LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. est. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13105/2013 R.G. proposto da:
SER.MEc.c. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati Domenico D’Arrigo e Marcella Lazzari, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elett.te dom.ta in Roma alla via M. Prestinari n. 13, presso lo studio dell’Avv. Paola Ramadori;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è
ex lege domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 139/66/12 della CTR della Lombardia Brescia, depositata in data 14/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 novembre 2020 dal Dott. Angelo Napolitano.
RITENUTO
che:
l’Amministrazione con atto datato 26/2/2020 ha rappresentato che la società contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11.
CONSIDERATO
che:
l’istanza di definizione non ha ad oggetto tributi esclusi dalla legge e la stessa Amministrazione ricorrente ha dato atto che la società contribuente ha versato quanto previsto per il perfezionamento della definizione;
nulla osta alla dichiarazione di estinzione dell’intero giudizio, in accoglimento della richiesta dell’Amministrazione ricorrente; rilevato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021