LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8807/2017 R.G. proposto da:
B.A., B.A., B.M., B.S., rappresentati e difesi dall’avv. Stefano Lombardi, elettivamente domiciliati in Roma, Via Monte Santo n. 4, presso l’avv. Pietro Vitiello.
– ricorrenti –
contro
BE.AN. E BE.PI., rappresentati e difesi dall’avv. Giorgia Cristofolini, domiciliati in Trento, Via Grazioli n. 15.
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 96/2017, depositata in data 14.2.2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 22.11.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. B.A., A., M. e S., eredi di I.E., impugnano – con ricorso in tre motivi – la sentenza della Corte d’appello Cagliari n. 96/2017.
Be.An. e Pa. resistono con controricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..
Con atto depositato in data 10.02.1992, Be.An. e Pa., unitamente alla madre F.T., premettendo di essere proprietari nel Comune di Carloforte di un immobile edificio-villetta con annesso terreno (identificato nel catasto terreni al mappale n. *****), hanno chiesto al Pretore di S. Antioco – con domanda di reintegra in possesso – di disporre la riapertura di un cancello posto su un tracciato utilizzato dagli attori per giungere alla loro proprietà, sostenendo che I.E., proprietaria dei fondo confinante (part. *****), avesse chiuso l’accesso, impedendo l’esercizio del transito.
Con pronuncia del 10.6.2003, il Pretore ha negato la richiesta di interdetto.
Nella fase di merito, il tribunale di Cagliari, istruita la causa con interrogatorio formale delle parti e l’escussione dei testimoni, ha respinto la domanda per carenza di prova dell’esercizio del possesso. La sentenza, impugnata dai germani Be., anche quali eredi di F.T., è stata integralmente riformata in appello.
Il giudice territoriale ha ritenuto ammissibile la richiesta di demolizione del muro realizzato in loco dalla I., benché formulata solo con le memorie ex art. 184 c.p.c., osservando che i Be. già in ricorso avevano lamentato non la semplice chiusura del cancello, ma la chiusura della strada su cui avevano transitato fino dall’agosto del 1991 tramite il cancello, transito impedito anche dalla presenza del muro edificato dalla convenuta.
Ha – nel merito – ritenuto provato l’esercizio del passaggio e la consumazione dello spoglio, rilevando che, come dichiarato dai testi, i resistenti avevano disponibilità delle chiavi del cancello e che la stessa I.E. aveva riconosciuto di aver recintato la sua proprietà e di aver chiuso il cancello che consentiva il passaggio meno agevole rispetto all’altro lasciato aperto, utilizzabile anche con mezzi pesanti.
In definitiva, entrambi i passaggi, quello tramite un cancello in ferro chiuso dall’appellata e quello tramite il varco aperto dai Bertotto, erano alternativamente utilizzati dalle parti, ma il passaggio tramite il primo cancello (di cui gli appellanti detenevano le chiavi) era stato ostruito dalla presenza del muro, dovendosi perciò disporre il ripristino dello stato dei luoghi.
2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che solo nelle memorie ex art. 184 c.p.c. i resistenti avevano denunciato che l’esercizio del passaggio era stato reso impossibile dalla presenza del muro, introducendo una domanda nuova che la Corte, in luogo di dichiarala inammissibile, aveva ritenuto fondata in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Il motivo è infondato.
La consumazione dello spoglio anche tramite la realizzazione di un muro sul percorso utilizzato per il transito era allegazione legittimamente deducibile anche nelle memorie di cui all’art. 184 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis).
Nel giudizio possessorio diretto alla reintegrazione nel possesso non costituisce domanda nuova la specificazione, nel corso del processo, delle altre opere o, in genere, degli altri comportamenti che rappresentino l’estrinsecazione dello spossessamento già lamentato nell’atto introduttivo del giudizio (Cass. 1391/1968).
Sussiste domanda nuova solo nel caso in cui venga indicato, come oggetto di spoglio, un bene diverso da quello menzionato nell’atto introduttivo, giacché alla privazione di un bene diverso corrisponde una controversia che esorbita dai limiti dell’originaria pretesa. Il solo mutamento della prospettazione di elementi relativi al possesso dello stesso bene (modalità, limiti, titolo giustificativo) o allo spoglio (modi d’esecuzione, clandestinità, violenza) non integra un mutamento, ma una semplice modificazione della domanda (Cass. 11369/2019).
E’ d’altronde sempre consentito alle parti – nel rispetto delle preclusioni processuali – mutare uno o entrambi gli elementi oggettivi (“petitum” e “causa petendi”) dell’azione, sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali (Cass. s.u. 12310/2015).
3. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Il giudice distrettuale avrebbe omesso di considerare che i resistenti avevano riconosciuto nel corso dell’interrogatorio formale di aver apposto al cancello un lucchetto ormai arrugginito e bloccato, ammettendo che il percorso non era utilizzato da tempo. La medesima circostanza era stata confermata da altri testi, senza che la pronuncia l’abbia in alcun modo presa in considerazione.
Il motivo è inammissibile.
L’assunto che i ricorrenti avessero dismesso il possesso per l’impraticabilità dei luoghi e – in particolare – per l’impossibilità di attraversare il cancello, chiuso da un lucchetto vetusto e ormai bloccato da tempo, è esplicitamente disatteso dalla Corte di merito che – con motivato apprezzamento delle prove – ha affermato che, fino a data di poco precedente all’instaurazione della causa, il percorso era praticabile e che solo la realizzazione del muro aveva reso impercorribile uno dei due varchi presenti in loco.
La stessa attualità del possesso al momento dell’attività spoliativa è stata accertata dalla Corte dove ha precisato che, fino a poco prima dell’instaurazione del giudizio, il varco poi ostruito dal muro era utilizzato dai resistenti per raggiungere la loro proprietà (cfr. sentenza pagg. 7-9).
4. Il terzo motivo denuncia il travisamento della prova, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la Corte di merito utilizzato le dichiarazioni dei testi N.A. e P., che avevano riferito fatti contrastdg’ sia riguardo al periodo di esercizio del possesso, che alle caratteristiche del muro posto a chiusura dei cancelli.
Il motivo è inammissibile.
Il travisamento della prova può concettualmente sussistere solo in caso di errata percezione del contenuto di un dato mezzo istruttorio e la relativa censura si traduce nella richiesta di verificare che l’informazione che ne abbia tratto il giudice sia contraddetta dalle acquisizioni processuali.
Nella specie, la Corte di merito ha ritenuto di poter superare le apparenti contraddizioni presenti nelle deposizioni testimoniali, sul rilievo che N.P., sostenendo di aver visto i resistenti esercitare il passaggio anche dopo l’estate 1991, non aveva riferito fatti contrastanti con le dichiarazioni di N.A. (che aveva invece asserito che il transito era stato esercitato fino all’estate 1991), poiché – come ha spiegato la sentenza – le due diverse deposizioni si riferivano ai due distinti varchi di accesso.
Il ricorso attinge proprio il ragionamento decisorio e la logicità delle soluzioni accolte, intendendo evidenziare l’inattendibilità dei testi o l’inutilizzabilità delle deposizioni, senza tuttavia individuare dati oggettivi – indiscutibilmente risultanti dagli atti – che contrastino con quelli che il giudice ha ritenuto di poter trarre dalle prove.
In sostanza, il ricorso non intende – al riguardo – far emergere che “l’informazione probatoria riportata ed utilizzata dal giudice per fondare la decisione sia stata diversa e inconciliabile con quella contenuta nell’atto o addirittura non esista, per modo che ad essere domandata è la sola constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, sia contraddetta da uno specifico atto processuale (Cass. 10749/2015), ma minare la valenza e l’attendibilità delle fonti conoscitive utilizzate, sia in sé stesse, sia in rapporto ad altre acquisizioni.
Ciò richiederebbe – tuttavia – non “un’operazione meccanica di raffronto fra gli atti e la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito”, ma la formulazione di un giudizio di inattendibilità o rilevanza e di prevalenza dell’una fonte informativa sulle altre, sconfinando nell’ambito delle valutazioni di fatto, incensurabili in cassazione. Il ricorso è quindi respinto, con aggravio delle spese liquidate in dispositivo.
Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
PQM
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2300,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, il 22 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2021