LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7509-2021 proposto da:
R.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANBATTISTA SCORDAMAGLIA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1116/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 30/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA TRICOMI.
RITENUTO
che:
La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello principale proposto dal Ministero degli Interni e riformato la decisione di primo grado, laddove questa aveva riconosciuto a R.S., proveniente dal Pakistan (provincia del *****), la protezione umanitaria; ha rigettato, invece, l’appello incidentale proposto dal cittadino straniero che aveva insistito per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.
Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione con quattro mezzi; il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.
Il cittadino straniero aveva riferito di essere omosessuale e di avere lasciato il Pakistan perché era stato scoperto mentre si trovava in compagnia del partner in atteggiamenti intimi, catturato e portato sulla piazza del villaggio dove era stato picchiato e poi condannato alla lapidazione secondo la legge islamica, anche se poi era riuscito a fuggire.
La Corte di appello ha ritenuto non credibile il racconto, in ordine alle ragioni di fuga, perché lacunoso, approssimativo e connotato da incongruenze su elementi centrali della vicenda ed ha escluso la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, oltre che per il riconoscimento della protezione umanitaria.
CONSIDERATO
che:
1. Il ricorso è articolato nei seguenti quattro motivi:
I) Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, omessa valutazione di documenti prodotti, con riferimento ai criteri di valutazione della credibilità in merito alle ragioni di fuga. Il ricorrente si duole del giudizio di non credibilità e lamenta che i giudici di merito non abbiano proceduto al suo ascolto per ottenere i chiarimenti opportuni, senza tuttavia indicare alcun documento specifico di cui sia stato omesso l’esame.
II) Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 6,7 e 8, con riferimento allo status di rifugiato, rammentando che le condotte omosessuali sono illegali in Pakistan e sono punite con la morte secondo la legge islamica.
III) Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, e art. 14, comma 1, lett. a) e b), con riferimento alla protezione sussidiaria, rappresentando il timore di subire torture o trattamenti degradanti a causa dell’orientamento sessuale dichiarato.
IV) Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, comma 1 e art. 1.1., e S.M.I., violazione dell’art. 32 del D.Lgs. n. 25 del 2008, violazione degli artt. 3 e 8 CEDU, in ragione del diniego della protezione umanitaria; il richiedente lamenta che, nonostante fosse stato accertato dalla Corte di appello il suo inserimento lavorativo e sociale in Italia, non fosse stato valutato il rischio per il richiedente di subire una effettiva compromissione dei diritti fondamentali nel paese di origine.
2.1. I motivi primo, secondo e terzo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili.
2.2. Va osservato che la doglianza relativa alla valutazione di non credibilità è proposta in termini del tutto inammissibili perché questa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quale omesso esame di un fatto decisivo, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente – come nel caso in esame -, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. n. 3340 del 2019). Ne consegue che il ricorso mira, inammissibilmente, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U. n. 34476 del 2019).
La censura è inammissibile anche laddove prospetta il mancato ascolto perché “Nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (Cass. n. 21584 del 2020) e non è dato evincere, né dal ricorso, né dalla sentenza, la ricorrenza delle condizioni prima enunciate.
Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili perché la loro prospettazione presupporrebbe una valutazione di credibilità del richiedente, che non ricorre.
Invero, il ricorrente – il cui racconto non è stato ritenuto credibile – con dette censure si limita a contrapporre la propria affermazione circa la sussistenza dei presupposti di fatto per la concessione della protezione invocata (status di rifugiato e sussidiaria) alla diversa valutazione del Corte di appello, che, viceversa, non solo ha puntualmente analizzato le aporie e la contraddittorietà del racconto circa la dichiarata condizione di omossessuale, ma ha anche accertato che la zona di sua provenienza non era caratterizzata da situazioni di diffuso ed indiscriminato conflitto e rischio per la vita dei cittadini sulla scorta della consultazione di fonti internazionali accreditate ed aggiornate (EASO 2018/2019 e Rapporto PIPS relativo al 2018). Va aggiunto che le censure sono svolte in maniera del tutto astratta e generale.
3.1. Merita, invece, accoglimento il quarto motivo di ricorso, concernente il diniego della protezione umanitaria.
3.2. Le Sezioni Unite, con la recente pronuncia n. 24413 del 09/09/2021, hanno affermato che “In base alla normativa del T.U. Imm. anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d’origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese d’origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dalla Convenzione EDU, art. 8, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi del citato T.U., art. 5, per riconoscere il permesso di soggiorno.” (Cass. Sez. U. n. 24413 del 09/09/2021).
3.3. Nel caso in esame, la Corte di appello ha accertato che il richiedente era integrato in Italia, in quanto inserito sia lavorativamente che socialmente; ha, tuttavia, negato il riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, sulla considerazione che non emergevano dagli atti, né erano stati oggetto di allegazione, elementi dai quali presumere, con livello di adeguata probabilità, che lo stesso versasse in una situazione soggettiva tale da implicare che una volta rientrato in Pakistan si sarebbe trovato “in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a determinare concretamente la compromissione della possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita, connessi al proprio sostentamento ed al raggiungimento dei livelli minimi di un’esistenza dignitosa” (fol. 20 della sent. imp.).
Alla luce del recente arresto delle Sezioni Unite, ritiene il Collegio, proprio in ragione dell’accertata integrazione in Italia, che, previa cassazione della sentenza sul punto, la valutazione di merito compiuta debba essere rinnovata ed ampliata per verificare “se il ritorno in Paesi d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dalla Convenzione EDU, art. 8”, secondo i criteri di comparazione indicati nella decisione delle Sezioni Unite di cui sopra, e se, quindi, sussista un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi del citato T.U., art. 5, per riconoscere il permesso di soggiorno.
4. In conclusione, va accolto il quarto motivo del ricorso, inammissibili gli altri; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione per il riesame e per la liquidazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
– Accoglie il quarto motivo del ricorso, inammissibili gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2021