Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.4150 del 17/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. est. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13105/2013 R.G. proposto da:

SER.MEc.c. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati Domenico D’Arrigo e Marcella Lazzari, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elett.te dom.ta in Roma alla via M. Prestinari n. 13, presso lo studio dell’Avv. Paola Ramadori;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è

ex lege domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 139/66/12 della CTR della Lombardia Brescia, depositata in data 14/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 novembre 2020 dal Dott. Angelo Napolitano.

RITENUTO

che:

l’Amministrazione con atto datato 26/2/2020 ha rappresentato che la società contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11.

CONSIDERATO

che:

l’istanza di definizione non ha ad oggetto tributi esclusi dalla legge e la stessa Amministrazione ricorrente ha dato atto che la società contribuente ha versato quanto previsto per il perfezionamento della definizione;

nulla osta alla dichiarazione di estinzione dell’intero giudizio, in accoglimento della richiesta dell’Amministrazione ricorrente; rilevato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021

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