentemente dalle sollecitazioni di parte.
2.1 I primi due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
Le sentenze della Corte Costituzionale possiedono efficacia erga omnes, con la conseguenza di rendere inapplicabili le disposizioni travolte dal giudizio di incostituzionalità ai rapporti in relazione ai quali la norma dichiarata incostituzionale risulti rilevante, stante l’effetto retroattivo dell’annullamento escluso solo per i cd. rapporti esauriti.
Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente aveva dedotto il motivo di censura circa la mancanza di taratura periodica dell’apparecchio misuratore della velocità solo in sede di udienza di discussione. La struttura del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative è di tipo impugnatorio. Esso riguarda, come ricorda, da ultimo, Sez. 6-2, n. 21146/2019, Rv. 655278-01, in continuità con l’indirizzo nomofilattico di Sez. U, n. 01786/2010, Rv. 611243-01, il rapporto giuridico sotteso, avente fonte legale in un’obbligazione di tipo sanzionatorio (così già Sez. 2, n. 12503/2018, Rv. 648753-01; Sez. 2, n. 09286/2018, Rv. 648150-01). Al descritto paradigma impugnatorio è annesso un rigido sistema preclusivo (Sez. 2, n. 27909/2018, Rv. 651033-01), valevole per ogni soggetto coinvolto nel giudizio di opposizione, sicché tutte le ragioni poste alla base della richiesta di nullità (o di annullamento) dell’atto devono essere prospettate nel ricorso introduttivo, entro i termini di legge. Al ricorrente non è consentito di integrare in corso di causa i motivi originariamente addotti, non potendo egli ampliare il thema decidendum mediante domande nuove diverse dalla causa petendi fatta valere con l’opposizione, mentre l’Amministrazione resistente non può dedurre, a sostegno della pretesa sanzionatoria, motivi o circostanze differenti da quelle enunciate con l’ordinanza, stante il carattere vincolato del provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, in conformità al principio di tassatività dettato dalla L. n. 689 del 1981, art. 1 (ribadito da Sez. 1, n. 06965/2018, Rv. 648110-01), con conseguente immodificabilità del relativo contenuto (in termini anche Sez. 1, n. 13433/2016, Rv. 640355-01). Infine, il giudice non può rilevare d’ufficio, fuori dei limiti dell’oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi o ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che ne ha preceduto l’emanazione distinti da quelli dedotti dal ricorrente, salvo che essi incidano sull’esistenza dell’atto impugnato o abbiano ad oggetto la violazione del principio di legalità.
Come si è detto, il ricorrente non ha proposto quale motivo di opposizione quello relativo alla mancata verifica periodica della funzionalità e taratura dell’apparecchio misuratore della velocità, sicché non può ammettersi la contestazione in corso di causa della mancanza di prova circa l’effettuazione della suddetta verifica periodica di funzionalità.
Allo stesso modo non può sollevarsi di ufficio la questione circa il carattere temporaneo o permanente della postazione di rilevamento relativa al caso di specie.
3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 112 c.p.c..
Il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di opposizione avente ad oggetto le sanzioni accessorie della decurtazione di sei punti della patente, della sospensione della patente, e della sospensione della carta di circolazione. Egli deduce che non trovandosi alla guida del mezzo ed essendo responsabile solo in qualità di proprietaria non poteva soggiacere alle sanzioni accessorie.
3.1 Il terzo motivo di ricorso è fondato.
Il Tribunale ha completamente omesso di pronunciarsi sul motivo di opposizione relativo alle sanzioni accessorie, pur avendo riportato nelle conclusioni del ricorrente il suddetto motivo con richiesta di annullamento dei provvedimenti assunti con il verbale in ordine alla decurtazione dei punti della patente, alla sospensione della patente e della carta di circolazione.
Di qui l’evidente vizio ex art. 360 c.p.c., n. 4, di omessa pronuncia su di un motivo di appello e violazione dell’obbligo di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. L’omessa pronuncia su un motivo di appello integra, infatti, la violazione dell’art. 112 c.p.c. e non già l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell’appello (Sez. 6 – 3, n. 6835 del 16/03/2017, Rv. 643679 – 01; Sez. L, n. 22759 del 27/10/2014, Rv. 633205 – 01).
4. In conclusione la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara infondati i primi due motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Treviso in persona di diverso magistrato che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara infondati i primi due motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Treviso in persona di diverso magistrato che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2021