Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.41497 del 24/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28167-2016 proposto da:

SOCIETA’ PEFI SS, IN PERSONA DELL’AMM.RE E LEGALE RAPP.TE, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio ASSOCIATI STUDIO GREZ &, rappresentata e difesa dall’avvocato MARZIO DALLARI;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL PUSTERIA 22/15, presso lo studio dell’avvocato MERCEDES CORREALE, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRA TONONI, EUGENIO ANTONIO CORREALE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 249/2016 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, depositata il 23/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/09/2021 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato MARZIO DALLARI che si riporta agli atti difensivi;

udito l’avv. EUGENIO ANTONIO CORREALE che si riporta agli atti difensivi;

sentito il P.M. IN PERSONA DEL SOST. PROC. GEN. DOTT. PEPE ALESSANDRO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1 Per quanto ancora interessa in questa sede, la Corte d’Appello di Cagliari, sez. dist. Sassari, con sentenza n. 249/2016 resa pubblica il 23.5.2016, ha respinto l’impugnazione proposta da Pefi ss contro la sentenza di primo grado (Tribunale di Tempio Pausania, sez. dist. Olbia n. 303/2010) che l’aveva condannata ad arretrare un locale con finestra alla distanza regolamentare di cinque metri dal confine col contiguo fondo di proprietà di B.G..

La Corte di merito ha motivato la sua decisione osservando, sempre per quanto ancora interessa:

– che la Pefi aveva dedotto in comparsa conclusionale e quindi tardivamente di essersi avvalsa nel giudizio di appello della facoltà di realizzare un incremento volumetrico previsto dalla L.R. Sardegna n. 4 del 2009;

– che sulla scorta della giurisprudenza costituzionale le norme regionali non possono disciplinare la materia delle distanze, riservata al legislatore nazionale, ma solo gli indici di edificabilità e le volumetrie realizzabili;

– che le norme dei regolamenti locali e dei piani regolatori sono integrative di quelle codicistiche per effetto del richiamo contenuto negli artt. 872 e 873 c.c. sicché il giudice è tenuto ad applicarle indipendentemente da ogni attività assertiva e probatoria delle parti.

2 Contro tale sentenza la Pefi ss ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi contrastati con controricorso dal B..

Il Procuratore Generale ha fatto pervenire conclusioni scritte insistendo per il rigetto del ricorso e in udienza le ha richiamate.

Le parti hanno depositato memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Col primo motivo, denunziandosi violazione e falsa applicazione della L.R. Sardegna 23 ottobre 2009, n. 4, art. 8, comma 5 ter in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, si addebita alla Corte d’Appello un errore di sussunzione del fatto di causa: la Corte d’Appello avrebbe fondato la condanna all’abbattimento sul presupposto improprio che l’ampliamento sia stato realizzato in deroga alla distanza minima dal confine stabilita dal regolamento edilizio di Olbia ed in presunta applicazione dell’art. 8, comma 5 ter cit., che invece non riguarda la disciplina delle distanze ricompresa nella materia dell’ordinamento civile riservata alla competenza statale. L’erronea qualificazione del fatto discende, a dire della ricorrente, dal non avere considerato che la costruzione in aderenza era stata realizzata in piena conformità alle disposizioni del Codice civile e del regolamento edilizio comunale senza utilizzare alcuna deroga alla disciplina delle distanze regolamentari. Precisa che il motivo si fonda sulla documentazione prodotta nel giudizio di appello, sulla comparsa conclusionale e sulla memoria di replica.

2 Col secondo motivo la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 41 del regolamento edilizio del 1988 e art. 40 del nuovo regolamento edilizio del Comune di Olbia approvato con Delib. Consiliare 9 aprile 2015, nonché dell’art. 873 c.c. per avere la Corte territoriale trascurato di considerare che dette disposizioni consentono la costruzione in aderenza.

3 Col terzo motivo, si denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 l’omesso esame del fatto decisivo rappresentato, ad avviso della ricorrente, dal fatto che l’avvenuto ampliamento in aderenza eseguito dalla Pefi ha fatto venir meno la violazione delle distanze, essendo stata inglobata l’intercapedine contestata nella costruzione in aderenza. Ribadisce la ricorrente che trattasi di circostanza obiettiva sopravvenuta nel corso del giudizio e risultante dalla documentazione depositata anche in via telematica.

4 I motivi, che si prestano ad esame unitario per il comune riferimento ad un fatto sopravvenuto, sono fondati.

La prima questione da affrontare riguarda gli effetti del fatto sopravvenuto nel corso del giudizio.

Ebbene, è stato già affermato in giurisprudenza che questa Corte può conoscere del fatto sopravvenuto, facendo applicazione di quell’orientamento, risalente e non più contraddetto, formatosi in materia di espropriazione per pubblica utilità e, segnatamente, nel caso di azione di risarcimento di danni per occupazione illegittima di un suolo da parte della pubblica amministrazione. Si è precisato che a fronte di una situazione mutata per il sopravvenire di un fatto nuovo nella accezione del sopravvenire di nuove circostanze di fatto, la disciplina giuridica di tale immutazione è del tutto analoga a quella che si determinerebbe a seguito della pubblicazione di una disposizione legislativa applicabile alla fattispecie (cfr. per un inquadramento della figura del fatto nuovo, Sez. 3, Sentenza n. 26757 del 2020 in motivazione alle pagg. 40 e ss. e altre ivi richiamate).

Nel caso in esame, la società ricorrente nel corso del giudizio di secondo grado aveva depositato documentazione – formatasi nel corso di quel giudizio – da cui risultava il cambiamento della originaria modalità costruttiva (si assume infatti l’avvenuto ampliamento della camera da letto sul retro della proprietà, in aderenza al muro di confine con la proprietà B. con conseguente venir meno – a dire della ricorrente – della intercapedine contestata): la Corte d’Appello avrebbe dovuto esaminare la documentazione per verificarne la indispensabilità (cfr. art. 345 c.p.c. nella versione applicabile alla fattispecie) e in particolare per stabilire se, alla stregua della modificazione posta in essere e documentata, la violazione delle distanze legali fosse venuta meno alla luce della normativa localmente applicabile.

Trattandosi di documentazione formatasi in corso di causa e depositata comunque prima della rimessione della causa al Collegio, la parte non era tenuta a chiedere nessuna autorizzazione al deposito.

Ed infatti, la produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nella formulazione successiva alla novella attuata mediante la L. n. 69 del 2009, a condizione che la parte dimostri di non avere potuto produrli prima per causa a sé non imputabile ovvero che essi, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado, siano indispensabili per la decisione, purché tali documenti siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione nell’atto introduttivo del secondo grado di giudizio, salvo che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo; tale produzione e’, però, comunque preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione e non può essere pertanto effettuata in comparsa conclusionale (cfr. Sez. 2 -, Ordinanza n. 12574 del 10/05/2019 Rv. 654179; Sez. 1; v. altresì Ordinanza n. 24164 del 13/10/2017 Rv. 645542; v. ancora Cass. SU n. 10790 del 2017, in motiv.; Cass. n. 24129 del 2018).

Tale verifica nel caso di specie non c’e’ stata, perché la sentenza impugnata, dilungandosi sui limiti della potestà legislativa regionale (cfr. pagg. 8 e 9), ha poi considerato unicamente lo stato di fatto preesistente e su tale base fattuale, ha confermato la condanna all’arretramento a cinque metri dal confine del “locale con finestra” (“bagno accorpato alla camera da letto”).

Ne’ è possibile demandare, come si propone a pag. 3 del controricorso, la relativa questione al giudice dell’esecuzione, ostandovi la regola della intangibilità del giudicato.

In conclusione, la sentenza va cassata per nuovo esame da parte del giudice di rinvio che si individua nella Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese di questo giudizio (restando così assorbito anche l’auspicio, pure contenuto in ricorso, di una diversa regolamentazione delle spese di lite).

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2021

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