Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.41498 del 24/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3232-2017 proposto da:

C.R., F.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ARNO 38, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA MONCADA, rappresentati e difesi dall’avvocato GIACOMO TRIOLO;

– ricorrenti –

U.S., E.F., elettivamente domiciliati in PALERMO, VIA VERSILIA 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MENALLO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE ARNONE;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1018/2016 del TRIBUNALE di AGRIGENTO, depositata il 28/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

FATTI DI CAUSA

F.S. e C.R. ebbero ad avviare giudizio avanti il Giudice di Pace di Agrigento per accertare l’esatto confine tra i loro fondi – siti in Comune di Porto Empedocle – e quelli confinanti in signoria di E.F. e U.S. con ordine di restituzione della porzione del loro predio usurpata dai vicini ed apposizione dei termini.

Resistettero i consorti E.- U., rilevando come avevano apposto la recinzione contestata esattamente lungo la linea di confine individuata a seguito di sentenza di divisione dell’originario bene comune in capo alle parti, emessa nel 2001 dal Tribunale acragantino.

Ad esito del giudizio il Giudice di Pace, rilevato che con sentenza resa dal Tribunale acragantino nel 2010 gli attori erano divenuti titolari esclusivi della ex particella 27, oggetto anche della sentenza di divisione ma non in signoria delle parti di quel procedimento, stabilì la linea di confine tra i fondi.

I consorti U.- E. proposero gravame nanti il Tribunale di Agrigento che, opponendosi i consorti C.- F., ritenne non opponibile agli appellanti la sentenza del 2010, che accertava l’intervenuto acquisto mediante usucapione in capo ai soli appellati del fondo individuato dalla particella *****, sicché tra le parti aveva valore il solo giudicato portato nella sentenza del 2001 di divisione dei beni comuni – compreso il terreno individuato dalla particella ***** – e provvide ad individuare la linea di confine, collocandola in diversa posizione rispetto a quella stabilita dal Giudice di Pace.

F.S. e C.R. hanno proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa dal Tribunale acragantino, fondato su unico motivo ed illustrato con nota difensiva.

U.S. e E.F. si sono costituiti ritualmente con controricorso, portante anche impugnazione incidentale articolata su unico motivo, ed hanno anche depositate note di costituzione di nuovi difensori e difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dai consorti F.- C. s’appalesa fondato e va accolto, mentre l’impugnazione incidentale in quanto infondata va rigettata.

Con l’unico articolato mezzo d’impugnazione i ricorrenti denunziano violazione dell’art. 950 c.c. e vizio di motivazione, posto che il Giudice acragantino ebbe a ritenere non utilizzabile, nel presente procedimento di regolamento di confini, la sentenza resa dal Tribunale di Agrigento nel 2010, con la quale era stato accertato il loro acquisto, mediante usucapione, del fondo individuato dalla particella ***** – ora pp.cc. 510 e 511 – del Comune censuario ed amministrativo di Porto Empedocle.

Un tanto nonostante aver dato atto che detto predio, pur risultando indicato quale oggetto di vendita nel contratto preliminare, tuttavia non era stato oggetto di cessione nel contratto definitivo, con il quale le odierne parti acquistarono i beni comuni poi oggetto della divisione giudiziale definita dalla sentenza del 2001, ritenuta dal Giudice acragantino unico titolo utilizzabile nel presente procedimento, ex art. 950 c.c..

Osservano ancòra i ricorrenti come il bene individuato dalla particella ***** risultava in proprietà di terzi sino alla sentenza di accertamento del loro acquisto mediante usucapione del 2010, sicché non risulta oggetto del giudicato formatosi a seguito della sentenza del 2001, invero venutosi a costituirsi successivamente al 2010, stante le impugnazioni proposte avverso la sentenza di divisione.

Infine i consorti F.- C. rilevano come il Tribunale ebbe ad esporre argomentazione contraddittoria, ritenendo la non applicazione della regola sul conflitto tra giudicati, stante la diversità ontologica tra le decisioni in tesi confliggenti, e poi non utilizzando come titolo utile, ai fini della regolamentazione dei confini, la sentenza di usucapione perfettamente legittima e non opposta in alcuna sede.

La censura mossa coglie nel segno posto che nella presente controversia fondata sul disposto ex art. 950 c.c. i titoli di proprietà non sono oggetto di contestazione – Cass. sez. 2 n 22095/20, Cass. sez. 2 n 5899/01 – bensì si configurano come elementi di prova privilegiati utili per individuare il corretto confine tra i fondi di causa in caso di sua incertezza soggettiva ovvero oggettiva – Cass. sez. 2 n 12327/20 -.

Nella specie il Giudice acragantino ha ritenuto di non tener conto, quale titolo utile all’individuazione del confine, della sentenza d’accertamento dell’acquisto mediante fatto del diritto di proprietà da parte dei ricorrenti sul predio, ora individuato dalle particelle 510 e 511 – già part. ***** – del Comune di Porto Empedocle, in forza del disposto ex art. 2909 c.c. poiché contrastante con la statuizione portata nella sentenza del 2001 di divisione tra le odierne parti del fondo acquistato in comunione.

Un tanto ha opinato il Giudice d’appello perché, pur non rientrando il bene immobile identificato dalla particella ***** tra quelli comuni alle parti in causa – particelle ***** – tuttavia con la decisione giudiziale del 2001 si provvide a dividere anche detto bene, benché non in proprietà alle odierne parti, allora titolari in comunione del predio identificato dalle particelle ***** di Porto Empedocle.

In ragione di detta decisione, assunta tra le odierne parti in relazione anche al bene non in loro signoria, poiché non acquistato con il contratto del 28.3.1984, oramai passata in giudicato, il Giudice acragantino ha ritenuto che la sentenza, afferente l’acquisto mediante usucapione da parte dei soli consorti F.- c. dell’immobile identificato dalla particella *****, non fosse opponibile agli odierni resistenti poiché non parte del processo, sicché l’unico titolo utilizzabile in causa al fine d’individuare l’esatto confine tra i predi in signoria delle parti litiganti rimaneva la sentenza di divisione del 2001.

Tuttavia una volta escluso che nella specie trova applicazione la regola di soluzione dei conflitti tra giudicati, posto che le sentenze in questione erano state rese tra parti diverse ancorché con relazione al medesimo immobile, il Tribunale non poteva porre nel nulla gli effetti della sentenza accertativa dell’acquisto mediante usucapione di un diritto reale immobiliare, ex se avente effetti erga omnes, sull’osservazione che i resistenti non erano stati parte del procedimento che ebbe a portare a detta statuizione.

Difatti in tale prospettiva era anche onere del Tribunale indicare la ragione giuridica in forza della quale i consorti U.- E. dovevano essere votati nella causa di acquisto mediante usucapione incoata dagli odierni ricorrenti nei confronti del soggetto ancora titolare del diritto di proprietà sul bene in questione, posto che pacificamente non era stato venduto con il contratto del 1984.

La circostanza che – errando – le parti condividenti ebbero a ricomprendere nel compendio immobiliare da dividere anche il predio sub particella ***** non in loro proprietà – posto che non l’avevano acquistato con il contratto del 1984 – non comporta il sorgere del diritto di proprietà sullo stesso a seguito della sentenza di divisione che lo ricomprendeva, poiché il bene in effetti in signoria a soggetti diversi rispetto ai condividenti parti della causa.

Posto che in relazione al bene immobile non in signoria delle parti condividenti la sentenza di divisione è inutiliter data non concorrendo il diritto reale sul bene in capo loro, nemmeno la statuizione può formare cosa giudicata – Cass. sez. 2 n 23077/21 – mancando il rapporto presupposto.

Erroneamente, dunque, il Tribunale acragantino ha ritenuto titolo non utilizzabile in questa lite – tesa all’accertamento dell’esatta linea di confine tra i fondi delle parti – la sentenza di usucapione del 2010 non sussistendo alcun impedimento giuridico ad un tanto.

Quindi il Tribunale di Agrigento dovrà procedere a decidere la lite ex art. 950 c.c. azionata dalle parti in forza di tutti i titoli afferenti la proprietà dei predi interessati versati in causa dalle parti.

Con l’impugnazione incidentale i consorti E.- U. hanno lamentato vizio di motivazione posto che il Tribunale, pur dando atto che il confine risulta individuato nell’ambito della decisione in giudicato a conclusione della causa di divisione del 2001, tuttavia ha individuato il confine, non già, sulla scorta di detta sentenza, bensì dell’elaborato peritale assunto in causa che si discosta dalla linea stabilita in sede di sentenza di divisione.

La censura in quanto si fonda sul presupposto che l’accertamento del confine debba esser operato sulla sola scorta della sentenza di divisione del 2001 e non anche considerando la sentenza di usucapione resa nel 2010, come dianzi visto errato, non può che esser disattesa.

Difatti l’accertamento richiesto al Giudice in questa vertenza dovrà avvenire in forza di ambedue i titoli proposti dalle parti e, non già, solo sulla scorta di quello indicato dagli impugnanti incidentali, con conseguente infondatezza della censura mossa.

Pertanto la sentenza impugnata va cassata e la causa rimessa al Tribunale acragantino in persona di diverso Magistrato, che appunto procederà all’accertamento dell’esatto confine tra i fondi delle parti sulla scorta di tutti gli elementi versati in causa compresa la sentenza n. 707 del 2010 resa dal Tribunale di Agrigento.

Il Giudice di rinvio, ex art. 385 c.p.c., comma 3, provvederà anche a disciplinare le spese di questo giudizio di legittimità.

Concorrono in capo ai consorti U.- E., quali impugnanti incidentali, le condizioni per l’ulteriore pagamento di somma pari al contributo unificato, ove dovuto.

PQM

Accoglie il ricorso principale, rigetta l’impugnazione incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Agrigento, altro Magistrato, che anche disciplinerà le spese di questo giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte degl’impugnanti incidentali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di camera di consiglio, il 13 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472